IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, nonche' successivi regolamenti che modificano gli allegati
II e III  del  predetto  regolamento,  per  quanto  riguarda  livelli
massimi di residui di singole sostanze attive  in  o  su  determinati
prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
alretichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e  1999/45/CE  e  che  reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitaii  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo i della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione dei
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  regolamento  recante  il  riordino   degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183». 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente  «Regolamento  di  organizzazionedel
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione-generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita   di   prodotti   fitosanitari   e   relativi   coadiuvanti»,
e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  i1  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  attuazione   della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la domanda presentata in data 22  ottobre  2014  dall'Impresa
Scotts France S.a.s. con sede  legale  in  France  21  Chemin  de  la
Sauvegarde, BP 92 - 69130  Ecully  Cedex  (Francia),  finalizzata  al
rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Bastinsect  a
base della sostanza attiva acetamiprid come  insetticida  per  piante
floreali ed ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico
secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista  dall'art.
40 del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'impresa  per  il
rilascio di detta autorizzazione, gia' registrata per lo stesso uso e
con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, e'  stata
esaminata e valutata positivamente da parte di un Gruppo  di  esperti
che   afferiscono   alla   Commissione   consultiva   dei    prodotti
fitosanitari; 
  Visto  il  successivo  parere  della  Commissione  consultiva   dei
prodotti  fitosanitari,  acquisito  in  data  11  febbraio  2015  che
conferma quanto espresso dagli  esperti  del  Gruppo  afferenti  alla
medesima Commissione; 
  Viste le note di cui l'ultima in data 30 ottobre 2015 con le  quali
e' stato richiesto all'Impresa dall'Impresa, Scotts France S.a.s.  di
inviare la pertinente  documentazione  necessaria,  a  completare  il
suddetto iter autorizzativo del prodotto fitosanitario; 
  Viste le note di cui l'ultima in data 15 dicembre  2015  (proto  n.
46601)  con  la  quale  l'Impresa  ha  trasmesso  la   documentazione
richiesta   e   necessaria    al    cornpletamento    del    rilascio
dell'autorizzazione  all'immissione  in   cominercio   del   prodotto
fitosanitario Bastinsect; 
  Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino  al
30 aprile 2017, data di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva acetamiprid, come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011; 
  Visto versamento effettuato ai sensi del  decreto  ministeriale  28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Scotts France S.a.s con sede legale in France  21  Chemin
de la Sauvegarde, BP 92 - 69130 Ecully Cedex (Francia) e' autorizzata
ad immettere in commercio il  prodotto  fitosanitario  Bastinsect,  a
base della sostanza attiva acetamiprid come  insetticida  per  piante
floreali  ed  ornamentali  da  appartamento,   balcone   e   giardino
domestico,  con  la   composizione   e   alle   condizioni   indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto fitosanitario  Bastinsect  e'  autorizzato  secondo  la
procedura del  riconoscimento  reciproco,  di  cui  all'art.  40  del
Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, prodotto di  riferimento  e'
autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili  in
un altro Stato membro. 
  L'iscrizione e' valida fino al 30 aprile  2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva acetamiprid,  come  riportato
nel reg. (UE) n. 540/2011. 
  Il  prodotto  e'  preparato  nello  stabilimento:  Dungemitteklwerk
Coswig Gmbh-Coswig (Anhalt), Germany. 
  Il prodotto e' confezionato in  blister  da  20  bastoncini  da  25
grammi. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 16508. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  in
conformita' a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori   disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 18 dicembre 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco