IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
(di seguito art. 11-quinquies) ed, in particolare, il comma 1; 
  Considerato che, ai sensi del predetto  articolo,  l'autorizzazione
all'operazione  puo'  ricomprendere   anche   immobili   degli   enti
territoriali; in questo caso, ferme restando  le  previsioni  dettate
dal medesimo articolo, gli enti territoriali interessati individuano,
con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  gli  immobili  che  intendono
dismettere; 
  Visto l'articolo 58 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  che  prevede  che  gli  enti
territoriali,  con  delibera  dell'organo  di  Governo,  individuano,
redigendo  apposito  elenco,  sulla   base   e   nei   limiti   della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di
valorizzazione ovvero di dismissione; 
  Vista  la  deliberazione  del   direttore   generale   dell'Azienda
ospedaliera Papa Giovanni  XXIII  di  Bergamo  n.  2017/2015  del  23
dicembre 2015, con  la  quale  si  conferisce  mandato  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  affinche'  proceda   all'inclusione
dell'immobile,  individuato  nella  stessa  delibera,   nel   decreto
dirigenziale da emanarsi ai sensi dell'art. 11-quinquies; 
  Vista  la  deliberazione  del   direttore   generale   dell'Azienda
ospedaliera degli Istituti clinici di perfezionamento  di  Milano  n.
989 del 18 dicembre 2015  con  la  quale  si  conferisce  mandato  al
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   affinche'   proceda
all'inclusione  dell'immobile  nella  stessa  delibera  nel   decreto
dirigenziale da emanarsi ai sensi dell'art. 11-quinquies; 
  Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al  perseguimento  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica  di   cui   all'art.   11-quinquies,
autorizzare i predetti  enti  territoriali  a  vendere  gli  immobili
individuati nelle delibere sopra menzionate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni  dalla  legge  2  dicembre
2005,  n.  248,  gli  enti  territoriali  citati  in  premessa   sono
autorizzati a vendere a trattativa privata, anche in blocco,  i  beni
immobili  individuati  nelle  delibere  degli   stessi   enti,   come
richiamate nelle premesse al presente decreto.