IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti, il sistema 
               cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visti gli  articoli  2545-septiesdecies  c.c.  e  223-septiesdecies
disp. att. c.c.; 
  Visti gli articoli 1, legge n. 400/75 e 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto direttoriale del 15 settembre 2014,  n.  l/SC/2014
(GU n.  239  del  14  ottobre  2014)  del  Ministero  dello  sviluppo
economico con il quale la Societa' Cooperativa "Societa'  Cooperativa
Edilizia Certa Domus", con sede  in  Castellammare  di  Stabia  (NA),
codice fiscale 05228801212, e' stata sciolta  senza  far  luogo  alla
nomina  del  commissario  liquidatore,  ai   sensi   degli   articoli
2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. att. c.c.; 
  Vista la nota n. 16995 del 6 febbraio  2015  con  la  quale  veniva
richiesta la cancellazione dal Registro  delle  imprese  anche  della
Societa' Cooperativa "Societa' Cooperativa Edilizia Certa Domus"; 
  Vista la nota pervenuta in data  3  giugno  2015  ed  acquisite  al
protocollo con  il  numero  82422,  il  legale  rappresentante  della
societa' in parola ha comunicato che la cooperativa  e'  intestataria
di beni immobili; 
  Vista la nota n. 4804 del 28 luglio 2015  con  la  quale  l'Agenzia
delle entrate - Ufficio provinciale di Caserta - Territorio  Servizio
di   pubblicita'   immobiliare,   su   richiesta   della    scrivente
Amministrazione, ha prodotto visura ipotecaria  dalla  quale  risulta
che la Cooperativa sopra indicata  risulta  tuttora  intestataria  di
beni immobili; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies, 2° comma c.c.; 
  Considerato che il provvedimento di cui al decreto direttoriale del
15  settembre  2014,  n.  1/SC/2014  del  Ministero  dello   sviluppo
economico con il  quale  la  societa'  cooperativa  citata  e'  stata
sciolta  ai  sensi   degli   articoli   2545-septiesdecies   c.c.   e
223-septiesdecies disp. att. c.c. senza far  luogo  alla  nomina  del
commissario liquidatore, risulta quindi viziato  ai  sensi  dell'art.
21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella  parte  in  cui
non viene nominato un commissario  liquidatore  per  provvedere,  tra
l'altro, alla liquidazione dei cespiti di tipo immobiliare; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   integrare   il   succitato   decreto
direttoriale del 15 settembre 2014, n. 1/SC/2014 con la nomina di  un
commissario  liquidatore  al  fine  di  verificare   la   complessiva
situazione  patrimoniale  dell'ente  e  provvedere  alla   successiva
liquidazione dei beni immobili appresi alla massa concorsuale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La nota n. 16995 del 6 febbraio 2015 con la quale veniva  richiesta
la cancellazione dal Registro delle imprese deve intendersi priva  di
efficacia nella parte che riguarda la Cooperativa in argomento.