La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare: 
    a) l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro  aggiuntivo  alla
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato
ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013; 
    b) l'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro  aggiuntivo  alla
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia  penale  del
20  aprile  1959,  inteso  a  facilitarne  l'applicazione,  fatto   a
Podgorica il 25 luglio 2013.