IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visti i decreti con  i  quali  sono  stati  registrati  i  prodotti
fitosanitari  elencati  nel  presente  dispositivo,   contenenti   la
sostanza attiva Bacillus thuringiensis subsp.  kurstaki  EG  2348,  a
nome dell'Impresa CBC (Europe) Srl, con sede legale in Nova  Milanese
(MB) in via E. Majorana 2 ed il successivo decreto diringenziale  del
24 aprile 2012 di ri-registrazione provvisoria; 
  Visto il decreto di attuazione della direttiva 2008/113/CE, che  ha
iscritto nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194
la sostanza attiva Bacillus thuringiensis subsp.  Kurstaki  EG  2348,
fino al 30 aprile 2019, ora approvata con regolamento  (CE)  540/2011
alle medesime condizioni della citata direttiva; 
  Vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2012 da cui  risulta  che
la suddetta impresa ha richiesto la trasformazione da  provvisoria  a
definitiva  dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio   dei
prodotti fitosanitari di cui trattasi; 
  Visto  il   rapporto   di   ri-registrazione   preliminare   (draft
registration report-DRR) messo a  disposizione  degli  Stati  membri,
della  Commissione  consultiva  di  cui  all'art.  20   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194  e  del  richiedente,  dallo  Stato
membro relatore Italia in data 5 giugno 2014; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati  dagli  Stati  membri  interessati,  dagli  esperti   della
Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 194 e dal richiedente, ai sensi dell'art. 36, comma 1,
del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in  commercio  dei
prodotti fitosanitari in questione e'  stata  esaminata  dallo  Stato
membro relatore Italia con esito favorevole cosi' come  indicato  nel
rapporto di ri-registrazione conclusivo (registration report-RR); 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 6 maggio 2015 con  la  quale  e'
stata  richiesta  la  documentazione   di   completamento   dell'iter
autorizzativo e dati tecnico-scientifici  aggiuntivi  da  presentarsi
entro 12 mesi dalla data del presente decreto; 
  Vista la nota pervenuta  in  data  8  ottobre  2015  con  la  quale
l'Impresa medesima ha presentato la documentazione  di  completamento
dell'iter autorizzativo; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva   Bacillus   thuringiensis
subsp.kurstaki EG 2348, i  prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi,
valutati secondo i principi uniformi stabiliti dal  regolamento  (CE)
n.  546/2011  della  Commissione  europea,  sulla  base  del  dossier
conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE)  n.  545/2011  e
tenuto conto  altresi'  delle  condizioni  definite  dalla  direttiva
2008/113/CE; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma  del  sopracitato  decreto
ministeriale 28 settembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  30  aprile  2019,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva   Bacillus   thuringiensis
subsp.kurstaki EG 2348, i prodotti fitosanitari di  seguito  elencati
registrati con decreti ai numeri e alle date ivi  riportati,  a  nome
dell'Impresa CBC (Europe) Srl, con sede legale in Nova Milanese  (MB)
in via E. Majorana 2, con la composizione e alle condizioni  indicate
nelle etichette allegate al presente decreto. 
    
 
=====================================================================
|     NUMERO     |    PRODOTTO    |      DATA       |               |
| REGISTRAZIONE  | FITOSANITARIO  | AUTORIZZAZIONE  |SOSTANZE ATTIVE|
+================+================+=================+===============+
|                |                |                 |Bacillus       |
|                |                |                 |thuringiensis  |
|                |                |                 |subsp. Kurstaki|
|8229            |RAPAX           |23.03.1993       |EG 2348        |
+----------------+----------------+-----------------+---------------+
|                |                |                 |Bacillus       |
|                |                |                 |thuringiensis  |
|                |                |                 |subsp. Kurstaki|
|11212           |BATKUR          |22.02.2002       |EG 2348        |
+----------------+----------------+-----------------+---------------+
 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti  dalla  direttiva  n.  2008/113/CE  di  approvazione  della
sostanza  attiva  medesima,  che  prevede  la  presentazione  di   un
fascicolo conforme  ai  requisiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
540/2011, nonche' ai dati indicati nella parte B delle  «disposizioni
specifiche» dell'allegato al regolamento sopra menzionato. 
  Sono approvate quale parte  integrante  del  presente  decreto  gli
allegati fac-simile delle etichette con le quali  i  prodotti  devono
essere posti in commercio. 
  Entro 30 giorni dalla notifica del presente  decreto,  il  titolare
dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare i prodotti fitosanitari
non ancora immessi  in  commercio  e  a  fornire  ai  rivenditori  un
fac-simile della  nuova  etichetta  per  le  confezioni  di  prodotto
giacenti presso gli esercizi di vendita al fine  della  sua  consegna
all'acquirente/utilizzatore finale. E' altresi'  tenuta  ad  adottare
ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli  utilizzatori,   idonea   ad
assicurare  un  corretto  impiego  del  prodotto   fitosanitario   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al suindicato prodotto sono  disponibili  nel  sito
del Ministero della salute www.salute.gov.it,  nella  sezione  «Banca
dati». 
    Roma, 2 novembre 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco