IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visto l'articolo 8, comma 7, lett. d), decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, di seguito "Decreto legge", che prevede che con
regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, disciplini le modalita' attuative delle
disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
Vista la lett. b) dell'articolo 8, comma 7, del decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo che l'assegno bancario possa essere presentato al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la
constatazione equivalente possano essere effettuati in forma
elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma
elettronica; che l'assegno circolare possa essere presentato al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica;
Vista la lett. c), dell'articolo 8, comma 7 del decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo che le copie informatiche di assegni cartacei
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono
tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca
negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel
rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate
dal presente regolamento;
Vista la lett. e), dell'articolo 8, comma 7, del decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo l'emanazione da parte della Banca d'Italia, entro
12 mesi dall'emanazione del presente regolamento, di regole tecniche
volte a completare il quadro normativo di riferimento;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione
digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2013, recante "Regole tecniche in materia di sistema di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2013, recante "Regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71,
comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le note n. 43840 del 4 giugno 2013 e n. 20336 dell'8 marzo
2014 del Ministero dell'economia e delle finanze con cui si e'
provveduto a richiedere il parere di Banca d'Italia sulla bozza di
regolamento in oggetto;
Visto il parere positivo espresso dalla Banca d'Italia con note n.
0715595/13 del 29 luglio 2013 e n. 0365986/14 del 4 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2013;
Vista la nota n. 5261 del 22 aprile 2014, con la quale lo schema di
regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento, si intende per:
a) "legge assegni": il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
b) "CAD": il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione
digitale;
c) "regolamento della Banca d'Italia": il regolamento di cui
all'articolo 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106;
d) "negoziatore": la banca, o altro soggetto abilitato alla
negoziazione, a cui l'assegno e' girato per l'incasso;
e) "trattario": la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui
e' detenuto il conto di traenza dell'assegno;
f) "emittente": la banca, o altro soggetto abilitato, che ha
emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca
stessa al momento dell'emissione;
g) "immagine dell'assegno": copia per immagine dell'assegno, su
supporto informatico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-ter)
del CAD, conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 66 della legge assegni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736
(Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1933, n. 300.
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 8 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo -
Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106:
"7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del
credito sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"1. Il prestatore di servizi di pagamento del
pagatore assicura che dal momento della ricezione
dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul
conto del prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario entro la fine della giornata operativa
successiva. Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un
contratto per la prestazione di servizi di pagamento
possono concordare di applicare un termine di esecuzione
diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare
riferimento al termine indicato dalle regole stabilite per
gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in
euro che non puo' comunque essere superiore a tre giornate
operative. Per le operazioni di pagamento disposte su
supporto cartaceo, i termini massimi di cui ai periodi
precedenti possono essere prorogati di una ulteriore
giornata operativa.";
b) al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «L'assegno bancario puo' essere presentato
al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in
forma sia cartacea sia elettronica.»;
2) il numero 3) del primo comma dell' articolo 45
e' sostituito dal seguente: «3) con dichiarazione della
Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione
o delle attivita' di compensazione e di regolamento delle
operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno
bancario, presentato in forma elettronica, non e' stato
pagato.»;
3) all'articolo 61 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Il protesto o la constatazione equivalente
possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno
presentato al pagamento in forma elettronica.»;
4) all'articolo 86, primo comma, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "All'assegno circolare si
applica altresi' la disposizione dell'assegno bancario di
cui all'articolo 31, terzo comma.";
c) all'articolo 66 del regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le copie informatiche di assegni cartacei
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui
sono tratte se la loro conformita' all'originale e'
assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo
della propria firma digitale e nel rispetto delle
disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai
sensi dell' articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»;
d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca
d'Italia, disciplina le modalita' attuative delle
disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione
del regolamento di cui alla lettera d), disciplina con
proprio regolamento le regole tecniche per l'applicazione
delle disposizioni di cui alle precedenti lettere e del
regolamento ministeriale;
f) le modifiche apportate al regio decreto 21
dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera e);
f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
«3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 del
presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione
deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti
diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato
diniego»".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
Il DPCM 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi
3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e
71, comma 1, del Codice ell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 59, S.O.
Il DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di
generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32,
comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2013, n. 117.
Note all'art. 1:
Per il riferimento al testo del Regio Decreto n. 1736
del 1933 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n.
82 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo del comma 7 dell'articolo 8
del decreto-legge n. 70 del 2011 vedasi nelle Note alle
premesse.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 66 del citato
Regio Decreto n. 1736 del 1933:
"Art. 66. - Ad eccezione degli assegni bancari al
portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e
pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare
dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile
nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso
paese, puo' essere emesso in diversi esemplari (duplicati).
Se un assegno bancario e' emesso in diversi duplicati,
questi possono essere numerati nel contesto di ciascun
titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni
bancari distinti.
Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono
ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte
se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla
banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma
digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e
delle regole tecniche dettate ai sensi dell' articolo 8,
comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70.".