IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105
del   27   febbraio   2013   recante   le    disposizioni    relative
all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
febbraio 2014 con  il  quale  il  dott.  Riccardo  Rigillo  e'  stato
nominato Direttore generale  della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"; 
  Visto il decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  153,  relativo
all'"Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di  pesca
marittima"; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
"Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"; 
  Visto l'art. 31 rubricato "Misure per  lo  sviluppo  della  ricerca
applicata alla pesca" della legge 30 ottobre 2014 n. 161  recante  le
"Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2013-bis"; 
  Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006
recante le "Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile  delle
risorse della pesca nel Mar Mediterraneo" in modifica del Reg.  (CEE)
n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94"; 
  Visto in particolare l'art. 13 del  Regolamento  n.  1967/2006  che
consente agli Stati membri di chiedere  una  deroga  ai  divieti  sui
valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso  degli  attrezzi
da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa
sia  giustificata  da  vincoli  geografici  specifici,   qualora   le
attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente
marino  e  interessino  un  numero  limitato  di  imbarcazioni,  e  a
condizione che esse non possano essere esercitate con altri  attrezzi
e rientrino in un  piano  di  gestione  ai  sensi  dell'art.  19  del
regolamento stesso; 
  Visto il Reg. (CE)  n.  1224/2009,  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo alla
politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e  abroga  i  regolamenti
(CE) n. 2371/2002 e  (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,  nonche'  la
decisione 2004/585/CE del Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 7  paragrafo  1,  del  Reg.  (CE)  n.
1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari  allo
svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se  indicate
in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando  il  tipo
di pesca o le zone di pesca in  cui  le  attivita'  sono  autorizzate
rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;  b)  in
un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della  pesca;  d)
nella pesca a fini scientifici;  e)  in  altri  casi  previsti  dalla
normativa comunitaria; 
  Visto il Reg. di esecuzione  (UE)  n.  404/2011  della  Commissione
dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca; 
  Visto in particolare l'art. 5 del  suddetto  Regolamento,  inerente
l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli  Stati
membri rendono disponibile nella zona  protetta  dei  loro  siti  web
ufficiali   l'elenco   dei    pescherecci    che    hanno    ricevuto
l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita'; 
  Vista la nota prot. n. 91 del 28 ottobre 2015 con la quale l'A.C.I.
- Alleanza delle Cooperative Italiane ha trasmesso la proposta per la
successiva  presentazione  ai  competenti  Uffici  della  Commissione
europea, del Piano di gestione per la deroga alla  dimensione  minima
della maglia della rete e della distanza dalla costa artt. 9 e 13 del
Reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica  da  natante  e
della circuizione per la pesca del  rossetto  (Aphia  minuta)  e  del
cicerello (Gymnammodites cicerelus)  nelle  acque  dei  Compartimenti
marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19; 
  Vista la pregressa  corrispondenza  con  la  quale  la  Commissione
europea - Direzione generale degli affari marittimi e della  pesca  -
ha  ritenuto  di  non  permettere  l'avvio  della  procedura  per  la
Decisione della Commissione per la concessione della deroga di cui al
regolamento (CE) n. 1967/2006,  rilevando  nel  precedente  Piano  di
gestione notevoli carenze di natura scientifica; 
  Considerato l'impegno assunto dall'Unione Europea ad applicare  una
strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere  e
conservare le risorse acquatiche vive e gli  ecosistemi  marini  e  a
garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Considerato, inoltre, che al punto 8 delle  premesse  del  suddetto
Reg. (CE) n. 1967/2006 si da' atto  della  necessita'  di  creare  un
contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle
responsabilita' tra la Comunita' e gli Stati membri; 
  Considerato, altresi', che il succitato art. 13 del  predetto  Reg.
(CE) n. 1967/2006,  pur  vietando  l'attivita'  di  pesca  entro  una
distanza di 3 miglia nautiche dalla costa, al paragrafo 5 prevede  la
facolta' della Commissione Europea, su istanza di uno  Stato  membro,
di autorizzare una deroga al predetto divieto,  alle  condizioni  ivi
espressamente indicate; 
  Considerata la necessita',  alla  luce  di  quanto  indicato  dalla
Commissione  europea,  di  definire,  per  l'attivita'  di  pesca  in
questione, informazioni scientifiche piu' precise e dettagliate,  con
particolare riferimento anche ai vincoli geografici  che  impediscono
di svolgere la richiesta attivita', oltre il limite  delle  3  miglia
nautiche; 
  Considerato che l'attivita'  di  pesca  in  questione  puo'  essere
prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta  dalla  costa  e,
pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni; 
  Tenuto conto che  i  rilievi  connessi  alla  richiesta  di  deroga
afferiscono ad alcune  sostanziali  carenze  di  natura  scientifica,
quali  ad  esempio  la  necessita'  di  dare  prova   di   un'elevata
selettivita' della flotta, fornendo informazioni  quantitative  sulla
composizione delle catture accessorie (ad esempio in termini di  peso
e/o numero di individui, nonche' la conoscenza di dati  piu'  precisi
utili alla verifica del rispetto del criterio stabilito all'art.  13,
paragrafo 9,  lettera  c)  del  suddetto  Regolamento  n.  1967/2006,
riferito all'individuazione delle catture minime di specie sottoposte
a taglia minima; 
  Tenuto conto che  la  pesca  del  rossetto  (Aphia  minuta)  e  del
cicerello (Gymnammodites cicerelus) non  puo'  essere  praticata  con
altri attrezzi, che  non  presenta  un  impatto  significativo  sugli
habitat protetti ed e' molto selettiva, poiche' le sciabiche  vengono
calate nella colonna d'acqua e non  entrano  in  contatto  col  fondo
marino; 
  Tenuto conto che la  durata  dell'attivita'  di  pesca  di  cui  al
presente decreto sara'  limitata  per  consentire  di  arricchire  le
conoscenze scientifiche si' da poter rimodulare, nel senso  richiesto
dalle  pertinenti  norme  Comunitarie,  il  Piano  di   gestione   in
questione; 
  Tenuto   conto   che    permangono    le    difficili    condizioni
socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle
imprese operanti nella Regione Calabria, nonche' i presupposti  e  le
condizioni  di  fatto  per  ripetere  le  campagne  di   pesca   gia'
autorizzate; 
  Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art.
7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci
operanti nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti
nelle GSA 10 e 19, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a
supportare la redazione del Piano di gestione da  adottare  ai  sensi
dell'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006; 
  Ritenuto opportuno  individuare  le  navi  aventi  cinque  anni  di
attivita' di pesca comprovata da autorizzare in deroga,  da  inserire
ufficialmente nel Piano di gestione; 
  Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta  peschereccia,  che
negli ultimi anni ha aderito alla sperimentazione, costituita, in via
provvisoria, da complessive n. 98  imbarcazioni  tutte  iscritte  nei
Compartimenti marittimi della Regione Calabria cosi' come  confermate
dalle Autorita' marittime di riferimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di  acquisire  elementi  ed  informazioni  di  carattere
scientifico, in conformita' a quanto previsto dall'art.  7  paragrafo
1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009,  le  imbarcazioni  di  cui
all'allegato A) del presente decreto,  nell'ambito  delle  acque  dei
Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10
e 19, sono autorizzate esclusivamente alla pesca del rossetto  (Aphia
minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) con la sciabica  da
natante e la rete  a  circuizione  senza  chiusura,  anche  entro  la
distanza di 3 miglia nautiche dalla costa. 
  2. Le imprese titolari delle imbarcazioni di  cui  all'allegato  A)
del presente decreto avanzano  apposita  istanza  in  bollo  e  firma
autenticata ai sensi dell'art. 38 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, indirizzata  alla  Direzione  generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura, intesa ad ottenere  il  rilascio
dell' "autorizzazione di  pesca"  di  cui  all'art.  7  paragrafo  1,
lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009. 
  3. Possono  presentare  l'istanza  (allegando  copia  del  relativo
documento abilitativo all'attivita' di pesca) i titolari  di  licenza
di pesca/attestazione provvisoria in  corso  di  validita',  riferiti
esclusivamente alle imbarcazioni di cui al presente decreto.