IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge 21 novembre 1985,  n.  739,  concernente  l'adesione
alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente  di
mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di  guardia,  adottata  a
Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78),  nella  sua  versione
aggiornata, e sua esecuzione; 
  Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78,  come  emendato  con  la
risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti  all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; 
  Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta  della
guardia (Code STCW '95, di seguito nominato  Codice  STCW),  adottato
con  la  risoluzione  2   della   conferenza   dei   Paesi   aderenti
all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a  Londra
il 7 luglio del 1995; 
  Viste la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente sezione A-I/6 STCW, relativa ai requisiti  minimi
obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; 
  Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra  richiamata
e la corrispondente  sezione  A-I/8  del  codice  STCW,  relativa  ai
requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.  2
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 12  maggio  2015,  n.  71  «Attuazione
della direttiva 2012/35/UE che  modifica  la  direttiva  2008/106/CE,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»; 
  Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007  relativo  alla  «Procedura
d'idoneita' allo  svolgimento  dei  corsi  di  addestramento  per  il
personale marittimo»; 
  Visto il modello di corso 6.09 «Training  course  for  instructors»
dell'Organizzazione Marittima Internazionale edizione 2001; 
  Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per  la  vigilanza
sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con  nota  prot.
n. 0025451 del 10 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. E' istituito il corso di formazione per formatore marittimo.  Il
corso  fornisce  le  conoscenze  e  l'addestramento   necessari   per
acquisire le competenze in materia di «formazione» per gli istruttori
impiegati nella pianificazione, sviluppo ed erogazione  di  corsi  di
addestramento per il personale marittimo,  in  conformita'  a  quanto
previsto nella sezione A-I/6 del codice STCW. 
  2. Il programma del corso fornisce anche le conoscenze sui metodi e
le pratiche di valutazione.