IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  recante  disposizioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 62-bis del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che
prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate  del  Ministero
delle Finanze elaborino, in  relazione  ai  vari  settori  economici,
appositi studi di settore; 
  Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n.  331  del
1993, che prevede che  gli  studi  di  settore  siano  approvati  con
decreto del Ministro delle Finanze; 
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  successive
modificazioni, che individua  le  modalita'  di  utilizzazione  degli
studi di  settore  in  sede  di  accertamento  nonche'  le  cause  di
esclusione dall'applicazione degli stessi; 
  Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146,  concernente
le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195 e successive modificazioni, recante  disposizioni  concernenti  i
tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; 
  Considerato che,  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate sulla  base  dei  dati  in  possesso  dell'Amministrazione
finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli  studi  di
settore; 
  Visto il decreto del Ministro delle  Finanze  10  novembre  1998  e
successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di  esperti
prevista dall'art.  10,  comma  7,  della  legge  n.  146  del  1998,
modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre
2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio  2004,  27  gennaio  2007,  19
marzo 2009, 4 dicembre 2009,  20  ottobre  2010,  29  marzo  2011,  8
ottobre 2012 e 17 dicembre 2013; 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'Economia   e   delle   Finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del  Bilancio  e
della Programmazione Economica e delle Finanze; 
  Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  16
novembre 2007, che ha approvato la tabella di  classificazione  delle
attivita' economiche; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  11
febbraio 2008,  concernente  la  semplificazione  degli  obblighi  di
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi  di
settore; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge del  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito con la legge n. 2 del  28  gennaio  2009,  recante  misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  19
maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione  degli  studi  di
settore su base regionale o comunale; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  20
maggio 2014, e successive modificazioni,  concernente  l'approvazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo
d'imposta 2013; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  24
marzo 2014, concernente l'approvazione di  modifiche  agli  studi  di
settore, relativi al periodo di imposta 2013; 
  Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate  23
febbraio 2015, concernente l'approvazione del programma di  revisione
degli studi di settore applicabili a partire  dal  periodo  d'imposta
2015; 
  Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 2
dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Approvazione degli studi di settore 
 
  1. Sono approvati, in base all'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, gli studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' economiche nel settore delle manifatture: 
    a) Studio di settore WD05U (che sostituisce lo studio di  settore
VD05U) - Produzione di carne non di  volatili  e  di  prodotti  della
macellazione (attivita' dei  mattatoi),  codice  attivita'  10.11.00;
Produzione di carne di volatili e prodotti  della  loro  macellazione
(attivita' dei mattatoi), codice attivita'  10.12.00;  Produzione  di
prodotti a base di carne  (inclusa  la  carne  di  volatili),  codice
attivita' 10.13.00; Produzione di piatti pronti a  base  di  carne  e
pollame, codice attivita' 10.85.01; Produzione di estratti  e  succhi
di carne, codice attivita' 10.89.01; 
    b) Studio di settore WD11U (che sostituisce lo studio di  settore
VD11U) - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non  di
produzione propria, codice attivita'  10.41.10;  Produzione  di  olio
raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non
di produzione propria, codice attivita' 10.41.20; 
    c) Studio di settore WD15U (che sostituisce lo studio di  settore
VD15U) - Trattamento igienico del latte, codice  attivita'  10.51.10;
Produzione dei derivati del latte, codice attivita' 10.51.20; 
    d) Studio di settore WD17U (che sostituisce lo studio di  settore
VD17U) - Fabbricazione di altri prodotti in  gomma  n.  c.a.,  codice
attivita' 22.19.09; Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e  profilati
in materie plastiche, codice  attivita'  22.21.00;  Fabbricazione  di
imballaggi  in  materie   plastiche,   codice   attivita'   22.22.00;
Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, eccetera in  plastica
per l'edilizia, codice attivita'  22.23.02;  Fabbricazione  di  altri
articoli in  plastica  per  l'edilizia,  codice  attivita'  22.23.09;
Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n. c.a.,  codice
attivita'  22.29.09;  Fabbricazione   di   altre   attrezzature   per
cablaggio, codice attivita' 27.33.09; Fabbricazione  di  articoli  in
plastica per  la  sicurezza  personale,  codice  attivita'  32.99.12;
Riparazione di prodotti in gomma, codice attivita' 33.19.02; 
    e) Studio di settore WD22U (che sostituisce lo studio di  settore
VD22U) - Fabbricazione di altre  apparecchiature  per  illuminazione,
codice attivita' 27.40.09;  Fabbricazione  di  insegne  elettriche  e
apparecchiature  elettriche   di   segnalazione,   codice   attivita'
27.90.02; 
    f) Studio di settore WD23U (che sostituisce lo studio di  settore
VD23U) - Laboratori di corniciai, codice attivita' 16.29.40; 
    g) Studio di settore WD25U (che sostituisce lo studio di  settore
VD25U) - Preparazione e concia del  cuoio  e  pelle;  Preparazione  e
tintura di pellicce, codice attivita' 15.11.00; 
    h) Studio di settore WD29U (che sostituisce lo studio di  settore
VD29U) - Fabbricazione di prodotti in  calcestruzzo  per  l'edilizia,
codice attivita' 23.61.00;  Produzione  di  calcestruzzo  pronto  per
l'uso, codice attivita' 23.63.00; Fabbricazione di altri prodotti  in
calcestruzzo, gesso e cemento, codice attivita' 23.69.00; 
    i) Studio di settore WD30U (che sostituisce lo studio di  settore
VD30U) - Demolizione di carcasse, codice attivita' 38.31.10; Recupero
e preparazione per il riciclaggio di  cascami  e  rottami  metallici,
codice attivita' 38.32.10; Recupero e preparazione per il riciclaggio
di materiale plastico per  produzione  di  materie  prime  plastiche,
resine sintetiche, codice attivita' 38.32.20; Recupero e preparazione
per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse,
codice  attivita'  38.32.30;  Commercio  all'ingrosso  di  rottami  e
sottoprodotti  della  lavorazione   industriale   metallici,   codice
attivita' 46.77.10; Commercio  all'ingrosso  di  altri  materiali  di
recupero   non   metallici   (vetro,   carta,   cartoni    eccetera);
sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale  (cascami),
codice attivita' 46.77.20; 
    j) Studio di settore WD31U (che sostituisce lo studio di  settore
VD31U) - Fabbricazione di saponi, detergenti  e  di  agenti  organici
tensioattivi (esclusi  i  prodotti  per  toletta),  codice  attivita'
20.41.10; Fabbricazione di specialita' chimiche per uso  domestico  e
per  manutenzione,  codice  attivita'  20.41.20;   Fabbricazione   di
prodotti per toletta: profumi, cosmetici,  saponi  e  simili,  codice
attivita' 20.42.00; Fabbricazione di oli essenziali, codice attivita'
20.53.00; 
    k) Studio di settore WD36U (che sostituisce lo studio di  settore
VD36U) - Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio  e  ferroleghe,
codice attivita'  24.10.00;  Stiratura  a  freddo  di  barre,  codice
attivita' 24.31.00; Laminazione a freddo di nastri, codice  attivita'
24.32.00; Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo, codice
attivita' 24.33.02; Trafilatura a freddo, codice attivita'  24.34.00;
Fusione di ghisa e produzione di tubi e  raccordi  in  ghisa,  codice
attivita' 24.51.00; Fusione di acciaio,  codice  attivita'  24.52.00;
Fusione di metalli leggeri, codice  attivita'  24.53.00;  Fusione  di
altri metalli non ferrosi, codice attivita' 24.54.00; 
    l) Studio di settore WD37U (che sostituisce lo studio di  settore
VD37U) - Cantieri navali per costruzioni metalliche e non  metalliche
(esclusi i sedili per navi), codice attivita'  30.11.02;  Costruzione
di imbarcazioni da diporto e  sportive,  codice  attivita'  30.12.00;
Riparazione e manutenzione di  navi  commerciali  e  imbarcazioni  da
diporto (esclusi i loro motori), codice attivita' 33.15.00. 
  2. Gli elementi necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi
relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono  individuati
sulla base della nota  tecnica  e  metodologica,  delle  tabelle  dei
coefficienti nonche' della lista delle variabili  per  l'applicazione
dello studio di cui agli allegati: 
    1 per lo studio di settore WD05U; 
    2 per lo studio di settore WD11U; 
    3 per lo studio di settore WD15U; 
    4 per lo studio di settore WD17U; 
    5 per lo studio di settore WD22U; 
    6 per lo studio di settore WD23U; 
    7 per lo studio di settore WD25U; 
    8 per lo studio di settore WD29U; 
    9 per lo studio di settore WD30U; 
    10 per lo studio di settore WD31U; 
    11 per lo studio di settore WD36U; 
    12 per lo studio di settore WD37U. 
  3. La neutralizzazione relativa  agli  aggi  ed  ai  ricavi  fissi,
applicabile agli studi di cui agli allegati da  n.  1  a  n.  12,  e'
individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in  allegato
n. 13. 
  4. Gli elementi necessari  per  il  calcolo  del  "ricavo  minimo",
relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n.  12,
sono riportati in allegato n. 14. 
  5. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate,
di ausilio all'applicazione degli studi di settore segnala  anche  la
coerenza  agli  specifici  indicatori  di  coerenza  economica  e  di
normalita' economica. 
  6. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa che  svolgono
in maniera prevalente  le  attivita'  indicate  nel  comma  1,  fermo
restando il disposto dell'art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di
cui al decreto 11  febbraio  2008.  In  caso  di  esercizio  di  piu'
attivita' d'impresa, per attivita' prevalente, con  riferimento  alla
quale si applicano gli studi di settore, si  intende  quella  da  cui
deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita' dei ricavi. 
  7. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  si
applicano, ai fini dell'accertamento,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Ai sensi dell'art. 8
del decreto legge del 29 novembre 2008, n.  185,  gli  studi  possono
essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei
mercati.