IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e dei farmaci veterinari Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e in particolare l'art. 18, comma 1, lettera a) che individua gli esemplari di fauna selvatica cacciabili nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre del 2005 e successive modificazioni «che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattivita' e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio», ed in particolare l'art. 2-ter, comma 1, lettera d) che, per le «attivita' approvate dalla autorita' competente» tra cui rientra la caccia agli uccelli, prevede la possibilita' di derogare all'art. 2-bis, paragrafo 1, concernente il divieto di utilizzo di uccelli da richiamo come misura integrativa di riduzione del rischio; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante: «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE»; Vista la decisione della Commissione 2010/734/CE del 30 novembre 2010 che modifica la predetta decisione 2005/734/CE, nella definizione dell'uso degli uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 8 aprile 2014 recante «Attuazione dell'art. 1 della Decisione di esecuzione della Commissione 2013/635/UE del 31 ottobre 2013 che proroga fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione della Decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, e successive modifiche e integrazioni, come modificata dalla decisione della Commissione 2006/574/CE del 18 agosto 2006», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2014, n. 130; Visto l'art. 1 della Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2225 del 30 novembre 2015 che proroga la 31 dicembre 2017 il termine di applicabilita' della Decisione 2005/734/CE; Considerata, in base all'attuale situazione epidemiologica, la possibilita' di concedere la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria, mediante l'adozione di adeguate misure di biosicurezza, come previsto dalla Decisione della Commissione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e successive modificazioni; Dispone: Art. 1 1. In attuazione dell'art. 1 della Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2225 del 30 novembre 2015 di modifica della Decisione 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 e' concessa la deroga al divieto di utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attivita' venatoria fino alla data del 31 dicembre 2017. 2. La deroga di cui al comma 1 e' ammessa alle condizioni fissate dal protocollo operativo allegato al presente dispositivo. 3. La deroga e' immediatamente sospesa qualora dovessero mutare le condizioni epidemiologiche che ne hanno permesso l'adozione. Il presente atto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2015 Il direttore generale: Borrello Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4831