IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito,
con modificazioni, con legge 10 novembre  2014,  n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del  giudice  di  Barra  e  Ostia,  rinviando  a  specifico   decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 1°  dicembre  2014,  n.  279,  con  il  quale,
all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati  dal  citato
decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione  dell'art.  3  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state  determinate
le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico
degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto
territoriale fissato per la giustizia di prossimita'; 
  Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e  30
aprile 2015, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 30 gennaio e del
13 e 25 maggio 2015, nn. 24, 109 e  119,  con  i  quali,  preso  atto
dell'univoca volonta' di  revoca  dell'istanza  presentata  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, o della
sussistenza di criticita' ostative  al  passaggio  al  nuovo  assetto
gestionale, e' stata disposta  l'esclusione  dall'elenco  delle  sedi
mantenute di alcuni uffici del giudice di pace, determinando per tali
presidi  la  vigenza  delle  disposizioni  soppressive   emanate   in
attuazione della delega prevista dalla legge 14  settembre  2011,  n.
148; 
  Ritenuto  che  la  volontaria  assunzione,   da   parte   dell'ente
richiedente il  mantenimento  della  sede  giudiziaria,  degli  oneri
connessi  alla  erogazione  del  servizio  giustizia,  con  la   sola
esclusione  di  quelli  inerenti  al  personale  della   magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si  realizzi  la  fattispecie  delineata  dall'art.  3  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che all'assunzione dei predetti  oneri  corrisponde,  a
carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza  dei
requisiti di  funzionalita'  e  operativita'  dell'ufficio  mantenuto
verificati in sede di valutazione dell'istanza e a  fondamento  delle
determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo,  10
novembre e 18 dicembre 2014; 
  Ritenuto, in particolare, che, per le sedi specificamente  indicate
nell'allegato 1 vigente al decreto  ministeriale  10  novembre  2014,
deve  essere  assicurato,  a  cura  dell'ente  che  ha  richiesto  il
mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale,  organizzativo  ed
organico  idoneo  a  consentire  l'operativita',  in  autonomia,  del
presidio giudiziario; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto  ministeriale
10 novembre 2014, il passaggio  al  nuovo  assetto  gestionale  degli
uffici mantenuti ai sensi  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156, risulta  fissato  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto; 
  Considerato che il monitoraggio condotto su scala  nazionale  nella
fase di avvio dell'operativita' degli  uffici  mantenuti,  diretto  a
verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate  in
occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per  alcune
sedi giudiziarie, la sussistenza di criticita' ostative al  passaggio
al nuovo assetto gestionale; 
  Valutato in particolare che, con  nota  del  20  gennaio  2015,  il
Presidente della Corte di appello di Potenza,  nel  rappresentare  lo
stato di attuazione del passaggio al nuovo assetto  gestionale  degli
uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a  carico  degli  Enti
locali  compresi  nel  rispettivo  distretto,  ha  evidenziato,   tra
l'altro, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento
dell'attivita' giudiziaria presso l'ufficio del giudice  di  pace  di
Sapri; 
  Rilevato che con nota del 10 aprile 2015, lo stesso Presidente, nel
fornire  un  esaustivo  resoconto  dello  stato  di  attuazione   del
passaggio  al  nuovo  assetto  gestionale  degli   uffici   mantenuti
nell'ambito del proprio distretto, ha confermato la sussistenza delle
criticita' gia' evidenziate per la sede di Sapri; 
  Considerato che con note del 3, 20 e 25 giugno 2015  il  Presidente
del tribunale di Lagonegro, richiamando la  pregressa  corrispondenza
avente medesimo oggetto, ha  ribadito  la  persistenza  di  disagi  e
disfunzioni  nell'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale   presso
l'ufficio del giudice di pace di Sapri,  determinate  dalla  assoluta
mancanza di personale dei ruoli  degli  enti  locali  interessati  al
mantenimento; 
  Valutato che con decreti nn. 309/14, 01/15, 13/05, 54/15  e  72/15,
il Presidente della Corte di appello  di  Potenza,  d'intesa  con  il
Procuratore generale, ha disposto, al fine di garantire  il  regolare
funzionamento  degli  uffici  del  giudice  di  pace  mantenuti   con
rilevanti      criticita',      l'applicazione      di      personale
dell'Amministrazione giudiziaria per l'assistenza  alla  celebrazione
delle udienze civili e penali; 
  Considerato che, con nota del 17 settembre 2015, il Presidente  del
tribunale di Lagonegro ha  ulteriormente  evidenziato  le  insanabili
criticita' di funzionamento  dell'ufficio  del  giudice  di  Sapri  e
l'assoluta  mancanza,  da  parte  dell'ente  locale  interessato   al
mantenimento  del  presidio  giudiziario,  di  iniziative  idonee   a
consentirne una tempestiva risoluzione; 
  Ritenuto che le criticita' innanzi prospettate non hanno consentito
di realizzare, nei termini prescritti, il passaggio dell'ufficio  del
giudice di pace di Sapri al nuovo assetto gestionale; 
  Ritenuto  che  la  situazione  esaustivamente   rappresentata   dal
Presidente della Corte di appello di Potenza  e  dal  Presidente  del
tribunale di  Lagonegro  con  le  note  citate  ed  i  consequenziali
provvedimenti adottati, determinando il venir meno dei  requisiti  di
idoneita'  dell'istanza  di  mantenimento   del   predetto   presidio
giudiziario, comportano la  vigenza  delle  disposizioni  soppressive
emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14  settembre
2011, n. 148; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere  l'ufficio  del  giudice  di
pace di Sapri dall'elenco delle sedi mantenute  con  oneri  a  carico
degli  enti  locali,  specificamente  individuate  dal  gia'   citato
allegato 1 al decreto ministeriale  10  novembre  2014  e  successive
variazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ufficio del giudice di  pace  di  Sapri,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'art. 5 del decreto legislativo  7  settembre  2012,  n.
156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Sala Consilina.