IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il  bando  relativo  alla  procedura  per  l'assegnazione  di
diritti d'uso  di  frequenze  in  banda  televisiva  per  sistemi  di
radiodiffusione  digitale   terrestre   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 5ยช serie speciale, n.  80  dell'8
luglio 2011 e relativo disciplinare; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed  in  particolare
il  disposto  del  comma  6  dell'art.  3-quinquies  che  annulla  il
precitato bando ed il relativo disciplinare e prevede che con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
per l'attribuzione di un indennizzo  ai  soggetti  partecipanti  alla
procedura di gara; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre  2014,  la
quale, all'art. 1, comma 146, stabilisce in euro 600.000,00 il limite
complessivo  degli  indennizzi  previsti  dal   comma   6   dell'art.
3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
  Rilevato che il bando e relativo disciplinare annullati prevedevano
l'assegnazione dei diritti d'uso di sei lotti autonomi  di  frequenze
mediante altrettante distinte e  parallele  procedure  per  le  quali
erano stabiliti differenziati presupposti di partecipazione; 
  Rilevato che la somma relativa al limite massimo stabilita all'art.
1, comma 146, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a 600.000,00
euro, e' stata riassegnata sul capitolo 3129 della Direzione generale
per i servizi di  comunicazione  elettronica,  di  radiodiffusione  e
postali ed e' immediatamente disponibile; 
  Rilevato in particolare che: Europa  Way  S.r.l.  era  partecipante
nella procedura selettiva per  il  lotto  A1;  Prima  Tv  S.p.A.  era
partecipante nella procedura  selettiva  per  il  lotto  A2  e  nella
procedura selettiva  per  il  lotto  A3;  Canale  Italia  S.r.l.  era
partecipante nella procedura  selettiva  per  il  lotto  A2  e  nella
procedura selettiva per il lotto A3; 3lettronica  Industriale  S.p.A.
era  partecipante  nella  procedura  selettiva  per  il   lotto   A2;
Elettronica  Industriale  S.p.A.  era  partecipante  nella  procedura
selettiva per il lotto B1 e nella procedura selettiva  per  il  lotto
B2; Rai - Radiotelevisione Italiana  S.p.A.  era  partecipante  nella
procedura selettiva per il lotto B1 e nella procedura  selettiva  per
il  lotto  B2;  Telecom  Italia   Media   Broadcasting   S.r.l.   era
partecipante  nella  procedura  selettiva  per  il  lotto  B1,  nella
procedura selettiva per il lotto B2 e nella procedura  selettiva  per
il lotto C1; 
  In attuazione di quanto previsto del comma 6 dell'art.  3-quinquies
del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012 n. 44; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Individuazione dei soggetti partecipanti alla gara 
 
  1. I  soggetti  aventi  titolo  all'indennizzo  previsto  dall'art.
3-quinquies,  comma  6,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.   16
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.  44,
sono  individuati  nei  partecipanti  alla  procedura  annullata  che
risultano   direttamente   coinvolti   dall'atto    legislativo    di
annullamento del bando e relativo disciplinare citati in premessa ed,
in particolare, coloro i quali, essendo stati  ammessi  alla  gara  -
previa verifica, da parte della Commissione  di  valutazione  di  cui
all'art. 9 del bando, delle condizioni  di  ammissibilita'  stabilite
dallo stesso bando e relativo disciplinare - al momento di entrata in
vigore dell'art. 3-quinquies, comma  6,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, non risultavano nella condizione di ritirati  o  esclusi
nel corso della procedura gia' svolta e pertanto erano titolari di un
interesse qualificato alla partecipazione alle diverse  selezioni  in
corso per l'assegnazione dei diritti di uso dei sei distinti lotti di
frequenze.