IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 53, par. 3  del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del
disciplinare di produzione  di  un  prodotto  DOP  o  IGP  a  seguito
dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da
parte delle autorita' pubbliche; 
  Visto il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013
che integra il Regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio in particolare l'art. 6 comma 3 che stabilisce le procedure
riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del   disciplinare   dovuto
all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie
e  fitosanitarie   obbligatorie   o   motivate   calamita'   naturali
sfavorevoli o da  condizioni  metereologi  sfavorevoli  ufficialmente
riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del  1°  luglio
1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee
legge n. 163 del 2 luglio 1996, con il quale e'  stata  iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche   protette   la   denominazione   di   origine   protetta
«Brisighella»; 
  Visto  il  provvedimento  della  Regione  Emilia  Romagna  Servizio
percorsi di qualita', relazioni di mercato e integrazioni di  filiera
30  settembre  2015,  n.   PG/2015/0715487   che   ha   ufficialmente
riconosciuto la necessita' per l'annata  2015  di  anticipare  al  19
ottobre la raccolta delle olive destinate alla produzione  della  DOP
Brisighella a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli; 
  Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al  provvedimento
della Regione Emilia Romagna emerge con chiarezza che le  particolari
condizioni climatiche verificatesi durante l'anno hanno  prodotto  un
anticipo  della  fase  di  maturazione  delle  olive  destinate  alla
produzione della DOP Brisighella; 
  Considerato  che  il  disciplinare  di  produzione  all'articolo  4
prevede l'inizio della raccolta delle olive dal 5 novembre e  che  il
mantenimento   di   questa   data,   nell'annata   olivicola    2015,
comprometterebbe la qualita'  dell'olio  alterando  sia  i  parametri
chimico  fisici  che  organolettici,  comportando  un   grave   danno
economico ai produttori; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP
«Brisighella»,  ai  sensi  del  citato  art.  53  paragrafo   3   del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, par. 3  del  Regolamento
Delegato (UE) n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata
al disciplinare di produzione  della  DOP  «Brisighella»  attualmente
vigente, affinche' le disposizioni contenute nel  predetto  documento
siano  accessibili  per  informazione  erga  omnes   sul   territorio
nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione
della  denominazione  «Brisighella»   registrata   in   qualita'   di
Denominazione di Origine Protetta in forza  al  Regolamento  (CE)  n.
1263 della Commissione del 1 luglio 1996. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP
«Brisighella»  e'  temporanea  e  riguarda  esclusivamente   l'annata
olivicola 2015 a decorrere dalla data di pubblicazione  della  stessa
sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. 
    Roma, 13 ottobre 2015 
 
                                         Il Direttore generale: Gatto