IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28  novembre  2009,  n.  278,
concernente  l'istituzione  di  un  regime  di  aiuto  in  favore  di
investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1,  comma  845,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  riguardanti  le  aree  tecnologiche
individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per  interventi  ad
esse connessi e collegati; 
  Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 8  febbraio  2013
tra il Ministero dello sviluppo economico, di seguito "Ministero", la
Regione Puglia, la  Regione  Basilicata  e  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia, di seguito "Invitalia", per la reindustrializzazione e  la
riqualificazione  economica  e  produttiva  del  territorio  murgiano
interessato dalla crisi del mobile imbottito; 
  Visto  il  Piano  attuativo  complessivo  dell'intervento  pubblico
previsto dal  predetto  Accordo  di  programma,  che  individua,  tra
l'altro, gli interventi di competenza del Ministero; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  18  ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 23 dicembre 2013, n. 300, di seguito "decreto", che  ha  previsto
l'istituzione di un  regime  di  aiuto  in  favore  di  programmi  di
investimento finalizzati alla riconversione e  alla  riqualificazione
produttiva delle aree  della  Regione  Basilicata  interessate  dalla
crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia; 
  Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto, che  individua  Invitalia
come Soggetto gestore del citato regime di aiuto, con il  compito  di
provvedere agli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi  riguardanti
l'istruttoria delle domande,  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi,  di
ispezioni e controlli; 
  Vista la circolare direttoriale 27 gennaio 2014, n. 2764,  adottata
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del  decreto  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2014, n.
26, che ha disciplinato i criteri e le modalita' di concessione delle
agevolazioni previste dal decreto; 
  Vista la nota del 21 luglio 2015,  prot.  n.  150402/15A2,  con  la
quale  la  Regione  Basilicata,  nel  ridefinire,  alla  luce   delle
risultanze istruttorie relative ai progetti  agevolati  trasmesse  da
Invitalia,  l'imputazione  delle  risorse  finanziarie  regionali   a
copertura del regime di aiuto previsto dal decreto, ha riproposto  la
questione, affrontata nella precedente nota del 26 maggio 2015, prot.
n.117329/15A2, concernente l'impossibilita' per  le  imprese  ammesse
alle agevolazioni di completare la  realizzazione  dei  programmi  di
investimento entro il termine ultimo del  30  giugno  2016  stabilito
dall'articolo 5, comma 8, del decreto; 
  Considerato che la pubblicazione della graduatoria dei programmi di
investimento da avviare alla fase di valutazione di merito,  prevista
dall'articolo 9 del decreto, e' avvenuta in data 9 luglio 2014 e  che
i tempi tecnici richiesti dalle successive fasi istruttorie non hanno
consentito finora la sottoscrizione dei contratti  di  contributo  in
conto impianti e dei contratti di finanziamento agevolato, dalla  cui
data decorrono i 24 mesi entro i quali i  programmi  di  investimento
agevolati devono essere conclusi, nel rispetto comunque  del  termine
ultimo del 30 giugno 2016 sopra menzionato; 
  Ritenuto necessario, al fine di consentire ai soggetti  beneficiari
la  realizzazione  dei  programmi  di   investimento   ammessi   alle
agevolazioni, prorogare  il  termine  del  30  giugno  2016,  di  cui
all'articolo 5, comma 8, del decreto, al 30 giugno 2018; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della  legge  15  marzo
1997, n. 59; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 5, comma 8, del  decreto  ministeriale  18  ottobre
2013 di cui alle premesse sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole "30  giugno  2016"  sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2018"; 
  b) all'ultimo periodo, le parole "non superiore  a  12  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti  ",  che  comunque  non  puo'  superare  il
termine del 30 giugno 2018". 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto  ministeriale
18 ottobre 2013 non espressamente modificato dal presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 dicembre 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

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