IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) e, in particolare, l'art. 1, comma 48, lettera b), che istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo, la Sezione speciale di garanzia "Progetti di ricerca e innovazione", destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europei per gli investimenti; Visto il predetto art. 1, comma 48, lettera b), della legge n. 147 del 2013, che, all'ultimo periodo, stabilisce che "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia" e che "Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari"; Visto l'Accordo quadro di collaborazione sottoscritto, ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 1, comma 48, lettera b), della legge n. 147 del 2013, in data 4 giugno 2014, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca europea per gli investimenti; Visto l'accordo del 12 giugno 2014 tra l'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, con il quale la Commissione europea ha delegato alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti il compito di gestire gli strumenti finanziari "Horizon 2020" e la relativa metodologia per la ripartizione dei proventi relativi a portafogli in tranche; Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, l'art. 11, comma 4, che stabilisce che "Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze"; Visto l'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, il comma 4, che prevede che la garanzia del predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2013, n. 157 e successive integrazioni e modificazioni, che definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia, Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) "Accordo quadro": l'Accordo quadro di collaborazione sottoscritto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 48, lettera b), della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilita' 2014) e successive modificazioni e integrazioni, in data 4 giugno 2014, dal MiSE, dal MEF e dalla BEI, e sue successive modificazioni e integrazioni; b) "Accordo InnovFin": l'accordo del 12 giugno 2014 tra l'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti con il quale la Commissione europea ha delegato alla Banca europea per gli investimenti ed al Fondo europeo per gli investimenti il compito di gestire gli strumenti finanziari "Horizon 2020", e sue successive modificazioni e integrazioni; c) "Banca": la "banca autorizzata in Italia" o la "banca comunitaria", come definite dall'art. 1, comma 2, lettere, rispettivamente, d) e b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni. La definizione include altresi' gli intermediari finanziari che fanno parte del gruppo bancario di appartenenza della banca; d) "BEI": la Banca europea per gli investimenti; e) "Consiglio di gestione": il Consiglio di gestione del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147; f) "Decreto 24 aprile 2013": il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che disciplina le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, le modalita' di concessione della stessa, i criteri di selezione delle operazioni, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della predetta garanzia; g) "Dimensione del portafoglio": la somma degli importi in linea capitale dei finanziamenti BEI compresi nel portafoglio di finanziamenti BEI; h) "Dimensione obiettivo del portafoglio": un ammontare nominale del portafoglio di finanziamenti BEI non inferiore a euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni). i) "Finanziamento BEI": il finanziamento diretto BEI e/o il finanziamento intermediato BEI; j) "Finanziamento dipendente": un finanziamento concesso da un prenditore banca a un prenditore finale; k) "Finanziamento diretto BEI": il finanziamento erogato dalla BEI direttamente all'impresa; l) "Finanziamento intermediato BEI": il finanziamento erogato dalla BEI a un prenditore banca; m) "Evento di escussione": un evento di mancato pagamento, ovvero l'avvio di una procedura concorsuale; n) "Fondo": il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni; o) "Gestore del Fondo": il soggetto cui e' affidata la gestione del Fondo; p) "Mancato pagamento": il mancato pagamento, anche parziale, di una o piu' obbligazioni garantite alla BEI nei termini previsti dai contratti di finanziamenti BEI, ovvero nei termini di legge; q) "MEF": il Ministero dell'economia e delle finanze; r) "Mid-cap": le imprese con un numero di dipendenti fino a 499, non rientranti nella definizione di PMI; s) "MiSE": il Ministero dello sviluppo economico; t) "Obbligazioni garantite": tutte le obbligazioni nei confronti di BEI da parte di uno o piu' prenditori di fondi BEI di pagare quanto dovuto a qualsiasi titolo ai sensi o in relazione ad uno o piu' finanziamenti BEI, ivi incluso quanto dovuto per capitale, interessi, spese; u)"PMI": le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato n. 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014; v) "Portafoglio di finanziamenti BEI": l'insieme dei finanziamenti BEI garantiti ai sensi del presente decreto e dell'Accordo quadro; w) "Prenditori banche": le banche prenditrici di fondi erogati dalla BEI, nell'ambito del finanziamenti intermediati BEI; x) "Prenditori di fondi BEI": i prenditori banche e i prenditori finali; y) "Prenditori finali": le PMI, le mid-cap e le imprese di grande dimensione, operanti in qualunque settore di attivita' economica, fatte salve le limitazioni settoriali di investimento della BEI, prenditrici finali dei fondi erogati dalla BEI, direttamente o per il tramite di un prenditore banca; z) "Procedura concorsuale": indica il fallimento e le altre procedure concorsuali, quali il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria previste dalla normativa in materia fallimentare, nonche' quelle affini o aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; ovvero una procedura in materia di risanamento o risoluzione di una crisi di una Banca; aa) "Risk pricing BEI": la remunerazione richiesta dalla BEI, in relazione a uno specifico finanziamento BEI, a fronte del rischio del medesimo finanziamento, connesso a fattori quali il merito di credito del prenditore di fondi BEI, la data di scadenza del finanziamento BEI, la presenza di eventuali covenant, ecc.; bb) "Risk sharing finance facility per l'innovazione industriale": l'iniziativa congiunta MiSE, MEF e BEI finalizzata al finanziamento di grandi progetti di innovazione industriale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 48, lettera b), della legge n. 147 del 2013; cc)"Sezione speciale": la sezione speciale "Progetti di ricerca e innovazione", istituita, nell'ambito del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 48, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.