IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto in particolare il comma 3-bis, dell'articolo 17, del predetto
decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'articolo  1,
comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'  autorizzare  la
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di  specifiche  tipologie  di
crediti delle societa' per azioni a partecipazione  pubblica,  previa
valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 461) che
ha disposto la cessione delle partecipazioni nelle societa' regionali
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo di impresa s.p.a. in favore delle regioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Visto, in particolare l'articolo 9 (revoca dei benefici e sanzioni)
del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, il quale dispone  che
in caso di revoca dei benefici, il soggetto  competente  provvede  al
recupero delle somme erogate; 
  Vista la nota n. 2779/BA  del  22  aprile  2015  con  la  quale  la
societa' Puglia  Sviluppo  s.p.a,  societa'  interamente  partecipata
dalla Regione Puglia, ha chiesto  l'autorizzazione  alla  riscossione
coattiva dei crediti derivanti dal recupero  delle  somme  erogate  a
titolo di finanziamento, a seguito di  revoca  del  provvedimento  di
concessione del finanziamento; 
  Visto il proprio decreto 4 febbraio 2008  con  il  quale  l'Agenzia
nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di
impresa  s.p.a.  e'  stata  autorizzata  alla  riscossione   coattiva
mediante ruolo dei crediti  derivanti  dal  recupero  dei  contributi
erogati, in caso di revoca delle agevolazioni concesse; 
  Vista la nota del  Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello
Stato n. 52910 del 30 giugno 2015 ; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla  societa'
Puglia  Sviluppo  s.p.a,  in   quanto   relativi   all'attivita'   di
finanziamento  a  soggetti  di  piccola  dimensione  per  l'avvio  di
attivita' imprenditoriali o per il sostegno di piccole  imprese  gia'
operanti, con presumibili effetti positivi in materia di occupazione; 
  Ritenuto, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti  vantati  dalla  societa'  Puglia  Sviluppo  s.p.a,
interamente partecipata  dalla  Regione  Puglia,  nei  confronti  dei
soggetti beneficiari di finanziamento,  derivanti  dalla  revoca  del
provvedimento di concessione del finanziamento stesso. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 ottobre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan