IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 10
luglio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio
2014, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale
desametasone (Ozurdex) per il trattamento  dei  pazienti  affetti  da
edema maculare diabetico, resistenti o  intolleranti  al  trattamento
con il farmaco Lucentis (ranibizumab); 
  Vista la determinazione dell'AIFA del 13  luglio  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 (Serie generale) del 31 luglio  2015,
con cui e' stato definito il regime di  rimborsabilita'  e  prezzo  a
seguito di nuove indicazioni  terapeutiche  del  medicinale  per  uso
umano  «Ozurdex»  per  la  seguente  indicazione:  «riduzione   della
capacita' visiva dovuta a edema maculare diabetico (DME) in  pazienti
pseudofachici, o in pazienti che  si  ritiene  abbiano  una  risposta
insufficiente o siano non adatti ad una terapia  non-corticosteroidea
del medicinale Ozurdex (desametasone)»; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  escludere  il   medicinale   desametasone
(Ozurdex) di cui alla determinazione dell'AIFA datata 10 luglio 2014,
sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale desametasone (Ozurdex) e' escluso per il  trattamento
dei pazienti  affetti  da  edema  maculare  diabetico,  resistenti  o
intolleranti al trattamento con  il  farmaco  Lucentis  (ranibizumab)
dall'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96.