IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015); Visto l'art. 10, comma 1, lettera c) della legge n. 152 del 2001, come sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera c), della legge n. 190 del 2014, secondo il quale gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge n. 152 del 2001, attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del medesimo art. 10, comma 1, a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima; Considerato che l'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 152 del 2001, prevede l'adozione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la definizione dello schema di convenzione per le attivita' con contributo ivi elencate; Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni; Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale; Decretano: Articolo unico 1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di supportare la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, gli istituti di patronato possono svolgere, sulla base di convenzioni specifiche, in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, attivita' di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione di cui al medesimo art. 10, comma 1, lettera c), definito nel testo allegato al presente decreto. 2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale. 3. Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato e le loro modifiche o integrazioni, sono trasmesse, a cura dell'Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 settembre 2015 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4352