IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia
Italiana del Farmaco; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23/12/1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione Unica  del  Farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del 04/10/00, concernente l'istituzione  dell'elenco  dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  Sanitario
Nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Vista  la  determinazione  dell'AIFA,  datata  17  settembre  2015,
concernente l'inserimento del medicinale «nivolumab» nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il  trattamento  di
seconda linea del carcinoma polmonare non a piccole cellule  avanzato
ad istologia squamosa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
22/09/2015; 
  Vista la determinazione dell'AIFA, datata 16 ottobre 2015, relativa
alla rettifica alla determinazione  dell'AIFA,  datata  17  settembre
2015,   concernente   l'inserimento   del   medicinale    «nivolumab»
nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per
il trattamento di seconda linea del carcinoma polmonare non a piccole
cellule avanzato ad istologia  squamosa,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 22/10/2015; 
  Considerati la gravita' della patologia per la quale  non  esistono
alternative  terapeutiche  valide  e  i  dati  emersi   dagli   studi
registrativi di «nivolumab»; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a
totale carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  ai  pazienti  non
inclusi nel programma per uso compassionevole terminato  in  data  18
settembre 2015; 
  Ritenuto  necessario  dettare  le  condizioni  alle   quali   detto
medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato  provvedimento
datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 9-11  dicembre
2015 - Stralcio Verbale n. 4; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  prorogare  l'inserimento  del  medicinale
«nivolumab», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio Sanitario  Nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996 n.  648,  per  il  trattamento  di  seconda  linea  del
carcinoma polmonare non  a  piccole  cellule  avanzato  ad  istologia
squamosa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento del medicinale nivolumab, di cui alle  Determinazioni
dell'AIFA datate 17 settembre 2015  e  16  ottobre  2015,  citate  in
premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  n.
648/96,  e'  prorogato  fino  ad  approvazione   della   domanda   di
autorizzazione all'immissione in commercio.