IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 3, della legge 7  agosto
1990, n. 241, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno  2009,
n.  69,  secondo  cui  sono  individuati  con  apposito  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  i  termini  non  superiori  a
novanta giorni  entro  i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti
amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la  legge  13  novembre  2009,  n.  172  di  istituzione  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 18  novembre  1998,  n.
514 con il quale e' stato adottato il regolamento  recante  norme  di
attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo  per
l'attuazione dell'articolo 7 della legge n. 69 del 2009; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute; 
  Ritenuto di dover procedere  all'individuazione  dei  termini,  non
superiori  a  novanta  giorni,  di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi di competenza del Ministero della salute; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per  gli
atti normativi, n. 664 del 2014, espresso nell'Adunanza del 17 aprile
2014; 
  Sulla proposta del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Termini di conclusione 
                   dei procedimenti amministrativi 
 
  1. I termini non superiori a novanta giorni, entro i  quali  devono
concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla  competenza
del  Ministero  della  salute  che  conseguano  obbligatoriamente  ad
iniziativa di parte ovvero debbano essere  promossi  d'ufficio,  sono
individuati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante
del presente regolamento. 
  2. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della
salute verifica lo stato di attuazione della  normativa  e  promuove,
nelle forme previste dalle  vigenti  disposizioni,  le  modificazioni
ritenute necessarie. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il comma 3 dell'articolo 17  della  legge  23  agosto
          1988, n, 400 (Disciplina attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri)  e  successive
          modificazioni reca: 
                «Art. 17. (Regolamenti) - (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Per il testo dell'articolo 2  della  legge  7  agosto
          1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimenti
          amministrativi  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), si veda nelle note all'art. 2. 
              - L'articolo 7  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69
          (Disposizioni    per    lo    sviluppo    economico,     la
          semplificazione, la competitivita' nonche'  in  materia  di
          processo civile) reca: 
                «Art. 7.  (Certezza  dei  tempi  di  conclusione  del
          procedimento). - 1. Alla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
          successive  modificazioni,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all' articolo 1: 
                    1) al comma 1, dopo  le  parole:  «di  efficacia»
          sono inserite le seguenti: «, di imparzialita'»; 
                    2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il  rispetto»
          sono inserite le seguenti: «dei criteri e»; 
                  b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
                    «Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. Ove
          il procedimento consegua obbligatoriamente  ad  un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso. 
                    2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
                    3. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottati ai  sensi  dell'  articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta dei  Ministri  competenti  e  di  concerto  con  i
          Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e
          per  la  semplificazione  normativa,  sono  individuati   i
          termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
          concludersi   i   procedimenti    di    competenza    delle
          amministrazioni  statali.  Gli  enti   pubblici   nazionali
          stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di propria competenza. 
                    4.  Nei  casi  in  cui,   tenendo   conto   della
          sostenibilita'    dei    tempi     sotto     il     profilo
          dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura   degli
          interessi   pubblici   tutelati   e    della    particolare
          complessita' del procedimento, sono indispensabili  termini
          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei
          procedimenti di competenza delle amministrazioni statali  e
          degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma  3
          sono  adottati  su  proposta  anche  dei  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione  normativa  e  previa   deliberazione   del
          Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non  possono
          comunque  superare  i  centottanta  giorni,  con  la   sola
          esclusione dei procedimenti di acquisto della  cittadinanza
          italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 
                    5. Fatto  salvo  quanto  previsto  da  specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
                    6. I termini per la conclusione del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
                    7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo  17,
          i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
                    8. Salvi i casi di silenzio  assenso,  decorsi  i
          termini per la conclusione  del  procedimento,  il  ricorso
          avverso il silenzio dell'amministrazione,  ai  sensi  dell'
          articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  puo'
          essere  proposto  anche   senza   necessita'   di   diffida
          all'amministrazione  inadempiente,  fintanto  che   perdura
          l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza
          dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il
          giudice  amministrativo  puo'  conoscere  della  fondatezza
          dell'istanza.   E'   fatta   salva   la    riproponibilita'
          dell'istanza di avvio del procedimento ove ne  ricorrano  i
          presupposti. 
                    9. La mancata emanazione  del  provvedimento  nei
          termini   costituisce   elemento   di   valutazione   della
          responsabilita' dirigenziale»; 
                  c) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
                    «Art.  2-bis.   (Conseguenze   per   il   ritardo
          dell'amministrazione nella conclusione del procedimento). -
          1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  di  cui
          all'articolo 1, comma 1-ter, sono  tenuti  al  risarcimento
          del    danno    ingiusto    cagionato    in     conseguenza
          dell'inosservanza  dolosa  o   colposa   del   termine   di
          conclusione del procedimento. 
                    2. Le controversie relative all'applicazione  del
          presente  articolo  sono  attribuite   alla   giurisdizione
          esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il   diritto   al
          risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»; 
                  d) il comma 5 dell' articolo 20 e'  sostituito  dal
          seguente: 
                    «5. Si applicano  gli  articoli  2,  comma  7,  e
          10-bis». 
                2. Il rispetto dei termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti rappresenta un  elemento  di  valutazione  dei
          dirigenti;  di  esso  si  tiene   conto   al   fine   della
          corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   di
          concerto con il Ministro per la semplificazione  normativa,
          adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del  presente
          articolo e per i casi  di  grave  e  ripetuta  inosservanza
          dell'obbligo di provvedere  entro  i  termini  fissati  per
          ciascun procedimento. 
                3. In sede di prima attuazione della presente  legge,
          gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'
          articolo 2 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  come  da
          ultimo sostituito dal comma 1,  lettera  b),  del  presente
          articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata
          in   vigore   della   presente   legge.   Le   disposizioni
          regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore  della
          presente legge, che prevedono termini superiori  a  novanta
          giorni per la  conclusione  dei  procedimenti,  cessano  di
          avere  effetto  a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine
          indicato al primo  periodo.  Continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in
          vigore della presente  legge,  che  prevedono  termini  non
          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei
          procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del  citato
          articolo 2 della legge n. 241 del  1990  si  applica  dallo
          scadere del termine di un anno dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. Le regioni e gli  enti  locali
          si adeguano ai termini di cui ai commi 3  e  4  del  citato
          articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
                4.  Per  tutti   i   procedimenti   di   verifica   o
          autorizzativi concernenti i beni  storici,  architettonici,
          culturali, archeologici, artistici e paesaggistici  restano
          fermi i termini stabiliti dal codice dei beni  culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di  legge  e  di
          regolamento vigenti in  materia  ambientale  che  prevedono
          termini diversi da quelli di cui agli articoli  2  e  2-bis
          della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  come  rispettivamente
          sostituito e introdotto dal presente articolo." 
              - Il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  e
          successive modificazioni reca: "Riforma dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15  marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   Pubblica   Amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa)". 
              - L'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: 
                «Art. 11. - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  emanare,
          entro il 31 gennaio 1999, uno o  piu'  decreti  legislativi
          diretti a: 
                  a) razionalizzare  l'ordinamento  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  e   dei   Ministeri,   anche
          attraverso il riordino, la soppressione  e  la  fusione  di
          Ministeri, nonche' di  amministrazioni  centrali  anche  ad
          ordinamento autonomo; 
                  b) riordinare gli enti pubblici nazionali  operanti
          in  settori  diversi  dalla  assistenza  e  previdenza,  le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                  c) riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                  d)  riordinare  e  razionalizzare  gli   interventi
          diretti a promuovere e sostenere il settore  della  ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
                2. I decreti legislativi sono emanati  previo  parere
          della Commissione di cui all'articolo 5, da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
                3. Disposizioni correttive e integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
                4. Anche al fine di conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) completare l'integrazione della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                  b) prevedere per i dirigenti,  compresi  quelli  di
          cui alla  lettera  a),  l'istituzione  di  un  ruolo  unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                  c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                  d)  prevedere  che  i  decreti  legislativi  e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del ruolo sanitario di  cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                  e) garantire a tutte le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                  f)   prevedere   che,   prima   della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.  468  ,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                  g) devolvere, entro il 30 giugno 1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                  h) prevedere procedure facoltative di consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                  i)  prevedere  la  definizione   da   parte   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione  pubblica  di  un  codice  di  comportamento   dei
          dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di
          raccordo con  la  disciplina  contrattuale  delle  sanzioni
          disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
          da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere
          la costituzione da parte delle singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
                4-bis. I decreti legislativi di cui al comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
                5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e'  riaperto  fino  al  31
          luglio 1997. 
                6. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni  dell'articolo  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera
          e) le parole: «ai dirigenti generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
                7. Sono abrogati gli articoli 38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso.". 
              - La legge 13 novembre 2009, n, 172 reca:  "Istituzione
          del  Ministero  della  salute  e  incremento   del   numero
          complessivo dei Sottosegretari di Stato". 
              - Il decreto del Ministro  della  sanita'  18  novembre
          1998,  n.  514  concerne:  "Regolamento  recante  norme  di
          attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,
          n. 241, concernente nuove norme in materia di  procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza
          del Ministero della sanita'." 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro per la semplificazione normativa  del  12  gennaio
          2010 reca:  "Approvazione  delle  linee  di  indirizzo  per
          l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n.
          69". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  11  marzo
          2011, n. 108 concerne: "Regolamento di  organizzazione  del
          Ministero della salute". 
              - Il  decreto  ministeriale  12  settembre  2003  reca:
          "Individuazione degli uffici dirigenziali  di  livello  non
          generale" e successive modificazioni. 
              -  L'articolo  19  del  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 (Regolamento
          di organizzazione del Ministero della salute) reca: 
                «Art. 19. (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.
          Il decreto del Presidente della Repubblica 11  marzo  2011,
          n. 108, recante regolamento di organizzazione del Ministero
          della salute, e' abrogato. 
                2. Le strutture organizzative previste  dal  predetto
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  108  del  2011
          sono fatte salve fino alla definizione delle  procedure  di
          conferimento degli incarichi dirigenziali di  prima  fascia
          relativi  alla  nuova  organizzazione  del  Ministero,   da
          concludersi  entro  il  termine   massimo   di   sei   mesi
          dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                3. Fino all'adozione dei decreti di cui  all'articolo
          17,  e  alla  definizione  delle  relative   procedure   di
          conferimento  degli  incarichi  dirigenziali   di   seconda
          fascia,  ciascun  nuovo  ufficio  di  livello  dirigenziale
          generale si avvale dei  preesistenti  uffici  dirigenziali,
          individuati con provvedimento  del  Ministro  in  relazione
          alle competenze prevalenti degli stessi. 
                4.  In  relazione  al  nuovo  assetto   organizzativo
          definito con i decreti di cui all'articolo 17, comma 1, con
          successivo provvedimento del Ministro saranno  individuati,
          ai  sensi  dell'articolo  15  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502  e  successive  modificazioni  gli
          incarichi di direzione di  struttura  semplice,  di  natura
          professionale e le funzioni ispettive,  di  verifica  e  di
          controllo conferibili ai dirigenti  delle  professionalita'
          sanitarie del Ministero della salute. 
                5. Fino all'adeguamento delle disposizioni  contenute
          nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo  2013,
          n.  44,  all'assetto  organizzativo  di  cui  al   presente
          decreto,  il  segretario  generale,  o  un  suo   delegato,
          sostituisce i capi dipartimento  nella  composizione  degli
          organismi collegiali ivi previsti. I riferimenti  contenuti
          nella normativa vigente ai dipartimenti  e  alle  direzioni
          generali di cui al precedente  assetto  organizzativo,  ove
          non  diversamente  previsto,  si  intendono   riferiti   al
          segretariato generale o alle direzioni generali  competenti
          per materia in base a un criterio di prevalenza. 
                6.  Dall'attuazione  del  presente  regolamento   non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
                Le  disposizioni  contenute  nel   presente   decreto
          entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                Il presente decreto sara' trasmesso  alla  Corte  dei
          conti per la registrazione. 
                Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
              - Il decreto del Ministro della salute  2  agosto  2011
          reca: "Disciplina  transitoria  dell'assetto  organizzativo
          del Ministero della salute".