Visto il Regolamento (UE) n.  97/2010  della  Commissione  del  4
febbraio 2010 recante registrazione di una denominazione nel registro
delle specialita' tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]  ai
sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006; 
    Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
    Visto in particolare l'art. 25 del  citato  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012 che prevede che «i nomi registrati secondo le  prescrizioni
dell'articolo 13, paragrafo 1,  del  Regolamento  (CE)  n.  509/2006,
[...],  possono  continuare  a  essere  utilizzati  alle   condizioni
stabilite dal Regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023,  a
meno che gli Stati membri non facciano ricorso alla procedura di  cui
all'articolo 26 del presente Regolamento"; 
    Considerato che per il  nome  «Pizza  Napoletana»  non  e'  stata
richiesta la protezione di cui  all'articolo  13,  paragrafo  2,  del
Regolamento (CE) n. 509/2006; 
    Vista  la   domanda   presentata   dall'Associazione   Pizzaiuoli
Napoletani,  intesa  ad  ottenere   l'iscrizione   del   nome   della
Specialita' Tradizionale Garantita «Pizza Napoletana» nel registro di
cui all'art. 22 del Regolamento  (VE)  n.  1151/2012  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sui regimi di qualita' dei prodotti  agricoli
e alimentari, il Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali esprime parere favorevole alla richiesta di iscrizione  del
nome della Specialita' Tradizionale Garantita «Pizza Napoletana»  nel
registro di cui all'art. 22 del  Regolamento  (UE)  n.  1151/012  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sui  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari. 
    Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate,  relative  alla
presente proposta; dovranno pervenire, al Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali -  Dipartimento  delle   politiche
competitive della qualita' agroalimentare dell'ippica e della pesca -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro e
non oltre 30  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della  presente  proposta,  dalle
sole persone fisiche o giuridiche aventi  un  interesse  legittimo  e
residenti sul territorio nazionale. 
    Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero  nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche',  se  con  adeguata
documentazione, dimostrano che il nome «Pizza  Napoletana»  e'  usato
anche  in  riferimento  a  prodotti  comparabili  o  a  prodotti  che
condividono un nome identico o analogo. 
    Il Ministero, ove ritenesse ricevibili le  opposizioni,  seguira'
la procedura prevista  dal  decreto  ministeriale  n.  12511  del  14
ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  251  del  25   ottobre   2013,   prima   dell'eventuale
trasmissione della suddetta proposta di iscrizione  del  nome  «Pizza
Napoletana» alla Commissione europea. 
    Decorso tale, termine, in assenza delle suddette  opposizioni,  o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la  predetta  proposta  sara'
notificata,  per  la  registrazione  ai  sensi   dell'art.   26   del
Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.