IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina  per
gli istituti di patronato e di assistenza sociale; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
  Visto l'art. 10, comma 1, lettera c) della legge n. 152  del  2001,
come sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera c),  della  legge  n.
190 del 2014, secondo il quale  gli  Istituti  di  patronato  possono
svolgere,  senza  scopo  di  lucro,  in  Italia  e  all'estero,   con
esclusione di quelle ammesse al  finanziamento  di  cui  all'art.  13
della citata legge n. 152 del 2001,  attivita'  di  informazione,  di
istruttoria, di assistenza e di  invio  di  istanze,  con  contributo
all'erogazione del servizio in favore  dei  soggetti  indicati  nelle
lettere a) e b) del  medesimo  art.  10,  comma  1,  a  sostegno  del
processo di  riorganizzazione  della  pubblica  amministrazione,  con
l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle  procedure  di  accesso
telematico alla medesima; 
  Considerato che l'art. 10, comma 1, lettera c), della legge n.  152
del 2001, prevede l'adozione di apposito  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche   sociali   e   del   Ministro   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  per  la  definizione
dello schema di convenzione  per  le  attivita'  con  contributo  ivi
elencate; 
  Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni; 
  Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale; 
 
                             Decretano: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Al fine di  sostenere  il  processo  di  riorganizzazione  della
pubblica  amministrazione,   con   l'obiettivo   di   supportare   la
popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima,  gli
istituti di patronato possono svolgere,  sulla  base  di  convenzioni
specifiche, in favore dei soggetti indicati nelle  lettere  a)  e  b)
dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n.  152,  attivita'
di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze,
con contributo all'erogazione  del  servizio  secondo  lo  schema  di
convenzione di cui al medesimo art. 10, comma 1, lettera c), definito
nel testo allegato al presente decreto. 
  2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati  sono
pubblicate nei  siti  internet  degli  Istituti  di  patronato  e  di
assistenza sociale. 
  3. Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato  e  le  loro
modifiche o integrazioni, sono trasmesse,  a  cura  dell'Istituto  di
patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla  Direzione
territoriale del lavoro competente. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 settembre 2015 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
Il Ministro per la semplificazione 
  e la pubblica amministrazione 
             Madia 
    

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 4352