IL DIRETTORE GENERALE 
                            delle finanze 
 
  Visto l'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,
che disciplina l'addizionale regionale all'imposta sul reddito  delle
persone fisiche (IRPEF); 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  che
integra   la   disciplina   dell'addizionale   regionale   all'IRPEF,
prevedendo, in particolare,  al  comma  1,  che  ciascuna  regione  a
statuto ordinario puo', con  propria  legge,  aumentare  o  diminuire
l'aliquota di base dell'addizionale regionale, pari a 1,23 per cento,
e che la maggiorazione, a decorrere dall'anno 2015, non  puo'  essere
superiore a 2,1 punti percentuali; 
  Visto l'art. 28, comma 2, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge di 22 dicembre  2011,
n. 214, il quale dispone  che  l'aliquota  di  base  dell'addizionale
regionale all'IRPEF, pari a 1,23 per cento,  si  applica  anche  alle
regioni a statuto speciale ed alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, le quali,  a  norma  dell'art.  50,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, possono maggiorare l'aliquota fino  allo
0,50 per cento; 
  Visto  l'art.  3-ter  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  il
quale  dispone  che,  esclusivamente  al  fine   di   consentire   la
predisposizione delle misure di  copertura  finanziaria  degli  oneri
derivanti dal rimborso delle anticipazioni di liquidita' di cui  agli
artt. 2, comma 3, lettera a), e 3, comma 5, lettera a), dello  stesso
decreto legge, le Regioni a statuto speciale e le  province  autonome
di Trento e di Bolzano, in deroga  alle  disposizioni  dell'art.  50,
comma 3, del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  a  decorrere
dall'anno 2014 possono maggiorare fino  ad  un  massimo  di  1  punto
percentuale l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 68 del 2011  il
quale  prevede  che  per  assicurare  la  razionalita'  del   sistema
tributario nel  suo  complesso  e  la  salvaguardia  dei  criteri  di
progressivita' cui il  sistema  medesimo  e'  informato,  le  regioni
possono  stabilire  aliquote  dell'addizionale  regionale   all'IRPEF
differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni  di  reddito
corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; 
  Visto l'art. 6, del decreto legislativo n.  68  del  2011,  che  ai
commi 9 e 10, dispone, tra l'altro, che restano fermi gli automatismi
fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei
casi di squilibrio economico, nonche' le disposizioni in  materia  di
applicazione di incrementi delle  aliquote  fiscali  per  le  regioni
sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari; 
  Visto l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,
che  dispone,  tra  l'altro,  l'applicazione  nella  misura   massima
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in caso di mancata
adozione dei provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo  di
gestione nel settore sanitario; 
  Visto l'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, che prevede
la possibilita' per la regione di adottare un Piano  di  rientro  dai
deficit sanitari; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  b),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296,  che  disciplina,  tra  l'altro,  l'applicazione  nella
misura massima  dell'aliquota  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF
durante la vigenza del Piano di rientro dai deficit sanitari; 
  Visto l'art. 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che
disciplina le condizioni di obbligatorieta' per la  presentazione  di
un Piano di rientro dai deficit sanitari,  legate  al  raggiungimento
dello standard dimensionale  del  disavanzo  del  servizio  sanitario
regionale, ovvero alla presenza  di  un  disavanzo  di  gestione  non
coperto e i successivi commi 78 e 79  che  dispongono,  tra  l'altro,
l'applicazione delle misure previste dall'art. 1,  comma  174,  della
legge n. 311 del 2004, e  l'incremento  automatico  in  misura  fissa
dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Visto l'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che
dispone tra l'altro che,  per  la  regione  sottoposta  al  Piano  di
rientro, resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera  durata
del  Piano,  della   maggiorazione   dell'aliquota   dell'addizionale
regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai  sensi  dell'art.
1, comma 174, della legge, n.  311  del  2004  e  che  a  determinate
condizioni e  nei  limiti  ivi  indicati  la  stessa  Regione  ha  la
possibilita' di ridurre la predetta maggiorazione; 
  Visto l'art. 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  il
quale prevede, tra l'altro, l'aumento in misura  fissa  dell'aliquota
dell'addizionale   regionale   all'IRPEF,   in   caso   di    mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  Piano  di  rientro  dai
deficit sanitari; 
  Visto l'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, che consente
alle  regioni  gia'  sottoposte  ai   Piani   di   rientro   e   gia'
commissariate,  la  possibilita'  della  prosecuzione  del  Piano  di
rientro, secondo appositi programmi operativi,  o  di  presentare  un
nuovo Piano di rientro, con la conseguente applicazione dell'art.  1,
comma 174, della legge n. 311 del 2004 e dei commi da 80 a  86  della
legge n. 191 del 2009; 
  Visti l'art. 2, comma 93, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che
disciplina la possibilita', per le regioni che risultano inadempienti
per  motivi  diversi   dall'obbligo   dell'equilibrio   di   bilancio
sanitario, di chiedere  la  sottoscrizione  di  un  accordo,  con  il
relativo  Piano  di  rientro,  approvato  dalla  Regione,  ai   sensi
dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004; 
  Visto l'art. 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
prevede  la  possibilita'  per  la  Regione  Campania  di   destinare
l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF previsto
dall'art. 2, comma 86, della  legge  n.  191  del  2009  o  anche  il
raddoppio dell'aumento stesso, alla copertura del  Piano  di  rientro
dal disavanzo nel settore del trasporto; 
  Visto l'art. 11, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  il
quale prevede che per la Regione Campania, a decorrere dal  2014,  e'
disposta l'applicazione delle maggiorazioni fiscali di  cui  all'art.
2, comma 86, della legge n. 191 del 2009, e che il  relativo  gettito
fiscale e' finalizzato prioritariamente all'ammortamento dei prestiti
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e, in via
residuale, all'ammortamento del corrispondente  prestito  di  cui  al
comma 13 dello stesso art. 11, destinato al Piano di rientro  di  cui
all'art. 16, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, per  l'intera
durata dell'ammortamento dei medesimi prestiti; 
  Visto l'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del  1997,
il quale dispone che  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  puo'
maggiorare  l'aliquota  dell'addizionale  regionale   all'IRPEF   con
propria legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31
dicembre dell'anno  precedente  a  quello  in  cui  l'addizionale  si
riferisce; 
  Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 50, comma 3, quarto  e  quinto  periodo,  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, aggiunti dall'art. 8, comma  1,  lettera
a), del decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  i  quali
stabiliscono che, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e
delle funzioni dei sostituti d'imposta e  dei  centri  di  assistenza
fiscale nonche' degli altri intermediari, le regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della
pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1,  comma  3,  del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro  il  31  gennaio
dell'anno a cui l'addizionale si  riferisce,  i  dati  contenuti  nei
provvedimenti di variazione  dell'addizionale  regionale  individuati
con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  natura
non regolamentare, sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e
che il mancato inserimento nel suddetto  sito  informatico  dei  dati
rilevanti ai fini  della  determinazione  dell'addizionale  all'IRPEF
comporta l'inapplicabilita' di sanzioni e di interessi; 
  Visto il decreto  ministeriale  3  aprile  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2015 recante «Individuazione e
modalita' di invio al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  dei
dati rilavanti ai fini  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche»; 
  Considerata la necessita', ai  fini  dell'economicita'  dell'azione
amministrativa, di individuare  nuove  e  piu'  efficienti  modalita'
applicative per la trasmissione e la pubblicazione dei dati contenuti
nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Considerato  che  il  ricorso  all'automazione  dei   processi   di
acquisizione e di pubblicazione dei  dati  permette  di  svolgere  in
maniera piu' efficace  il  monitoraggio  dell'imposizione  tributaria
regionale e  che  un  adeguato  ampliamento  delle  funzionalita'  di
consultazione  e'  in  grado  di  facilitare  la   diffusione   delle
informazioni che ne derivano; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti  ai  fini
  della determinazione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
  reddito delle persone fisiche 
  1. Dall'anno 2016 le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno i dati rilevanti
per la  determinazione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) - riportati nella «Tabella»  di
cui all'allegato A del decreto ministeriale 3 aprile 2015 -  ai  fini
della pubblicazione nel sito  Internet  www.finanze.it,  mediante  il
loro inserimento in apposita applicazione che,  previa  abilitazione,
e' resa disponibile nell'Area riservata del Portale  del  Federalismo
fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 
  2. Nel caso in cui  intervengano  successive  variazioni  dei  dati
rilevanti ai fini  della  determinazione  dell'addizionale  regionale
all'IRPEF, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano
reinseriscono i suddetti dati entro 30 giorni dalla data di  adozione
dei relativi provvedimenti modificativi. 
  3. La Direzione legislazione tributaria e federalismo  fiscale  del
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvede alla pubblicazione dei dati inseriti dalle regioni e
dalle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano   nel   sito
www.finanze.it, entro 7 giorni lavorativi successivi  alla  data  del
loro inserimento. 
  4.  Il  mancato  inserimento  dei  dati  rilevanti  ai  fini  della
determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF entro  i  termini
di cui ai commi 2 e 3 comporta l'inapplicabilita' di  sanzioni  e  di
interessi.