L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 210 comma 1, 216-ter comma 1 e 216-sexies; Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 328, 330, 335 e 336; Viste le Linee Guida emanate da EIOPA in tema di solvibilita' di gruppo; Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto; Visto il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 concernente la verifica della solvibilita' corretta e disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario; Adotta il seguente regolamento: INDICE TITOLO I Disposizioni di carattere generale Art. 1 (Fonti normative) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Ambito di applicazione) Art. 4 (Perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo) Art. 5 (Impresa di partecipazione assicurativa) TITOLO II Scelta del metodo di calcolo. Metodo basato sul bilancio consolidato. Metodo della deduzione e dell'aggregazione. Criteri di valutazione Art. 6 (Imprese tenute al calcolo) Art. 7 (Scelta del metodo di calcolo) Art. 8 (Metodo basato sul bilancio consolidato) Art. 9 ( Metodo della deduzione e dell'aggregazione) Art. 10 (Valutazione dello scostamento a livello di impresa individuale nel caso in cui sia identificato uno scostamento significativo a livello di gruppo) Art. 11 (Trattamento dei rischi specifici di gruppo) Art. 12 (Criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita') Art. 13 (Trattamento delle imprese escluse dall'area di vigilanza sul gruppo ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo) TITOLO III Principi generali e criteri applicativi del calcolo Capo I Criterio della quota proporzionale e limitazione della responsabilita' in caso di deficit di solvibilita' della controllata Art. 14 (Inclusione della quota proporzionale e criteri per la sua determinazione) Art. 15 (Criteri per la rilevazione del deficit di solvibilita' della controllata su base proporzionale) Capo II Calcolo dei fondi propri di gruppo Sezione I Principi generali. Eliminazione del doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili. Eliminazione della creazione infragruppo di capitale Art. 16 (Eliminazione del doppio o plurimo computo di fondi propri ammissibili) Art. 17 (Eliminazione della creazione infragruppo di capitale) Sezione II Criteri applicativi per il calcolo dei fondi propri di gruppo. Art. 18 (Contributo di un'impresa controllata al Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo) Art. 19 (Disponibilita' di fondi propri a livello di gruppo delle imprese partecipate) Art. 20 (Trattamento delle quote di minoranza a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo) Art. 21 (Trattamento di fondi separati - ring-fenced funds - e di portafogli soggetti ad aggiustamento di congruita' a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo) Art. 22 (Aggiustamenti relativi ai fondi propri non disponibili per il calcolo dei fondi propri ammissibili di gruppo) TITOLO IV Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo Art. 23 (Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro) Art. 24 (Inclusione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo) Art. 25 (Verifica dell'equivalenza) Art. 26 (Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa e delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie) Art. 27 (Requisito Patrimoniale di Solvibilita' nozionale per le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione finanziaria mista) Art. 28 (Inclusione degli enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari) Art. 29 (Indisponibilita' di informazioni) TITOLO V Disposizioni transitorie e finali Art. 30 (Calcolo dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari assicurativi di cui alla direttiva n. 2002/87/CE) Art. 31 (Obblighi di informativa) Art. 32 (Abrogazioni) Art. 33 (Pubblicazione ed entrata in vigore) Art. 34 (Disposizioni transitorie) Art. 1 Fonti normative 1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 191, comma 1, lettera s), 210, comma 1, 216-ter, comma 1, 216-sexies, comma 1 e 344-octies, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.