IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78, come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995; Viste la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/6 STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare»; Visto decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il modello di corso 6.09 «Training course for instructors» dell'Organizzazione Marittima Internazionale edizione 2001; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 0025451 del 10 dicembre 2015; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. E' istituito il corso di formazione per formatore marittimo. Il corso fornisce le conoscenze e l'addestramento necessari per acquisire le competenze in materia di «formazione» per gli istruttori impiegati nella pianificazione, sviluppo ed erogazione di corsi di addestramento per il personale marittimo, in conformita' a quanto previsto nella sezione A-I/6 del codice STCW. 2. Il programma del corso fornisce anche le conoscenze sui metodi e le pratiche di valutazione.