IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 aprile 2015, n. 94, recante modalita' di chiusura degli interventi di agevolazione alle imprese cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nel periodo di programmazione 2007-2013, di competenza del Ministero dello sviluppo economico; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1 del predetto decreto 10 marzo 2015, che prevede che, per i progetti e i programmi agevolati nell'ambito degli interventi agevolativi di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, il termine per l'ultimazione degli investimenti puo' essere prorogato e fissato entro il 31 ottobre 2015, ferma restando la data del 31 dicembre 2015 per il pagamento delle spese da parte dei beneficiari finali, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015, che modifica la decisione C(2013) 1573 del 20 marzo 2013 relativamente all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) e, in particolare, le norme specifiche applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria; Considerato che la suddetta decisione e' intervenuta successivamente al richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015 e che pertanto e' possibile, rispetto a quanto previsto dallo stesso provvedimento, introdurre ulteriori disposizioni e semplificazioni procedurali al fine di assicurare la completa realizzazione del piu' ampio numero di iniziative e il pieno utilizzo delle risorse di origine comunitaria; Ritenuto opportuno integrare, sulla base della sopra citata decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30 aprile 2015, le disposizioni sulla chiusura degli interventi agevolativi di cui all'art. 2, comma 1, del piu' volte citato decreto 10 marzo 2015, con particolare riferimento alla possibilita', per le iniziative non ultimate anche a seguito di proroga alla data del 31 ottobre 2015, di essere comunque completate nel rispetto delle disposizioni applicabili alle diverse misure agevolative, a condizione che i tempi di realizzazione siano compatibili con la normativa comunitaria di riferimento; Decreta: Art. 1 Termine per l'ultimazione dei programmi/progetti agevolati nella forma del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile 1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi o dei progetti per i quali e' stata concessa un'agevolazione, nella forma del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile, nell'ambito degli interventi individuati all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, che non risultino essere stati ultimati entro il termine di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto, il termine di ultimazione puo' essere prorogato al 30 settembre 2016, a condizione che le spese successive al 31 dicembre 2015 siano sostenute esclusivamente con risorse proprie delle imprese beneficiarie. 2. Per i programmi di cui al comma 1, laddove gli stessi risultino essere ultimati e funzionali in rapporto agli obiettivi specifici fissati dalle misure agevolative di riferimento, l'ammontare complessivo delle agevolazioni e' rideterminato unicamente sulla base delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015.