IL PRESIDENTE 
                      E AMMINISTRATORE DELEGATO 
 
  La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con sede in
Roma,  via  Yser  n.  14,  interamente  partecipata   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la legge 17 febbraio 1992, n.  166,  sull'istituzione  ed  il
funzionamento  del  Ruolo  nazionale  dei  periti  assicurativi   per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, ed in particolare le disposizioni ivi contenute ai Capi
I, II e III; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, come integrato e  modificato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n.  74,  ed  in  particolare  gli
articoli 157, comma 1 e 158, comma 3; 
  Visto il regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio  2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95  -  successivamente
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 - il cui  art.  13,  comma
35,  ha  trasferito  a  CONSAP  la  tenuta  del  Ruolo   dei   periti
assicurativi ed  ogni  altra  competenza  in  materia  in  precedenza
spettante all'ISVAP; 
  Visto il vigente Statuto  che  prevede,  quale  oggetto  principale
della  CONSAP,  l'esercizio  in  regime  di  concessione  di  servizi
assicurativi pubblici, nonche' l'espletamento di  altre  attivita'  e
funzioni di interesse pubblico affidate alla  Societa'  stessa  sulla
base  di  disposizioni  di  legge,  concessioni  e  convenzioni,  ed,
altresi', l'espletamento di  attivita'  affidate  da  amministrazioni
dello Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto  2009,
n. 102; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  «attivita'   peritale»:   l'attivita'   professionale   volta
all'accertamento ed alla stima dei danni alle  cose  derivanti  dalla
circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a  motore  e  dei
natanti come indicato nell'art. 156 del  Codice  delle  assicurazioni
private; 
    b) «Codice»: il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,
recante il Codice delle assicurazioni private; 
    c) «CONSAP»: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.; 
    d) «perito»: il perito assicurativo - iscritto  al  Ruolo  -  che
svolge l'attivita' di cui alla lettera a); 
    e) «Ruolo»: il Ruolo di cui all'art. 157 del decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209; 
    f)  «IVASS»  (gia'  Isvap):  Istituto  per  la  vigilanza   sulle
assicurazioni; 
    g) «responsabile del  procedimento»:  il  Titolare  del  Servizio
competente secondo l'organigramma CONSAP  sulla  gestione  del  Ruolo
periti assicurativi individuato quale referente per il procedimento; 
    h)  «Servizio  competente»:  il   Servizio   competente   secondo
l'organigramma  CONSAP  sulla   gestione   del   Ruolo   dei   periti
assicurativi, cosi' come pubblicato nel sito internet CONSAP.