IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  recante
«Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri titoli»; 
  Visto, in particolare, l'art. 35 di detto decreto, che prevede che,
con cadenza triennale ed entro  il  30  aprile  del  terzo  anno,  le
Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano,  tenuto  conto
delle relative esigenze sanitarie e sulla base  di  una  approfondita
analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti  da  formare,  comunicandolo  al  Ministero  della
salute ed al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Considerato che, in virtu' del medesimo art. 35, il Ministero della
salute,   di   concerto    con    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, determina  il  numero  globale  degli  specialisti  da
formare annualmente,  per  ciascuna  tipologia  di  specializzazione,
tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni  e  delle
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  riferimento  alle
attivita' del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome  di
Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012, concernente la determinazione
del  fabbisogno  per  il  Servizio  sanitario  nazionale  di   medici
specialisti  da  formare  per  il  triennio  accademico  2011/2012  -
2012/2013 - 2013/2014 e la determinazione per ciascuna  tipologia  di
specializzazione dei contratti di formazione specialistica  a  carico
dello Stato per l'anno accademico 2011/2012; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'istruzione  e  della  ricerca  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  del  23  maggio  2012  concernente  la
determinazione del numero globale dei medici specialisti  da  formare
nelle  scuole  di  specializzazione   nel   triennio   2011/2014   ed
assegnazione dei contratti di  formazione  specialistica  per  l'anno
accademico 2011/2012; 
  Visto l'art. 1 del citato  decreto  interministeriale  in  data  23
maggio 2012 che, per quanto  riguarda  l'anno  accademico  2013/2014,
determina in 8.189 unita' il  fabbisogno  di  medici  specialisti  da
formare nelle scuole di specializzazione  di  medicina  e  chirurgia,
cosi' come indicato nella Tabella 3 parte integrante del  decreto  in
parola; 
  Considerato  che  il  citato  decreto,  in  ossequio   ai   termini
dell'Accordo Stato-Regioni in data 15 marzo 2012, ferma  restando  la
determinazione  del  fabbisogno  globale  di  medici  specialisti  da
formare nel triennio 2011/2014, prevede l'eventualita'  di  procedere
ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti  di  formazione
specialistica sulla scorta delle sopravvenute esigenze; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 giugno 2014, n. 105; 
  Visti gli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17  agosto
1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione  alle  scuole
di specializzazione medica, i  medici  specializzandi  stipulano  uno
specifico contratto annuale di formazione specialistica; 
  Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato,  prevede,  a  partire  dall'anno  accademico
2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica»; 
  Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  si  provvede  nei  limiti  delle
risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre  1990,
n. 428 e  dall'art.  1  del  decreto-legge  2  aprile  2001,  n.  90,
convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento
della  formazione  dei  medici  specializzandi,  incrementate  di  70
milioni di euro per l'anno 2006 e di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2007; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data
7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto  di  formazione
specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di  corso  ed
in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici; 
  Visto l'art. 1 comma 424 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in
base alla quale  sono  state  stanziate  risorse  aggiuntive  per  il
finanziamento dei contratti di formazione specialistica  dei  medici,
pari a 30 milioni di euro a valere per l'anno accademico 2013/2014; 
  Visto l'art. 15, comma 2, del decreto-legge n.  90  del  24  giugno
2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, con il quale sono state
stanziate ulteriori  risorse  aggiuntive  per  il  finanziamento  dei
contratti de quo, pari a 6 milioni di euro per l'anno  2014  e  a  40
milioni di euro per l'anno 2015; 
  Vista la nota prot. 62599, in data 24 luglio 2014 con la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le  risorse
disponibili, ivi compreso l'utilizzo dell'integrazione di  6  milioni
di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per l'anno  2015,  e'
pari a  €  10.086.363,88  relative  alle  disponibilita'  rinvenienti
dall'a.a. 2012/2013 (esercizio 2013); € 173.013.061,19  stanziati  ai
sensi dell'art. 32, comma 12, della legge  n.  449/1997  e  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge n.  90/2001,  convertito  in  legge  n.
188/2001; € 89.088.815,09 stanziati ai sensi dell'art.  6,  comma  2,
della legge n. 428/90; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi  dell'art.
1, comma 300, della legge n. 266/2005; € 30.000.000,00  stanziati  ai
sensi dell'art. 1, comma  424  della  legge  n.  147/2013  (legge  di
stabilita' per il 2014); € 6.000.000,00 stanziati ai sensi  dell'art.
15,  comma  2,  del  decreto-legge  n.   90/2014   (anno   2014);   €
40.000.000,00 stanziati dall'art. 15, comma 2  del  decreto-legge  n.
90/2014 (anno 2015), per una somma complessiva di risorse  economiche
pari a € 648.188.240,16; 
  Considerato, altresi', che  nella  predetta  lettera  il  Ministero
dell'economia e delle finanze ha comunicato,  nel  presupposto  della
conversione in legge del citato decreto-legge n. 90/2014 nei  termini
finanziari suddetti, di non avere  osservazioni  da  formulare  circa
l'attivazione per l'anno  accademico  2013/2014  di  n.  5.000  nuovi
contratti con parte dell'onere a  carico  dell'esercizio  finanziario
2015,  tenuto  conto  dell'incidenza  dei  costi  del  medesimo  anno
accademico 2013/2014 sugli esercizio 2014 e 2015; 
  Considerato che per il finanziamento dei  contratti  di  formazione
specialistica a carico dello Stato, riferite al primo anno  di  corso
dell'anno accademico 2012/2013, le minori  risorse  economiche  hanno
consentito di finanziare solo n.  4.500  nuovi  contratti,  si  rende
necessaria per l'anno accademico 2013/2014  una  rimodulazione  della
ripartizione degli stessi  per  ciascuna  tipologia  di  scuola,  nel
rispetto dei criteri metodologici indicati  nell'art.  2  del  citato
Accordo in data 15 marzo 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi del decreto interministeriale 23 maggio 2012, di cui in
premessa, per l'anno accademico 2013/2014, il  fabbisogno  annuo  dei
medici specialisti da formare e' pari ad  8.189  unita',  secondo  la
ripartizione di cui alla Tabella 1,  parte  integrante  del  presente
decreto.