IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
dicembre 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
a seguito dei gravi  eventi  sismici  che  hanno  colpito  parte  del
territorio della Regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009, prorogato
da ultimo fino al 31 dicembre 2012, giusta delibera del Consiglio dei
ministri 13 dicembre 2011; 
  Viste le ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
marzo 2010, n. 3853, 18 giugno 2010, n. 3882 e 28  gennaio  2011,  n.
3920; 
  Visto l'art. 67-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 giugno  2012,
convertito, con modificazioni, alla legge  7  agosto  2012,  n.  134,
recante "Misure per la crescita del Paese"; 
  Vista l'ordinanza 29 marzo 2013, n. 70 del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile, recante disposizioni per favorire e regolare
il subentro della  Regione  Umbria  nelle  attivita'  finalizzate  al
superamento della situazione di criticita'  determinatasi  a  seguito
dei gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della
Regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un  ambito  di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Viste le note della Regione Umbria del 26 marzo 2015, del 29 maggio
2015 e del 31 agosto 2015, concernenti la richiesta la proroga  della
contabilita' speciale n. 5427 intestata al Soggetto aperta  ai  sensi
dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 3853/2010 lo stato di attuazione dei lavori; 
  Acquisita l'intesa della Regione Umbria con  nota  del  3  novembre
2015; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate
ai sensi dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile 29 marzo 2013, n. 70 il termine di chiusura della contabilita'
speciale n 5427 intestata al Presidente della Regione Umbria ai sensi
dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 70  del  29  marzo  2013,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2017. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 gennaio 2016 
 
                                     Il capo del Dipartimento: Curcio