IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta funzioni di polizia» e, in particolare, l'articolo 24-quater,
comma  6,  ai  sensi  del  quale   con   regolamento   del   Ministro
dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite,  tra  l'altro,  le
modalita' di svolgimento del corso di  formazione  professionale  per
l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti  della
Polizia di Stato; 
  Visto il proprio  decreto  1°  agosto  2002,  n.  199,  concernente
«Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica  iniziale
del ruolo dei sovrintendenti della Polizia  di  Stato»,  adottato  ai
sensi del  citato  articolo  24-quater,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  335  del  1982  e,  in  particolare,
l'articolo 14, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera  d),
del proprio decreto 3 dicembre 2013, n. 144, che disciplina la durata
e le finalita' del corso di formazione  professionale  per  l'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di
Stato; 
  Ritenuto, per le finalita' di  conseguire  risparmi  di  spesa,  in
ossequio ai principi di economicita',  semplificazione  e  speditezza
dell'azione amministrativa, di dover  modificare  l'articolo  14  del
proprio decreto n. 199 del 2002; 
  Acquisito il parere delle Organizzazioni  Sindacali  del  personale
della  Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2015; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota del 12 novembre 2015,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 
                       1° agosto 2002, n. 199 
 
  1. All'articolo 14 del Regolamento recante le modalita' di  accesso
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di
Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n.
199,  la  parola:  «assegnazione»,  e'  sostituita  dalla   seguente:
«servizio». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10 comma 2 e 3 del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiale   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 24-quater  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335
          (Ordinamento del  personale  della  Polizia  di  Stato  che
          espleta funzioni di Polizia): 
              «Art.   24-quater    (Immissione    nel    ruolo    dei
          sovrintendenti). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          interno per titoli e superamento di un successivo corso  di
          formazione professionale, della durata non inferiore a  tre
          mesi, riservato agli assistenti capo  che  ricoprono,  alla
          predetta data, una  posizione  in  ruolo  non  inferiore  a
          quella compresa entro il doppio  dei  posti  riservati  per
          tale concorso; 
              b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          interno  per  titoli  ed  esame  scritto,  consistente   in
          risposte ad un questionario, articolato su domande tendenti
          ad  accertare  prevalentemente  il  grado  di  preparazione
          professionale,   e   successivo   corso    di    formazione
          professionale, della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
          riservato al personale del ruolo degli agenti e  assistenti
          che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio. 
              2. Ai  concorsi  di  cui  al  comma  1  e'  ammesso  il
          personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla
          data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle
          domande: 
              a) abbia riportato, nell'ultimo  biennio,  un  giudizio
          complessivo non inferiore a buono; 
              b) non abbia riportato, nell'ultimo  biennio,  sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione. 
              3.   Per   l'ammissione   al   corso   di    formazione
          professionale di cui al comma 1, lettera a), a  parita'  di
          punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,   l'anzianita'   di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
          la formazione della graduatoria  del  concorso  di  cui  al
          comma 1, lettera b), a parita'  di  punteggio,  prevalgono,
          nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di   qualifica,
          l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. 
              4. Gli assistenti capo ammessi al corso  di  formazione
          del concorso di cui al comma  1,  lettera  a)  e  vincitori
          anche di quello di cui alla lettera b) del medesimo  comma,
          indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla  graduatoria  di
          quest'ultimo concorso. 
              5. I posi rimasti scoperti nel concorso di cui al comma
          1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio  del
          relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti
          del concorso di cui  al  comma  1,  lettera  a),  risultati
          idonei in relazione  ai  punteggi  conseguiti.  Quelli  non
          coperti   per   l'ammissione   al   corso   di   formazione
          professionale di cui all'art. 1, lettera a), sono devoluti,
          fino alla data di inizio del relativo corso di  formazione,
          agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b). 
              6.  Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,   da
          emanare, ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          svolgimento  del  concorso,  le  categorie  dei  titoli  da
          ammettere a  valutazione  e  i  punteggi  da  attribuire  a
          ciascuna  di  esse,  la  composizione   della   commissione
          d'esami, nonche' le modalita' di svolgimento dei  corsi  di
          cui ai  comma  1  e  i  criteri  per  la  formazione  delle
          graduatorie di fine corso. 
              7. I frequentatori che al termine dei corsi di  cui  ai
          comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame  finale,
          conseguono la  nomina  a  vice  sovrintendente  nell'ordine
          determinato dalla rispettiva graduatoria finale del  corso,
          con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo
          a quello nel quale si sono  verificate  le  vacanze  e  con
          decorrenza economica dal giorno  successivo  alla  data  di
          conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di
          cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i  vincitori
          del Concorso di cui alla successiva lettera b).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  14  del  decreto  del
          Ministro  dell'interno  1°  agosto  2002,  n.   199,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  14  (Durata  e  finalita').-  1.  Il  corso   di
          formazione professionale di cui all'art. 24 -quater,  comma
          1, lettere  a)  e  b)  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  aprile   1982,   n.   335,   ha   carattere
          teorico-pratico ed ha durata di tre mesi,  di  cui  uno  di
          tirocinio applicativo presso la sede di  servizio,  secondo
          le modalita', anche telematiche e  informatiche,  stabilite
          con decreto del capo della  Polizia  -  direttore  generale
          della Pubblica sicurezza; esso persegue obiettivi didattici
          finalizzati all'esercizio delle funzioni previste  per  gli
          appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed in  particolare
          a  quelle  connesse  all'attribuzione  della  qualifica  di
          ufficiale di polizia giudiziaria». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144: 
              «Art.  1.  -  1.  Modifiche  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno  1°  agosto  2002,  n.  1991.  Al  regolamento
          recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, di cui  al
          decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002,  n.  199,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) nelle premesse, dopo il terzo "Visto" e' inserito il
          seguente:  "Visto  l'art.  2,  comma  5,  lettera  b),  del
          decreto-legge 28 dicembre 2012,  n.  227,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12;"; 
              b) dopo il capo II - Concorso  interno  per  titoli  ed
          esame scritto, e' inserito  il  seguente:  "Capo  II-bis  -
          Concorso   con   procedure    e    modalita'    concorsuali
          semplificate"; 
              c) al capo II-bis, dopo  l'art.  13,  sono  inseriti  i
          seguenti: 
              "13-bis    (Procedure    e    modalita'     concorsuali
          semplificate). - 1. Per l'accesso alla  qualifica  di  vice
          sovrintendente  con  procedure  e   modalita'   concorsuali
          semplificate, ai sensi dell'art. 2, comma  5,  lettera  b),
          del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.  12,  si
          provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso  tra
          il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre  2012,  attraverso  un
          concorso  interno  per  titoli,  fermi  restando  i  limiti
          percentuali dei posti disponibili al 31  dicembre  di  ogni
          anno,  di  cui  all'art.  12  del  decreto  legislativo  28
          febbraio 2001, n. 53, e all'art. 24-quater del decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  comma
          1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso  dei
          requisiti ivi previsti, nonche' di quelli di cui al comma 2
          del medesimo art. 24-quater. 
              2. I posti del concorso di cui alla lettera  a),  comma
          1, dell'art. 24-quater del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  relativi  a  quelli
          disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012,  sono
          riservati   agli   assistenti   capo   che   ricoprono,   a
          quest'ultima data, una posizione di ruolo non  inferiore  a
          quella compresa entro il doppio dei posti  complessivamente
          riservati a tale  personale,  fermo  restando  il  possesso
          della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i
          corrispondenti posti disponibili alle stesse date. 
              3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al
          comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria
          precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera
          b), comma 1, del medesimo art. 24-quater, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti
          non coperti per ciascun anno di riferimento,  dal  2004  al
          2012, sono portati in aumento di quelli  riferiti  all'anno
          successivo,  nell'ambito  del  limite   percentuale   della
          rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a)  e  b),
          comma 1, dello stesso art. 24-quater. I posti eventualmente
          non  coperti  al  termine   della   complessiva   procedura
          concorsuale  semplificata  sono  portati  in  aumento,   in
          proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per
          cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai  sensi
          dell'art.  24-quater  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
              13-ter (Bando di concorso). - 1.  Il  concorso  di  cui
          all'art. 13-bis e'  indetto  con  decreto  del  capo  della
          Polizia - direttore generale della Pubblica  sicurezza,  da
          pubblicare  nel  Bollettino  ufficiale  del  personale  del
          Ministero dell'interno, nel quale sono indicati: 
              a) il numero dei posti messi  a  concorso  per  ciascun
          anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno; 
              b) i  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
          concorso dei quali i candidati devono essere in possesso al
          31 dicembre di ogni anno riferiti ai  corrispondenti  posti
          disponibili alla stessa data; 
              c) le modalita' di presentazione, per  via  telematica,
          delle domande di partecipazione; 
              d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione  ed  i
          punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; 
              e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile. 
              13-quater  (Titoli).  -  1.  Le  categorie  dei  titoli
          ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito  a
          ciascuna  categoria  per  il  personale  in  possesso   dei
          requisiti di cui all'art. 24-quater, comma 1,  lettera  a),
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 335, sono stabiliti come segue: 
              a)  rapporti  informativi  e  giudizi  complessivi  del
          biennio anteriore, fino a 8 punti; 
              b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 14 punti; 
              c) speciali  riconoscimenti  e  ricompense,  fino  a  4
          punti; 
              d) titoli di studio, fino a 3 punti; 
              e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5; 
              f)   conoscenza   delle   procedure   e   dei   sistemi
          informatici, punti 0,5; 
              g)  per  il  superamento  della  prova   selettiva   in
          precedenti analoghi concorsi e  ai  vincitori  di  analoghi
          concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione
          o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di  5
          punti. 
              2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed  il
          punteggio massimo attribuito a ciascuna  categoria  per  il
          personale  in  possesso  dei  requisiti  di  cui   all'art.
          24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  sono  stabiliti
          come segue: 
              a)  rapporti  informativi  e  giudizi  complessivi  del
          biennio anteriore, fino a 8 punti; 
              b) anzianita' complessiva di servizio, fino a 10 punti; 
              c) speciali  riconoscimenti  e  ricompense,  fino  a  4
          punti; 
              d) titoli di studio, fino a 8 punti; 
              e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5; 
              f)   conoscenza   delle   procedure   e   dei   sistemi
          informatici, punti 0,5; 
              g)  per  il  superamento  della  prova   selettiva   in
          precedenti analoghi concorsi e  ai  vincitori  di  analoghi
          concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione
          o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di  5
          punti. 
              3. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione
          esaminatrice stabilisce,  in  sede  di  prima  riunione,  i
          criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e
          per   l'attribuzione   dei   relativi   punteggi,   dandone
          comunicazione secondo idonee forme di pubblicita' anche sul
          sito dell'amministrazione. 
              13-quinquies   (Formazione   ed   approvazione    della
          graduatoria). -  1.  La  formazione  e  approvazione  della
          graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili
          per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei
          medesimi posti. 
              2.   Prima   dell'avvio   al   corso   di    formazione
          professionale,  sono  pubblicate  le  sedi  disponibili   a
          livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede
          di servizio agli assistenti capo vincitori della  procedura
          di cui all'art. 13-bis, comma 2. 
              13-sexies (Rinvio). - 1. Per quanto  non  previsto  dal
          presente capo, si applicano le  disposizioni  del  presente
          regolamento relative al concorso interno per titoli di  cui
          al capo I, nonche' quelle di cui al capo III, relative alla
          modalita' del  corso  di  formazione  professionale,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 24-quater, commi 3, 4  e
          7, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
          1982, n. 335. 
              13-septies  (Ambito   di   applicazione).   -   1.   Le
          disposizioni del presente capo, ai sensi dell'art. 2, comma
          5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n.  227,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2013,  n.  12,  si  applicano  ai  fini  dell'accesso  alla
          qualifica di vice  sovrintendente  relativamente  ai  posti
          disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012."; 
                d) all'art. 14 le parole: «ed ha la durata di quattro
          mesi;» sono sostituite dalle seguenti: «ed ha durata di tre
          mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di
          assegnazione, secondo le  modalita',  anche  telematiche  e
          informatiche, stabilite con decreto del capo della  Polizia
          -direttore generale della Pubblica sicurezza;». 
              - Si riporta il testo dell'art 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
              «Art 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di  lavoro
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 14 del  decreto  del  Ministro
          dell'interno 1° agosto 2002, n. 199,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note alle premesse.