IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
                 ALLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 
                             E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968  n.
1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione
della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la  disciplina  della
pesca marittima ed, in particolare, l'art. 95; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la  disciplina
del rilascio delle licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  153,  concernente
l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38,  in  materia  di  pesca
marittima; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto l'art. 24  comma  1  del  suddetto  decreto  legislativo  che
attribuisce al Ministro il potere di disciplinare la pesca  anche  in
deroga alle discipline regolamentari nazionali, in  conformita'  alle
norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze
scientifiche  e  delle  applicazioni  tecnologiche  e  favorirne   lo
sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio,  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto il Regolamento (CE) del Consiglio del 20  novembre  2009,  n.
1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per  garantire
il rispetto delle  norme  della  politica  comune  della  pesca,  che
modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE)  n.  2371/2002,  (CE)  n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed
in particolare l'art. 102; 
  Visto il Regolamento di esecuzione (UE)  della  Commissione  dell'8
aprile  2011,  n.  404,  recante  modalita'   di   applicazione   del
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
Politica Comune della Pesca; 
  Visto il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica  comune  della
pesca, che modifica  i  Regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  Decisione  2004/585/CE
del Consiglio nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio che, nel
prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di sbarco delle catture
soggette a taglie minime di cui all'allegato III del Regolamento (CE)
n. 196772006, pone in capo agli  Stati  membri  stessi,  di  redigere
Piani pluriennali che  specificano  e  dettagliano  l'attuazione  del
predetto obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
  Visto il decreto ministeriale  30  maggio  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega  di
attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e  forestali,  per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on. Giuseppe Castiglione; 
  Visto il decreto ministeriale 16  marzo  2015  recante  «Pesca  dei
piccoli pelagici nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18)»; 
  Viste le richieste di proroga  degli  armatori  e  proprietari  dei
motopescherecci interessati; 
  Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2015 concernente la proroga
fino al 15 novembre 2015  dell'attivita'  di  pesca  con  il  sistema
«volante a coppia»; 
  Tenuto conto altresi'  della  raccomandazione  n.  38/2014/1  della
Commissione generale per la pesca nel  Mar  Mediterraneo  (CGPM)  che
modifica la raccomandazione  n.  37/2013/1  ed  individua  misure  di
prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative  alla  pesca  degli
stock di piccoli pelagici nella GSA 17; 
  Tenuto conto che al punto 22, della raccomandazione di  cui  sopra,
viene posto a carico delle Parti contraenti  l'obbligo  di  procedere
alla redazione di  una  lista  delle  imbarcazioni  autorizzate  alla
cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18; 
  Tenuto conto che la lista delle imbarcazioni autorizzate alla pesca
dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 e'  gia'  stata  trasmessa
dalla scrivente Direzione generale alla Commissione  europea  per  il
successivo inoltro al Segretariato generale della CGPM; 
  Considerato  che  con  la  raccomandazione   n.   37/2013/1   della
Commissione generale per la pesca  nel  Mar  Mediterraneo  (CGPM)  e'
stato varato un Piano di gestione  pluriennale  per  la  pesca  degli
stock di piccoli pelagici con i sistemi «volante» e  «circuizione»  e
che la predetta raccomandazione e' diventata  efficace  a  tutti  gli
effetti dal mese di novembre 2013; 
  Considerata la necessita',  nel  descritto  quadro  di  obblighi  e
procedure scaturenti dalla normativa unionale  ed  internazionale  ed
alla luce dei prossimi ulteriori sviluppi in tale ambito, di adottare
entro il prossimo  anno  adeguate  misure  per  la  razionalizzazione
dell'attivita' di pesca avente ad  oggetto  la  cattura  dei  piccoli
pelagici; 
  Considerato il perdurare ultradecennale del beneficio  concesso  da
provvedimenti autorizzatori a  carattere  provvisorio,  a  favore  di
talune imbarcazioni nell'esercizio dell'attivita'  di  pesca  con  il
sistema «volante», in coppia tra loro; 
  Considerato che e' tuttora  in  atto  l'attivita'  istruttoria,  da
parte  della  Direzione  generale  della  pesca  marittima,  tesa   a
verificare  la  percentuale  d'uso  del  sistema  «volante»  per  una
sistematica ed  esclusiva  integrazione  dell'attrezzo  in  questione
nella licenza di pesca delle unita' interessate; 
  Considerato che permangono i presupposti fattuali  e  le  peculiari
condizioni necessarie  per  prorogare  ulteriormente  l'attivita'  di
pesca con il sistema «volante a coppia» a favore dei  motopescherecci
di cui all'elenco allegato A)  del  decreto  ministeriale  23  luglio
2015; 
  Ritenuto opportuno prorogare l'attivita' di pesca  con  il  sistema
«volante a coppia» sino alla data del 29 febbraio 2016, termine entro
il quale presumibilmente terminera' l'istruttoria  amministrativa  ai
sensi dell'art. 2 del D.M. 23 luglio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le imprese di pesca titolari dei pescherecci di cui all'allegato A)
del  decreto  ministeriale  23  luglio  2015,  sono   autorizzate   a
continuare a svolgere l'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  con  il
sistema  «volante  a   coppia»,   cosi'   come   identificato   nella
denominazione degli attrezzi di pesca, ai sensi dell'art. 2 del  D.M.
26 gennaio 2012, in reti da traino pelagiche a coppia (PTM), fino  al
29 febbraio 2016.