IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la direttiva 2013/63/UE della Commissione,  del  17  dicembre
2013, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del
Consiglio per quanto riguarda le condizioni minime da soddisfare  per
i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme di patate; 
  Vista la direttiva 2014/20/UE, della Commissione,  del  6  febbraio
2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme  di  patate  di
base e  certificati  nonche'  i  relativi  requisiti  e  le  relative
denominazioni; 
  Vista la direttiva di esecuzione 2014/21/UE, della Commissione, del
6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione
per i tuberi-seme di patate di pre-base; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'art. 35, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 218 del  17  settembre  2013,  concernente  il
regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Considerata la necessita' di recepire, in  via  amministrativa,  le
direttive 2013/63/UE, 2014/20/EU e 2014/21/UE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nel decreto del Presidente della  Repubblica  8  ottobre  1973,  n.
1065, all'art. 21, il punto IV «Tuberi-seme di patate» e'  sostituito
dal seguente: 
  «IV) Tuberi-seme di patate: 
  A) tuberi-semi di patate di pre-base che si dividono  nelle  classi
PBTC dell'Unione e PB dell'Unione; 
  B)  tuberi-seme  di  base  che  si  suddividono  nelle  classi   di
commercializzazione S - SE - E; 
  C) tuberi-seme certificati  che  si  suddividono  nelle  classi  di
commercializzazione A - B.».