IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  10  marzo
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 23 aprile 2015,  n.  94,  recante  modalita'  di  chiusura  degli
interventi  di  agevolazione  alle  imprese  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali  dell'Unione  europea,  nel  periodo  di   programmazione
2007-2013, di competenza del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1 del  predetto  decreto  10
marzo 2015, che prevede che, per i progetti e i  programmi  agevolati
nell'ambito degli interventi agevolativi di cui all'art. 1, comma  2,
del medesimo decreto, il termine per l'ultimazione degli investimenti
puo' essere prorogato e fissato  entro  il  31  ottobre  2015,  ferma
restando la data del 31 dicembre 2015 per il pagamento delle spese da
parte dei beneficiari finali, giustificate da fatture  quietanzate  o
da documenti contabili di valore probatorio equivalente; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2015)  2771  del  30
aprile 2015, che modifica la decisione C(2013) 1573 del 20 marzo 2013
relativamente all'approvazione degli orientamenti sulla chiusura  dei
programmi operativi  adottati  per  beneficiare  dell'assistenza  del
Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e  del
Fondo di coesione (2007-2013) e, in particolare, le norme  specifiche
applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria; 
  Considerato   che   la   suddetta    decisione    e'    intervenuta
successivamente al richiamato decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 marzo 2015 e  che  pertanto  e'  possibile,  rispetto  a
quanto previsto  dallo  stesso  provvedimento,  introdurre  ulteriori
disposizioni e semplificazioni procedurali al fine di  assicurare  la
completa realizzazione del piu' ampio numero di iniziative e il pieno
utilizzo delle risorse di origine comunitaria; 
  Ritenuto  opportuno  integrare,  sulla  base  della  sopra   citata
decisione della Commissione europea C(2015) 2771 del 30 aprile  2015,
le disposizioni sulla chiusura degli interventi  agevolativi  di  cui
all'art. 2, comma 1, del piu' volte citato decreto 10 marzo 2015, con
particolare riferimento alla  possibilita',  per  le  iniziative  non
ultimate anche a seguito di proroga alla data del 31 ottobre 2015, di
essere  comunque   completate   nel   rispetto   delle   disposizioni
applicabili alle diverse misure agevolative, a condizione che i tempi
di realizzazione siano compatibili con la  normativa  comunitaria  di
riferimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Termine per  l'ultimazione  dei  programmi/progetti  agevolati  nella
  forma del contributo o della sovvenzione parzialmente rimborsabile 
  1. Al fine di consentire la completa realizzazione dei programmi  o
dei progetti per i quali e'  stata  concessa  un'agevolazione,  nella
forma del contributo o della sovvenzione  parzialmente  rimborsabile,
nell'ambito degli interventi individuati all'art.  1,  comma  2,  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 marzo 2015, che  non
risultino essere stati ultimati entro il termine di cui  all'art.  2,
comma 1, dello stesso decreto, il termine di ultimazione puo'  essere
prorogato al 30 settembre 2016, a condizione che le spese  successive
al 31  dicembre  2015  siano  sostenute  esclusivamente  con  risorse
proprie delle imprese beneficiarie. 
  2. Per i programmi di cui al comma 1, laddove gli stessi  risultino
essere ultimati e funzionali in  rapporto  agli  obiettivi  specifici
fissati  dalle  misure  agevolative   di   riferimento,   l'ammontare
complessivo delle agevolazioni e' rideterminato unicamente sulla base
delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2015.