L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209  recante  il
Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo  della  direttiva
n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita'  di
assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli  210
comma 1, 216-ter comma 1 e 216-sexies; 
  Visto il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della  Commissione,  del
10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE  in  materia
di  accesso  ed  esercizio  delle  attivita'   di   assicurazione   e
riassicurazione ed, in particolare, gli articoli 328, 330, 335 e 336; 
  Viste le Linee Guida emanate da EIOPA in tema  di  solvibilita'  di
gruppo; 
  Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'Istituto; 
  Visto il Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008  concernente  la
verifica della solvibilita' corretta e  disposizioni  in  materia  di
adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               INDICE 
 
                              TITOLO I 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  Art. 1 (Fonti normative) 
  Art. 2 (Definizioni) 
  Art. 3 (Ambito di applicazione) 
  Art. 4 (Perimetro del gruppo ai fini del calcolo della solvibilita'
di gruppo) 
  Art. 5 (Impresa di partecipazione assicurativa) 
 
                              TITOLO II 
Scelta del metodo di calcolo. Metodo basato sul bilancio consolidato.
 Metodo della deduzione e dell'aggregazione. Criteri di valutazione 
 
  Art. 6 (Imprese tenute al calcolo) 
  Art. 7 (Scelta del metodo di calcolo) 
  Art. 8 (Metodo basato sul bilancio consolidato) 
  Art. 9 ( Metodo della deduzione e dell'aggregazione) 
  Art.  10  (Valutazione  dello  scostamento  a  livello  di  impresa
individuale  nel  caso  in  cui  sia  identificato  uno   scostamento
significativo a livello di gruppo) 
  Art. 11 (Trattamento dei rischi specifici di gruppo) 
  Art. 12 (Criteri di valutazione delle attivita' e delle passivita') 
  Art. 13 (Trattamento delle imprese escluse dall'area  di  vigilanza
sul gruppo ai fini del calcolo della solvibilita' di gruppo) 
 
                             TITOLO III 
         Principi generali e criteri applicativi del calcolo 
 
                               Capo I 
Criterio   della   quota   proporzionale    e    limitazione    della
responsabilita' in caso di deficit di solvibilita' della controllata 
 
  Art. 14 (Inclusione della quota proporzionale e criteri per la  sua
determinazione) 
  Art. 15 (Criteri per la rilevazione  del  deficit  di  solvibilita'
della controllata su base proporzionale) 
 
                               Capo II 
                 Calcolo dei fondi propri di gruppo 
 
                              Sezione I 
Principi generali. Eliminazione del doppio o plurimo computo di fondi
propri  ammissibili.  Eliminazione  della  creazione  infragruppo  di
                              capitale 
 
  Art. 16 (Eliminazione del doppio o plurimo computo di fondi  propri
ammissibili) 
  Art. 17 (Eliminazione della creazione infragruppo di capitale) 
 
                             Sezione II 
   Criteri applicativi per il calcolo dei fondi propri di gruppo. 
 
  Art.  18  (Contributo  di  un'impresa  controllata   al   Requisito
Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo) 
  Art. 19 (Disponibilita' di fondi propri a livello di  gruppo  delle
imprese partecipate) 
  Art. 20 (Trattamento delle  quote  di  minoranza  a  copertura  del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo) 
  Art. 21 (Trattamento di fondi separati - ring-fenced funds -  e  di
portafogli soggetti ad aggiustamento di congruita'  a  copertura  del
Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo) 
  Art. 22 (Aggiustamenti relativi ai fondi propri non disponibili per
il calcolo dei fondi propri ammissibili di gruppo) 
 
                              TITOLO IV 
 Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo 
 
  Art.  23  (Inclusione  delle  imprese   di   assicurazione   e   di
riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica  o
in un altro Stato membro) 
  Art.  24  (Inclusione  delle  imprese   di   assicurazione   e   di
riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo) 
  Art. 25 (Verifica dell'equivalenza) 
  Art. 26 (Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa  e
delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie) 
  Art. 27 (Requisito Patrimoniale di Solvibilita'  nozionale  per  le
imprese di partecipazione assicurativa e le imprese di partecipazione
finanziaria mista) 
  Art. 28 (Inclusione degli enti creditizi, imprese  di  investimento
ed enti finanziari) 
  Art. 29 (Indisponibilita' di informazioni) 
 
                              TITOLO V 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  Art. 30 (Calcolo  dell'adeguatezza  patrimoniale  dei  conglomerati
finanziari assicurativi di cui alla direttiva n. 2002/87/CE) 
  Art. 31 (Obblighi di informativa) 
  Art. 32 (Abrogazioni) 
  Art. 33 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 
  Art. 34 (Disposizioni transitorie) 
 
 
                               Art. 1 
 
                           Fonti normative 
 
  1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 191,
comma 1, lettera s), 210, comma  1,  216-ter,  comma  1,  216-sexies,
comma 1 e 344-octies, comma 2 del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015,
n. 74.