IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (di seguito art. 11-quinquies) ed, in particolare, il comma 1; Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorizzazione all'operazione puo' ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal medesimo articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere; Visto l'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che gli enti territoriali, con delibera dell'organo di Governo, individuano, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; Vista la deliberazione del consiglio comunale di Venezia n. 134, approvata nella seduta del 26 novembre 2015, con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' proceda all'inclusione degli immobili, individuati nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi dell'art. 11-quinquies; Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta comunale n. 412 del 2 dicembre 2015 con la quale la Giunta comunale di Venezia, su espresso mandato del consiglio comunale, indica e accetta il prezzo proposto da CDP Investimenti Sgr Spa; Vista la deliberazione del consiglio comunale di Firenze n. 2015/C/00073 approvata nella seduta del 16 dicembre 2015, con la quale si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' proceda all'inclusione dell'immobile, individuato nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi dell'art. 11-quinquies; Vista la deliberazione del consiglio comunale di Torino n. 2015/07054/131 del 17 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' proceda all'inclusione dell'immobile, individuato nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi dell'art. 11-quinquies; Visto il decreto del Presidente della provincia di Pesaro e Urbino n. 227/2015 con il quale si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' proceda all'inclusione dell'immobile, individuato nello stesso decreto, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi dell'art. 11-quinquies. Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/ 4647 del 19 dicembre 2015 con la quale si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' proceda all'inclusione dell'immobile, individuato nella stessa delibera, nel decreto dirigenziale da emanarsi ai sensi dell'art. 11-quinquies. Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 11-quinquies, autorizzare i predetti enti territoriali a vendere gli immobili individuati nelle delibere sopra menzionate; Decreta: Art. 1 Ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, gli enti territoriali citati in premessa sono autorizzati a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili individuati nelle delibere degli stessi enti, come richiamate nelle premesse al presente decreto.