IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,   recante
Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione  e  valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento  immobiliare,  e,  in  particolare,  l'articolo  1   che
autorizza l'Agenzia del demanio a  individuare,  con  propri  decreti
dirigenziali, beni di  proprieta'  dello  Stato  e  beni  degli  enti
pubblici non territoriali, anche sulla base  di  elenchi  predisposti
dagli stessi, con effetto dichiarativo della  proprieta'  e  con  gli
effetti previsti dall'articolo 2644 del codice  civile,  nonche'  con
gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante Misure di
contrasto all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria; 
  Visto, in particolare, l'art. 11-quinquies del citato decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203 (di seguito «art. 11-quinquies»),  in  base
al quale l'Agenzia del demanio, autorizzata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che
li hanno in uso, procede alla vendita a trattativa privata  anche  in
blocco,  di  beni  immobili  ad  uso  non  prevalentemente  abitativo
appartenenti al patrimonio pubblico; 
  Visto il decreto n. 2014/30331 del  27  novembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.  280,  del  2  dicembre
2014,  con  il  quale  il  direttore  dell'Agenzia  del  demanio   ha
individuato il bene immobile di proprieta'  dello  Stato,  denominato
«Ex Caserma La Marmora», sito a Cremona; 
  Vista la nota n. 9590 del 5 maggio 2015, con la quale  il  Capo  di
Gabinetto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  premesso
quanto disposto dalla legge di stabilita' 2014 -  ha  sollecitato  il
Dipartimento del Tesoro e l'Agenzia  del  demanio  ad  assumere  ogni
iniziativa  consentita  dalla  normativa  vigente,  ivi  compresa  la
possibilita' di avvalersi, come gia' avvenuto a  dicembre  2013  e  a
dicembre 2014, della procedura di cui all'art. 11-quinquies, mediante
il coinvolgimento di investitori interessati; 
  Visto il provvedimento MIBAC-DR-LOM-TUTBAP 0011752 del 19  novembre
2014 con il quale il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo ha autorizzato,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 recante  il  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, l'alienazione  dell'immobile  denominato  «Ex  Caserma  La
Marmora»; 
  Vista la lettera n. 2015/22696/DLC del 18  dicembre  2015,  con  la
quale l'Agenzia del demanio ha inviato l'elenco di beni di proprieta'
dello Stato, condiviso con la CDP Investimenti Sgr, da destinare alla
vendita ai sensi dell'art. 11-quinquies; 
  Ritenuto  di  procedere  con  separato  decreto  per  la   porzione
dell'immobile denominato «Palazzo Balbi», sito in  Sestriere  di  San
Marco 546, Venezia, in quanto l'acquirente CDP  Investimenti  Sgr  ha
subordinato l'acquisto alla  contemporanea  cessione  della  restante
parte dell'immobile di proprieta' della Regione Veneto. 
  Ritenuto opportuno, al fine di contribuire al  perseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica, di autorizzare l'Agenzia del demanio a
vendere a trattativa privata l'immobile  denominato  «Ex  Caserma  La
Marmora», sito in via di Villa Glori a Cremona, individuato  al  NCEU
foglio 84, particelle 397, 398 sub 1, 398 sub 2, 399,  400  sub  501,
401, 402, 403, 404, 405; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  dell'articolo  11-quinquies,  l'Agenzia  del  demanio  e'
autorizzata a vendere  a  trattativa  privata  il  bene  immobile  di
proprieta' dello Stato denominato «Ex Caserma La  Marmora»,  sito  in
via di  Villa  Glori  a  Cremona,  individuato  al  NCEU  foglio  84,
particelle 397, 398 sub 1, 398 sub 2, 399, 400  sub  501,  401,  402,
403, 404, 405.