IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  16
aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel  territorio
del comune di Montaguto, in provincia di Avellino; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  12
febbraio 2011, con il quale il predetto stato di emergenza  e'  stato
prorogato, da ultimo, fino al 30 aprile 2012; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3868 del 21 aprile 2010, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e n. 4011 del 22
marzo 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 maggio 2006,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza in  relazione  al  grave  movimento  franoso  in  atto  nel
territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
2 maggio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
a  seguito  degli  eventi  franosi  verificatisi  nella  frazione  di
Pilastri nel comune di Ischia, il 30 aprile 2006; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  dell'11
marzo 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione agli eccezionali eventi alluvionali che  hanno  colpito  il
territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
marzo 2009, con il quale i predetti stati  di  emergenza  sono  stati
prorogati, da ultimo, fino al 31 dicembre 2009; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3484 del 22 dicembre 2005, n. 3521 del 2 maggio 2006, n. 3532 del  13
luglio 2006, n. 3591 del 24 maggio 2007, n. 3849 del 19 febbraio 2010
e n. 3863 del 31 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 73 del 2 aprile 2013, recante «Ordinanza di protezione civile  per
favorire e regolare il subentro delle amministrazioni  ordinariamente
competenti  nelle  iniziative  finalizzate   al   superamento   delle
situazioni  di  criticita'  in  atto  nei  territori  dei  comuni  di
Montaguto  (Avellino),   Ischia   (Napoli)   -   frazione   Pilastri,
Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno)»; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  181  del  23  febbraio  2015,  con  cui
l'Assessore ai  lavori  pubblici,  alla  difesa  del  suolo  ed  alla
protezione  civile  della  Regione  Campania  ha   rappresentato   la
necessita' che venga assicurata la prosecuzione  delle  attivita'  di
monitoraggio della frana di Montaguto; 
  Vista la nota prot. n. 590 del 13 aprile 2015, con cui  l'Assessore
ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla  protezione  civile
della Regione Campania, al fine di garantire il  completamento  degli
interventi gia'  programmati  per  il  superamento  dei  contesti  di
criticita' di cui alla sopra citata ordinanza di protezione civile n.
73/2013  ha  rappresentato  l'esigenza  di  mantenere  in  vita   per
ulteriori dodici mesi le contabilita'  speciali  istituite  ai  sensi
della previgente normativa emergenziale; 
  Ravvisata la necessita' di garantire il  rapido  completamento,  da
parte dell'Amministrazione  pubblica  subentrante,  delle  iniziative
finalizzate al definitivo superamento della situazione di  criticita'
in rassegna, limitatamente alla situazione di criticita' in atto  nel
territorio di Montaguto di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 73/2013; 
  Ritenuto  di  dover  assicurare  il   celere   espletamento   degli
adempimenti di  natura  amministrativa  e  contabile  finalizzati  al
subentro  delle   amministrazioni   competenti   in   via   ordinaria
all'ultimazione degli interventi ancora da eseguirsi nei contesti  di
criticita' in atto  nei  territori  di  Ischia  (Napoli)  -  frazione
Pilastri, Casamicciola Terme (Napoli) e Nocera Inferiore (Salerno) di
cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 73/2013; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge  convertito  n.  59/2012,   con   cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario, delle  iniziative  finalizzate  al
superamento delle situazioni di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Campania; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate
per il superamento della situazione di  criticita'  conseguente  alla
riattivazione del movimento franoso  nel  territorio  del  comune  di
Montaguto, in provincia di Avellino, di cui all'art. 2 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n.  73/2013  citata
in premessa, il termine di chiusura della  contabilita'  speciale  n.
3180 di cui all'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza n.  73/2013
e' prorogato fino al 30 giugno 2016. 
  2. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  delle  attivita'  di
monitoraggio strumentale della frana di Montaguto di cui al  punto  5
della Tabella «Interventi di competenza in  ordinario  della  Regione
Campania» allegata all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 73/2013, e' autorizzato l'utilizzo delle risorse
indicate al punto  7  (Imprevisti  e  somme  urgenze)  della  Tabella
medesima. 
  3.  Eventuali  nuovi  o  maggiori  oneri  derivanti   da   sentenze
sfavorevoli o altri imprevisti dovranno trovare copertura finanziaria
nell'ambito delle risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale
ovvero con risorse disponibili a legislazione  vigente  nel  bilancio
dell'amministrazione ordinariamente competente. 
  4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.