IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  per i trasporti, la navigazione, 
                 gli affari generali ed il personale 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre  2009  che  stabilisce  norme  comuni  sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio; 
  Visto l'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009  che
prevede che ciascuno  Stato  membro  tiene  un  registro  elettronico
nazionale  delle  imprese  di  trasporto  su  strada  autorizzate  ad
esercitare la professione di trasportatore su strada; 
  Visto l'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009  che
prevede che i registri elettronici nazionali contengono almeno i dati
in esso previsti; 
  Vista la decisione della  Commissione  del  17  dicembre  2009  sui
requisiti  minimi  relativi  ai  dati  da   inserire   nel   registro
elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del  25  novembre
2011  recante  disposizioni  tecniche  di  prima   applicazione   del
regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni  da
rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore  su  strada  e
abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  del  10  gennaio
2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'art.  11,  comma  1  e
comma 2, punto  1  del  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del
25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico  nazionale  delle
imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada»; 
  Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 23 luglio 2012,
recante «Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada
di viaggiatori, dell'art.  4,  comma  4  del  decreto  del  Capo  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di  Registro  elettronico
nazionale  delle   imprese   che   esercitano   la   professione   di
trasportatore su strada.»; 
  Visto l'art. 226 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285
(Codice della strada), relativo all'organizzazione  degli  archivi  e
dell'anagrafe nazionale presso il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti; 
  Visto l'art. 402 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n.  495,  recante  il  regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del nuovo  codice  della  strada,  concernente  l'archivio
nazionale dei veicoli; 
  Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali); 
  Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
25 novembre 2011 ha istituito il Registro elettronico nazionale delle
imprese che  sono  autorizzate  all'esercizio  della  professione  di
trasportatore di merci o persone su strada (REN); 
  Considerato che l'art. 4, comma  4  del  suddetto  decreto  del  10
gennaio 2012 dispone che i dati contenuti nella  sezione  «Imprese  e
Gestori»  di  cui  all'art.  2,  comma  1  del  decreto  stesso  sono
accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo  modalita'
definite con decreto del Capo del Dipartimento per  i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  e  nel  rispetto
delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  protezione  dei   dati
personali; 
  Considerato che il Registro elettronico nazionale delle imprese  di
trasporto su strada, per quanto riguarda il trasporto  di  merci,  e'
popolato dalle imprese che sono, in via previa, regolarmente iscritte
all'Albo nazionale degli  Autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
terzi; 
  Considerate le risultanze dell'intesa del 25 luglio 2012 del tavolo
tecnico  Ministero-Regioni,  attivato  presso   la   Presidenza   del
Consiglio dei ministri-Conferenza unificata, in base  alle  quali  il
Ministero si e' impegnato  a  rendere  disponibili  alcuni  dati  per
consentire agli enti competenti talune verifiche essenziali  ai  fini
del rilascio  delle  autorizzazioni  per  l'accesso  al  mercato  del
trasporto su strada di persone; 
  Ritenuto di dover ulteriormente precisare le condizioni di  accesso
del pubblico, per il trasporto su strada di merci,  ai  dati  di  cui
all'art. 4, comma 4 del sopra citato decreto del 10 gennaio 2012; 
  Considerata l'opportunita' di utilizzare, ai fini di cui sopra,  il
Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it); 
  Considerata l'opportunita' di rendere  accessibili  al  pubblico  i
dati delle imprese  per  le  quali,  sulla  scorta  delle  risultanze
informatiche, e' concluso l'iter di conseguimento dell'autorizzazione
di esercizio della professione di trasportatore su strada; 
  Considerate le modalita' di rilascio della  carta  di  circolazione
previste all'art.  85,  comma  3,  con  riferimento  al  servizio  di
noleggio con conducente per trasporto  di  persone,  e  all'art.  87,
comma 3, con riferimento  al  servizio  di  linea  per  trasporto  di
persone, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerata la necessita' di dettagliare  aspetti  della  struttura
della sezione «Sanzioni» del  Registro  elettronico  nazionale  delle
imprese di trasporto su strada, per il  profilo  della  registrazione
delle infrazioni sanzionate  o  alle  dichiarazioni  di  inidoneita',
anche  in  vista  dell'emanazione  di  un  regolamento  europeo  che,
attuando l'art. 6, paragrafo 2, lettera b) del  regolamento  (CE)  n.
1071/2009, fissa il livello di gravita' delle infrazioni  gravi  alla
normativa europea  in  materia  di  trasporto  stradale  che  possono
determinare la perdita dell'onorabilita' dell'impresa di trasporto; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2,  comma  2,  del
regolamento  n.  1071/2009  le  infrazioni  di  cui  all'elenco   del
regolamento della Commissione di cui all'art. 6, paragrafo, 2,  lett.
b) devono essere inserite nel Registro  elettronico  nazionale  delle
imprese  di  trasporto  a  partire  dal  1°   gennaio   2016,   salvo
diversamente  disposto  dall'Unione   europea,   in   aggiunta   alle
infrazioni di cui alla lista recata  dall'Allegato  IV  del  predetto
regolamento 1071/2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Dati resi accessibili al pubblico 
 
  1.  Sono  resi  accessibili  al  pubblico,   tramite   il   Portale
dell'automobilista, a fini di consultazione, i seguenti dati relativi
alle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese
di trasporto su strada (REN), di cui all'art. 1 del decreto del  Capo
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici del 10 gennaio 2012: 
    a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA  e/o
codice fiscale e, per le imprese che effettuano trasporto  di  merci,
anche   il   numero   di   iscrizione   all'Albo   Nazionale    degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
    b) nome, cognome dei gestori dei trasporti; 
    c)  numero  di  autorizzazione  all'esercizio  della  professione
(numero di iscrizione al REN) e status dell'autorizzazione; 
    d)  tipo  di  autorizzazione  (idoneita'  trasporto  nazionale  o
internazionale),  numero  dei  veicoli  oggetto  dell'autorizzazione,
numero di serie della licenza comunitaria e data di scadenza. 
  2. Per il settore del trasporto  su  strada  di  merci,  sono  resi
accessibili i dati relativi alle sole imprese iscritte al REN per  le
quali    sia    stato    completato    l'iter    di     conseguimento
dell'autorizzazione   per   l'esercizio    della    professione    di
trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009  e
che  siano  iscritte,  con  lo  status  di  "definitiva",  all'  Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 
  3. Per il settore del trasporto su strada  di  persone,  sono  resi
accessibili i dati relativi a tutte le imprese iscritte al  REN.  Per
le imprese  gia'  operanti  al  4  dicembre  2011,  la  pubblicazione
riguardera' solo quelle che hanno completato l'iter di  conseguimento
dell'autorizzazione   per   l'esercizio    della    professione    di
trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009. 
  4. La  Divisione  7  -  Centro  elaborazione  dati  (CED)  -  della
Direzione generale per la  motorizzazione  provvede  alle  operazioni
tecniche   necessarie   per   rendere   accessibili   al    pubblico,
esclusivamente in modalita'  consultazione,  secondo  le  indicazioni
riportate al successivo art. 2, i dati di cui al precedente comma del
presente articolo, a partire dal giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione del presente  decreto nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.