IL CAPO REPARTO SICUREZZA 
                          DELLA NAVIGAZIONE 
                        del Comando generale 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul
riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  e   successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza  in  materia
di sicurezza della navigazione al Comando Generale  del  corpo  delle
capitanerie di Porto; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 in
data 11 febbraio 2014 «Regolamento di  organizzazione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto l' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data
3 dicembre 2008, n. 211  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti»; 
  Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del corpo  delle
capitanerie di porto n. 1211 in data 20 novembre  2009  e  successivi
emendamenti,   relativo   alle   strutture   organizzative    e    le
corrispondenti linee di attivita' dei  reparti  e  degli  uffici  del
Comando generale; 
  Visto il decreto 29  luglio  2008,  n.  146,  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti titolo «Regolamento di  attuazione  di
cui all'art. 65 del decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
recante il codice della nautica da diporto»; 
  Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo  delle
capitanerie di porto n. 758  in  data  7  luglio  2010,  relativo  al
conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  in
data 12 agosto 2002,  n.  219  «regolamento  recante  caratteristiche
tecniche e requisiti  delle  zattere  di  salvataggio  da  utilizzare
esclusivamente sulle unita' da diporto»; 
  Visto il decreto ministeriale 2 marzo  2009,  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, recante le  caratteristiche  tecniche
delle zattere  di  salvataggio  da  utilizzare  esclusivamente  sulle
unita' da diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa; 
  Vista l'istanza, ricevuta in data 20 ottobre 2015,  della  Societa'
Med Srl, intesa ad ottenere il riconoscimento di tipo  approvato  per
le   zattere   di   salvataggio   autogonfiabili,    da    utilizzare
esclusivamente sulle unita' da diporto in navigazione entro 12 miglia
dalla costa, prodotte dalla  stessa  Societa'  e  denominate  COASTAL
LIGHT 4P confezionate in contenitore di tipo rigido  e  morbido  tipo
valigia, da 4 persone; 
  Tenuto conto dell'esito degli  accertamenti  tecnici  eseguiti  dal
RINA indicati nella Relazione Tecnica n. 2015 CS 01 342/002  in  data
10 settembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono  dichiarate  di  tipo  approvato  le  zattere  di  salvataggio
autogonfiabili, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da  diporto
in navigazione entro 12 miglia dalla costa, denominate COASTAL  LIGHT
4P confezionate in  contenitore  di  tipo  rigido  e  morbido,  da  4
persone, prodotte dalla Societa' «MED Srl» con sede in Via  Beneficio
II tronco - Montaletto di Cervia (RA).