IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26 del Consiglio; Visto l'art. 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che ciascuno Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada autorizzate ad esercitare la professione di trasportatore su strada; Visto l'art. 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1071/2009 che prevede che i registri elettronici nazionali contengono almeno i dati in esso previsti; Vista la decisione della Commissione del 17 dicembre 2009 sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 recante disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 23 luglio 2012, recante «Disposizioni di prima attuazione, per il trasporto su strada di viaggiatori, dell'art. 4, comma 4 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada.»; Visto l'art. 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), relativo all'organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 402 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, concernente l'archivio nazionale dei veicoli; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Considerato che l'art. 11 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 25 novembre 2011 ha istituito il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada (REN); Considerato che l'art. 4, comma 4 del suddetto decreto del 10 gennaio 2012 dispone che i dati contenuti nella sezione «Imprese e Gestori» di cui all'art. 2, comma 1 del decreto stesso sono accessibili, a fini di consultazione, al pubblico, secondo modalita' definite con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali; Considerato che il Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, per quanto riguarda il trasporto di merci, e' popolato dalle imprese che sono, in via previa, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi; Considerate le risultanze dell'intesa del 25 luglio 2012 del tavolo tecnico Ministero-Regioni, attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Conferenza unificata, in base alle quali il Ministero si e' impegnato a rendere disponibili alcuni dati per consentire agli enti competenti talune verifiche essenziali ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso al mercato del trasporto su strada di persone; Ritenuto di dover ulteriormente precisare le condizioni di accesso del pubblico, per il trasporto su strada di merci, ai dati di cui all'art. 4, comma 4 del sopra citato decreto del 10 gennaio 2012; Considerata l'opportunita' di utilizzare, ai fini di cui sopra, il Portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it); Considerata l'opportunita' di rendere accessibili al pubblico i dati delle imprese per le quali, sulla scorta delle risultanze informatiche, e' concluso l'iter di conseguimento dell'autorizzazione di esercizio della professione di trasportatore su strada; Considerate le modalita' di rilascio della carta di circolazione previste all'art. 85, comma 3, con riferimento al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, e all'art. 87, comma 3, con riferimento al servizio di linea per trasporto di persone, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerata la necessita' di dettagliare aspetti della struttura della sezione «Sanzioni» del Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, per il profilo della registrazione delle infrazioni sanzionate o alle dichiarazioni di inidoneita', anche in vista dell'emanazione di un regolamento europeo che, attuando l'art. 6, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1071/2009, fissa il livello di gravita' delle infrazioni gravi alla normativa europea in materia di trasporto stradale che possono determinare la perdita dell'onorabilita' dell'impresa di trasporto; Considerato che ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, comma 2, del regolamento n. 1071/2009 le infrazioni di cui all'elenco del regolamento della Commissione di cui all'art. 6, paragrafo, 2, lett. b) devono essere inserite nel Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto a partire dal 1° gennaio 2016, salvo diversamente disposto dall'Unione europea, in aggiunta alle infrazioni di cui alla lista recata dall'Allegato IV del predetto regolamento 1071/2009; Decreta: Art. 1 Dati resi accessibili al pubblico 1. Sono resi accessibili al pubblico, tramite il Portale dell'automobilista, a fini di consultazione, i seguenti dati relativi alle imprese iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN), di cui all'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 10 gennaio 2012: a) denominazione e forma giuridica, sede legale, partita IVA e/o codice fiscale e, per le imprese che effettuano trasporto di merci, anche il numero di iscrizione all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; b) nome, cognome dei gestori dei trasporti; c) numero di autorizzazione all'esercizio della professione (numero di iscrizione al REN) e status dell'autorizzazione; d) tipo di autorizzazione (idoneita' trasporto nazionale o internazionale), numero dei veicoli oggetto dell'autorizzazione, numero di serie della licenza comunitaria e data di scadenza. 2. Per il settore del trasporto su strada di merci, sono resi accessibili i dati relativi alle sole imprese iscritte al REN per le quali sia stato completato l'iter di conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 e che siano iscritte, con lo status di "definitiva", all' Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 3. Per il settore del trasporto su strada di persone, sono resi accessibili i dati relativi a tutte le imprese iscritte al REN. Per le imprese gia' operanti al 4 dicembre 2011, la pubblicazione riguardera' solo quelle che hanno completato l'iter di conseguimento dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009. 4. La Divisione 7 - Centro elaborazione dati (CED) - della Direzione generale per la motorizzazione provvede alle operazioni tecniche necessarie per rendere accessibili al pubblico, esclusivamente in modalita' consultazione, secondo le indicazioni riportate al successivo art. 2, i dati di cui al precedente comma del presente articolo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.