IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  Balzano,  l'assegnazione
annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a
favore delle regioni e delle province autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Viste le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre  2009,
n. 191, art. 2, comma 109, che) revedono che per le Province autonome
di Trento e Balzano gli oneri siano a  carico  dei  rispettivi  fondi
sanitari provinciali; 
  Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come convertito in
legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare l'art. 3-ter, comma 7,
che autorizza la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro,  per
l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dai 2013, al fine di
concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal
completamento dei processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, tra i quali  l'assunzione  di  personale  qualificato  da
dedicare  al  recupero  e  al  reinserimento  sociale  dei   pazienti
provenienti  dai  suddetti  ospedali,  in  deroga  alle  disposizioni
vigenti relative al contenimento della spesa; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n.  24,  come  convertito  in
legge 23 maggio 2013, n. 57, che all'art. 1, nel fissare al 1° aprile
2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,  ha  ridotto
la predetta autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno
2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014; 
  Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n.  52,  come  convertito  in
legge 30 maggio 2014,  n.  81,  che  all'art.  1,  nel  prevedere  lo
slittamento al 31 marzo  2015  del  termine  per  la  chiusura  degli
ospedali  psichiatrici  giudiziari,  ha  ulteriormente   ridotto   la
predetta autorizzazione di spesa di 4,38 milioni di euro  per  l'anno
2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015; 
  Vista la propria delibera n. 52/2015 concernente il riparto tra  le
regioni  e  le  province  autonome  delle  disponibilita'  del  Fondo
sanitario nazionale relative all'anno 2014 che ha disposto, al  punto
2.4, la somma di euro 49.120.000 per  il  finanziamento  degli  oneri
derivanti  dal  completamento  del  processo  di  superamento   degli
ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Vista la nota del Ministro della salute n. 3658 del 21 aprile  2015
con la quale e' stata trasmessa la proposta di riparto delle  risorse
per l'anno 2014, pari a euro 49.120.000, tra le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano destinate al finanziamento  degli  oneri
connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici  giudiziari  e  al
trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali
gestite dalle regioni  e  dalle  province  autonome  nell'ambito  dei
rispettivi Servizi sanitari regionali e provindali,  utilizzando  gli
stessi seguenti criteri utilizzati per il riparto  relativo  all'anno
2013; 
  Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in  esame,  in  sede  di
Conferenza unificata nella seduta del 26 febbraio 2015 (Rep. Atti  n.
18/CU); 
  Considerato che, nella citata proposta, i criteri di riparto  della
somma complessiva stanziata per l'anno 2014,  pari  a  49.120.000  di
euro, sono riferiti per il 50 per cento alla popolazione residente in
ciascuna regione o provincia autonoma alla data del 31 dicembre  2013
(dati ISTAT) e per il restante 50 per  cento  al  numero  di  persone
internate negli ospedali psichiatrici giudiziari  alla  data  del  31
dicembre 2013 residenti nella regione  o  provincia  autonoma,  cosi'
come comunicato dal Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria
del Ministero della giustizia; 
  Considerato che l'erogazione delle risorse spettanti  alle  regioni
e' subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di
concerto con il  Ministro  per  la  pubblic,a  amministrazione  e  la
semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
approvazione   dei   programmi   assistenziali   regionali   per   il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, comprensivi delle richieste di  assunzione  di  personale
qualificato  in  deroga  alla  normativa  vigente   in   materia   di
contenimento della spesa; 
  Considerato  che  il  relativo  trasferimento  delle  risorse  alle
regioni a statuto speciale e alle provincie autonome e'  subordinato,
ai sensi dell'art. 8 del decreto dei  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme
attuative in recepimento del  predetto  DPCM,  secondo  i  rispettivi
statuti e secondo le norme ivi previste; 
  Considerato altresi' che la medesima proposta, in applicazione  del
richiamato art. 2, comma 109, della legge 191/2009,  prevede  che  le
quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano  rese
indisponibili e che gli oneri siano posti  a  carico  dei  rispettivi
fondi sanitari provinciali; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato; 
  Vista la nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, con  le  osservazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sulle  disponibilita'  a  carico  del  Fondo  sanitario
nazionale 2014,  l'importo  di  49.120.000,00  euro  -  destinato  al
finanziamento degli oneri  connessi  al  superamento  degli  ospedali
psichiatrici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma  7  del
decreto-legge n. 211/2011, come convertito in legge, -  e'  ripartito
tra le Regioni e le Provincie  autonome  di  Trento  e  Balzano  come
riportato nella tabella allegata  che  costituisce  parte  integrante
della presente delibera. 
  2. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente  punto
1 e' subordinata all'adozione del decreto del Ministro della  salute,
di concerto con il Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
approvazione   dei   programmi   assistenziali   regionali   per   il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari, comprensivi delle richieste di  assunzione  di  personale
qualificato in deroga alla normativa vigente. 
  3. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente  punto
1, relativamente  alle  regioni  a  statuto  speciale,  e',  inoltre,
subordinata, ai sensi  dell'art.  8  del  DPCM  del  1°  aprile  2008
richiamato in premessa, all'avvenuta adozione delle  norme  attuative
in recepimento del predetto DPCM,  secondo  i  rispettivi  statuti  e
secondo le norme  ivi  previste.  Le  quote  relative  alle  Province
autonome di Trento e di Bolzano vengono rese indisponibili  ai  sensi
dell'art. 2,  comma  109,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
richiamato in premessa. 
 
    Roma, 6 agosto 2015 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
 
Il Segretario: Lotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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