IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che
prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate  del  Ministero
delle Finanze elaborino, in  relazione  ai  vari  settori  economici,
appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge  n.  331
del 1993, che prevede che gli studi di settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle Finanze; 
  Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto  l'articolo  10-bis  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195 e successive modificazioni, recante  disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle  Finanze  10  novembre  1998  e
successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di  esperti
prevista dall'articolo 10, comma 7, della  legge  n.  146  del  1998,
modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre
2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio  2004,  27  gennaio  2007,  19
marzo 2009, 4 dicembre 2009,  20  ottobre  2010,  29  marzo  2011,  8
ottobre 2012 e 17 dicembre 2013; 
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che  ha  istituito  il  Ministero  dell'Economia  e  delle   Finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del  Bilancio  e
della Programmazione Economica e delle Finanze; 
  Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  16
novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle
attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto l'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  20
maggio 2014, e successive modificazioni,  concernente  l'approvazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo
d'imposta 2013; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  24
marzo 2014, concernente l'approvazione di  modifiche  agli  studi  di
settore, relativi al periodo di imposta 2013; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  23
febbraio 2015, concernente l'approvazione del programma di  revisione
degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta
2015; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2
dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Approvazione degli studi di settore 
 
  1. Sono approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, gli studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' professionali: 
  Studio di settore VK30U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
UK30U)  -  Attivita'  di  cartografia  e  aerofotogrammetria,  codice
attivita' 71.12.40; Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di
lavoro,  codice  attivita'   74.90.21;   Attivita'   riguardanti   le
previsioni meteorologiche, codice attivita' 74.90.92; Altre attivita'
di consulenza tecnica n.c.a., codice attivita' 74.90.93; 
  Studio di settore WK10U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK10U) - Servizi degli studi  medici  di  medicina  generale,  codice
attivita' 86.21.00; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice
attivita' 86.22.01; Attivita'  dei  centri  di  radioterapia,  codice
attivita' 86.22.03;  Studi  di  omeopatia  e  di  agopuntura,  codice
attivita' 86.22.05; Centri di  medicina  estetica,  codice  attivita'
86.22.06; Altri studi medici specialistici e  poliambulatori,  codice
attivita'  86.22.09;  Laboratori   radiografici,   codice   attivita'
86.90.11; 
  Studio di settore WK19U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK19U) - Fisioterapia, codice  attivita'  86.90.21;  Altre  attivita'
paramediche indipendenti n.c.a., codice attivita' 86.90.29; 
  Studio di settore WK22U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK22U) - Servizi veterinari, codice attivita' 75.00.00; 
  Studio di settore WK23U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK23U) - Servizi di progettazione  di  ingegneria  integrata,  codice
attivita' 71.12.20; 
  Studio di settore WK24U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK24U) - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e  periti  agrari,
codice attivita' 74.90.12; 
  Studio di settore WK25U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
VK25U) - Consulenza agraria fornita  da  agronomi,  codice  attivita'
74.90.11; 
  Studio di settore YK03U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
WK03U) - Attivita' tecniche  svolte  da  geometri,  codice  attivita'
71.12.30; 
  Studio di settore YK04U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
WK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 69.10.10; 
  Studio di settore YK05U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
WK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice  attivita'
69.20.11; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali,  codice
attivita' 69.20.12;  Attivita'  dei  consulenti  del  lavoro,  codice
attivita' 69.20.30; 
  Studio di settore YK18U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
WK18U) - Attivita' degli  studi  di  architettura,  codice  attivita'
71.11.00; 
  Studio di settore YK21U  (che  sostituisce  lo  studio  di  settore
WK21U)  -  Attivita'  degli  studi  odontoiatrici,  codice  attivita'
86.23.00. 
  2.  Gli  elementi  necessari  alla  determinazione  presuntiva  dei
compensi e dei ricavi relativi agli studi  di  settore  indicati  nel
comma  1  sono  individuati  sulla  base   della   nota   tecnica   e
metodologica, delle tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista
delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 
  1, per lo studio di settore VK30U; 
  2, per lo studio di settore WK10U; 
  3, per lo studio di settore WK19U; 
  4, per lo studio di settore WK22U; 
  5, per lo studio di settore WK23U; 
  6, per lo studio di settore WK24U; 
  7, per lo studio di settore WK25U; 
  8, per lo studio di settore YK03U; 
  9, per lo studio di settore YK04U; 
  10, per lo studio di settore YK05U; 
  11, per lo studio di settore YK18U; 
  12, per lo studio di settore YK21U. 
  3. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati nn. 1,  3,  5  e  12,  e'
individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in  allegato
n. 13. 
  4. Gli elementi necessari per il calcolo  del  "compenso  o  ricavo
minimo", relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n.  1
a n. 12, sono riportati in allegato n. 14. 
  5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica. 
  6. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni  che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto del successivo articolo 2 e tenuto  conto  delle
disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. Gli studi di settore
VK30U, WK19U, WK23U e YK21U si  applicano  altresi'  ai  contribuenti
esercenti attivita' d'impresa che svolgono in maniera  prevalente  le
attivita' indicate, rispettivamente, alle lettere a), c), e) e l) del
comma 1. 
  In caso di esercizio di piu'  attivita'  professionali,  ovvero  di
piu' attivita' d'impresa, per attivita' prevalente,  con  riferimento
alla quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da
cui   deriva,   nel   periodo   d'imposta,   la   maggiore   entita',
rispettivamente, dei compensi o dei ricavi. 
  7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2015.   Ai   sensi
dell'articolo 8 del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli
studi possono essere integrati per tener conto dello stato  di  crisi
economica e dei mercati.