IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 70; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.  94,  e  in  particolare
l'art. 5, che detta le disposizioni in  materia  di  prescrizione  di
preparazioni magistrali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, il quale prevede
che  il  Ministro  della  salute  puo'  vietare  l'utilizzazione   di
medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi  per  la
salute pubblica; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  aggiornamento  e
correzione  della  XII  edizione  della  Farmacopea  Ufficiale  della
Repubblica italiana, in data 16 marzo 2010; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 13  marzo  2014  con  il
quale viene disposta, dal 1° gennaio 2014, l'entrata  in  vigore  nel
territorio nazionale dei testi,  nelle  lingue  inglese  e  francese,
contenuti nella 8^  edizione  della  Farmacopea  europea,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale  n.  85  dell'11  aprile  2014,  supplemento
ordinario; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015, con  cui
sono stati vietati la prescrizione e l'allestimento  di  preparazioni
magistrali     contenenti     il     principio      attivo      della
fenilpropanolamina/norefedrina, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 118 del 23 maggio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 luglio 2015, con  cui
sono stati vietati la prescrizione e l'allestimento  di  preparazioni
magistrali  contenenti  il  principio  attivo  della  pseudoefedrina,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2015,  con  cui
sono stati vietati la prescrizione e l'allestimento  di  preparazioni
magistrali  contenenti  i   principi   attivi   triac,   clorazepato,
fluoxetina,  furosemide,   metformina,   bupropione   e   topiramato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015; 
  Vista la circolare del Ministero della salute - Direzione  generale
dei  dispositivi  medici  e  del  servizio  farmaceutico,  prot.   n.
DGDMF/36143-P del 27 luglio  2015,  avente  a  oggetto  «Preparazioni
galeniche magistrali a scopo dimagrante», a cui ha fatto  seguito  la
circolare n. 9443 prot. 201500004841/AG del 28 luglio 2015  avente  a
oggetto  «Preparazioni  galeniche  magistrali  a  scopo   dimagrante:
indicazioni ministeriali», a firma del segretario  e  del  presidente
della FOFI; 
  Vista la  nota  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  prot.
118067-P  del  19  novembre  2015,  avente  ad  oggetto  preparazioni
galeniche a scopo dimagrante, con cui e' stato trasmesso lo  stralcio
del verbale della  commissione  tecnico-scientifica  (CTS)  dell'AIFA
riferito alle sedute dell'11, 12 e 13 novembre 2015; 
  Visto lo stralcio del verbale della commissione tecnico-scientifica
(CTS) dell'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA),  di  cui  alle  gia'
citate sedute dell'11, 12 e 13 novembre 2015, nel quale si  evidenzia
che  dall'esame  della  Rete  Nazionale  Farmacovigilanza  l'efedrina
risulta essere «uno dei principi attivi utilizzati nelle preparazioni
galeniche a scopo dimagrante per cui sono  state  segnalate  sospette
reazioni avverse» e si  suggerisce  al  Ministero  della  salute  «di
vietare la prescrizione e l'allestimento di  preparazioni  magistrali
contenenti il principio attivo efedrina al  fine  di  evitarne  l'uso
incongruo»; 
  Ritenuto  che,  nel  caso  in  esame,   dalla   valutazione   della
commissione  tecnico-scientifica  (CTS)  dell'Agenzia  italiana   del
farmaco (AIFA), emergono  ragionevoli  motivi  di  possibili  effetti
nocivi sulla salute delle persone; 
  Ravvisata la necessita' di emanare, a tutela della salute pubblica,
un provvedimento cautelativo  urgente  che  disponga  il  divieto  di
prescrizione e di allestimento di preparazioni magistrali  contenenti
il principio attivo efedrina, a scopo dimagrante, in quanto  ritenuto
pericoloso per la salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  fatto  divieto  ai  medici  di   prescrivere   preparazioni
magistrali contenenti il principio attivo  della  efedrina,  a  scopo
dimagrante, e  ai  farmacisti  di  eseguire  preparazioni  magistrali
contenenti il predetto principio attivo, a scopo dimagrante. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 2 dicembre 2015 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin