IL CAPO REPARTO CAPITANO DI VASCELLO Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in data 11 febbraio 2014 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, titolo «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, delle legge 8 luglio 2003, n. 172»; Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre 2009 e successivi emendamenti, relativo alle strutture organizzative e le corrispondenti linee di attivita' dei reparti e degli uffici del Comando generale; Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale; Visto il decreto di tipo approvato rilasciato dal Comando generale delle capitanerie di porto n. 972 in data 29 settembre 2009, per le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili, ai sensi della circolare Serie Generale n. 78 in data 29 dicembre 2008, di produzione della Arimar S.p.A. denominate Zattera MED-SEA 4p (in contenitore rigido) da 4 (quattro) persone; Vista l'istanza in data 15 settembre 2015 della Societa' MED Srl., con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A, intesa ad ottenere la volturazione dei decreti di tipo approvato per le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili, di propria produzione denominate Zattera MED-SEA 4p (in contenitore rigido) da 4 (quattro) persone; Visto l'esito degli accertamenti tecnici eseguiti dal Registro italiano navale - Direzione generale - Genova, indicati nel Rapporto/Relazione Tecnica n. 2009 CS 01 2163 in data 1° settembre 2009; Considerato il subentro alla societa' richiedente Marittima S.p.A., gia' Arimar S.p.A., da parte della MED Srl come attestato dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A. di Ravenna; Visto l'atto costitutivo della societa' MED Srl; Tenuto conto che la societa' MED Srl risulta aver mantenuto immutati tutti i requisiti gia' in possesso della societa' Arimar S.p.A. ivi compresi, locali, tecnici qualificati, processi di produzione, macchinari e le procedure di sistema; Decreta: Art. 1 Sono dichiarate di «tipo approvato» le zattere di salvataggio ammainabili o lanciabili destinate a bordo delle seguenti unita': 1. navi da passeggeri, non soggette al decreto legislativo n. 45/2000, in navigazione nazionale o minore; 2. navi da carico non soggette alla Solas, in navigazione nazionale o minore, in navigazione internazionale costiera; 3. navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ed alla pesca nel Mar Mediterraneo, non soggette al decreto legislativo n. 541/1999, denominate Zattere MED-SEA 4P (in contenitore rigido) da 4 (quattro) persone prodotte dalla Societa' MED Srl, con sede in Montaletto di Cervia (RA) Via Beneficio II Tronco, 57/A.