Secondo  quanto  indicato  nella  parte   A   dell'allegato   del
Regolamento  (UE)  n.   540/2011,   il   31   dicembre   2015   scade
l'approvazione della sostanza attiva fenexamid. 
    Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le  modalita'
previste dall'art. 4 del  Regolamento  (UE)  n.  1141/2010  e'  stata
presentata una domanda di  rinnovo,  ritenuta  completa  dallo  Stato
membro relatore  che,  ha  poi  provveduto  a  valutare  la  relativa
documentazione   presentata,   conforme   all'art.   9   del   citato
regolamento. Lo stesso Stato membro relatore ha  quindi  redatto  una
relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA  (Autorita'  europea
per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea. 
    L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea  le
sue conclusioni confermando che la sostanza attiva fenexamid soddisfa
i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del Regolamento  (CE)  n.
1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette  conclusioni,
ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali,  gli
alimenti ed i mangimi il progetto  di  rapporto  di  riesame  per  la
sostanza attiva in questione. 
    Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenexamid,  e'
stato quindi confermato fino al 31  dicembre  2030,  alle  condizioni
riportate nell'allegato I al Regolamento (UE)  n.  1115/2015  che  si
applicano a tutti i prodotti fitosanitari a base  di  detta  sostanza
attiva a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
    Per la procedura  relativa  al  rinnovo  dell'autorizzazione  dei
relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43,  paragrafo  2,
del Regolamento (CE) n. 1107/2009,  come  stabilito  dal  Regolamento
(UE) n. 1141/2010. 
    Pertanto, entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione  e  dunque
entro  il  31  marzo  2030,  per   ciascun   prodotto   fitosanitario
autorizzato contenente la sostanza attiva sulfosulfuron, il  titolare
della registrazione e' tenuto a presentare le informazioni di cui  al
paragrafo 2, dell'art. 43, del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pena la
revoca automatica del prodotto stesso, a partire dal 1° aprile  2016.
Il periodo di tolleranza, come previsto  dall'art.  46  del  medesimo
regolamento, non puo' essere superiore a sei mesi per la vendita e la
distribuzione e a un ulteriore anno al massimo  per  lo  smaltimento,
l'immagazzinamento  e  l'uso  delle  scorte  esistenti  dei  prodotti
fitosanitari revocati. 
    Cio'  premesso,  al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle
registrazioni (commercializzazione  ed  impiego),  nelle  more  della
procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva fenexamid, sono prorogate  fino  al  31
dicembre 2030, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti. 
    E' fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento
ed  adeguamento  delle  condizioni  di  autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze  attive  componenti  i
singoli prodotti fitosanitari. 
    Il presente comunicato sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e avra' valore  di  notifica  alle  imprese
interessate,  mentre  sul  portale  del   Ministero   unitamente   al
comunicato  sara'   pubblicato   l'elenco   completo   dei   prodotti
fitosanitari oggetto di proroga.