Oggetto e finalita' delle linee guida 
 
    Il presente atto di indirizzo, adottato  in  base  al  protocollo
d'intesa stipulato il 15 luglio 2014 dal Ministro dell'interno e  dal
Presidente dell'ANAC, reca  indicazioni  per  la  determinazione  dei
compensi agli amministratori ed  esperti  nominati  dal  Prefetto  ai
sensi  dell'art.  32  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che ha disciplinato le misure straordinarie di gestione,  sostegno  e
monitoraggio delle imprese coinvolte in procedimenti penali per fatti
corruttivi   ovvero   destinatarie    di    informazioni    antimafia
interdittive. 
    Esso risponde all'esigenza di fornire ai Prefetti strumenti atti,
da  un  lato,  ad  adattare  le  tabelle  previste  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015 n. 177  alle  specificita'
degli incarichi  conferiti  ai  Commissari  di  cui  all'art.  32  e,
dall'altro, a favorire la massima  uniformita'  nella  determinazione
dei compensi. 
1. Il quadro normativo di riferimento 
    Com'e' noto, l'art. 32, comma 6,  del  decreto-legge  n.  90/2014
stabilisce che con il decreto di  nomina  il  Prefetto  determina  il
compenso dei commissari "sulla base delle tabelle allegate al decreto
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4  febbraio  2010,  n.  14"
ponendo  gli  oneri  relativi  al  pagamento  a  carico  dell'impresa
commissariata. 
    Tale   disposizione,   mirata   ad   orientare   l'attivita'   di
determinazione dell'importo da riconoscere ai commissari nominati dal
Prefetto, tuttavia non ha trovato applicazione fino ad oggi  a  causa
della mancata definizione della disciplina  relativa  all'istituzione
dell'Albo degli amministratori giudiziari. 
    Come si  ricordera',  il  primo  pacchetto  sicurezza  (legge  n.
94/2009) aveva conferito al Governo la delega  per  l'istituzione  di
tale Albo. In attuazione della delega, con il decreto  legislativo  4
febbraio 2010, n. 14  sono  state  dettate  le  norme  concernenti  i
requisiti per ottenere l'iscrizione nell'Albo e si e' rinviato a  due
successivi  regolamenti  la  determinazione   della   disciplina   di
dettaglio, inclusa quella per la  determinazione  dei  onorari  degli
Amministratori giudiziari. 
    Ai sensi di tale  disposizione,  e'  stato  dapprima  emanato  il
decreto del Ministro della giustizia 19 settembre 2013, n.  160,  che
ha stabilito le modalita' per l'iscrizione,  la  cancellazione  e  la
sospensione  dell'iscrizione  all'Albo   degli   Amministratori,   e,
recentemente, il decreto del Presidente della  Repubblica  7  ottobre
2015, n.  177,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  Regolamento
concernente  le  modalita'  di  calcolo  dei  compensi  degli  stessi
Amministratori. 
    Con l'adozione di detto  ultimo  regolamento  sono  state  quindi
fissate le basi  anche  per  la  determinazione  delle  remunerazioni
spettanti ai Commissari nominati ai sensi dell'art. 32. 
    Come si e' avuto modo di chiarire con le due precedenti  edizioni
delle linee guida, le misure straordinarie di  gestione,  sostegno  e
monitoraggio sono adottate in esercizio di un potere  conformativo  e
limitativo della liberta' di iniziativa  economica,  nell'intento  di
salvaguardare interessi pubblici di rango superiore. 
    Esse, pertanto, devono essere applicate secondo canoni rispettosi
del principio di proporzionalita' al quale si  ispira  la  disciplina
recata dall'art. 32 del decreto-legge n.  90/2014,  che  prevede  una
graduazione delle misure applicabili in ragione della gravita'  della
situazione riscontrata a carico dell'operatore economico. 
    Come e' noto, la scala degli interventi prevede, nelle ipotesi di
minore compromissione, l'inserimento nell'impresa di  un  "presidio",
composto di esperti in numero  non  superiore  a  tre,  ai  quali  e'
devoluto il  potere  di  fornire  prescrizioni  operative,  elaborate
secondo  riconosciuti  indicatori  e   modelli   di   trasparenza   e
finalizzate ad adeguare l'organizzazione,  il  sistema  di  controllo
interno  e  di  amministrazione  dell'impresa  a  parametri  tali  da
garantire una rinnovata capacita' di stare sul mercato  nel  rispetto
dei parametri di legalita' (art. 32, comma 8). 
    Nei casi diversi da quelli di lieve entita' trovano  applicazione
due diversi tipi di misure. 
    La prima consiste nell'ordine di rinnovare la composizione  degli
organi sociali, con la sostituzione del titolare o del componente che
risulta coinvolto nel procedimento penale per fatti di  corruzione  o
al  quale  sono  ascrivibili  le  altre  situazioni  anomale   o   di
collusione/contiguita' mafiosa. 
    Si tratta, dunque,  di  una  misura  che  impone  all'impresa  di
risolvere il rapporto in virtu' del quale  essa  aveva  inserito  nei
propri centri decisionali il soggetto coinvolto. 
    L'altra misura, da applicarsi  nei  casi  piu'  gravi  ovvero  in
quelli di inottemperanza  all'ingiunzione  di  rinnovare  gli  organi
sociali,  consiste  nella   straordinaria   o   temporanea   gestione
dell'impresa e dispiega i suoi effetti limitatamente al contratto  in
relazione al quale essa e' stata disposta. 
    In particolare, con le seconde linee guida e' stato chiarito  che
la misura  straordinaria  e  temporanea  da'  vita  ad  una  gestione
separata di quella parte dell'azienda che dovra'  eseguire  l'appalto
pubblico, secondo un modello di governance che dovra' essere definito
dagli amministratori nominati dal Prefetto. 
    E' noto, al contrario,  come  la  funzione  degli  Amministratori
giudiziari risponda ad altre finalita' e sia, quindi, connotata da un
differente livello di impegno e profili di responsabilita'. 
    Proprio il diverso inquadramento sistematico  delle  due  figure,
come  si  vedra'   piu'   avanti,   rende   non   immediatamente   ed
automaticamente   applicabili   i   parametri   stabiliti   per    la
determinazione  dei  compensi  degli  Amministratori  giudiziari   ai
Commissari nominati dal Prefetto. 
    Scopo  delle  presenti  linee  guida,  predisposte  d'intesa  dal
Ministero dell'interno e dall'ANAC anche alla luce delle  indicazioni
emerse  nell'ambito  di  un  Gruppo   di   lavoro   interministeriale
costituito ad hoc  (1)  ,  e'  quindi  di  fornire  ai  Prefetti  gli
strumenti necessari a individuare, sulla base delle tabelle  allegate
al cennato D.P.R., i criteri piu' idonei a determinare il compenso da
attribuire ai Commissari. 
2. I compensi degli Amministratori giudiziari 
    L'art. 8 del decreto legislativo n. 14/2010, nel demandare  a  un
decreto del Presidente della  Repubblica  la  regolamentazione  delle
modalita'  di  calcolo  e  di   liquidazione   dei   compensi   degli
Amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro, ha dettato
i principi cardine ai quali la disciplina secondaria  avrebbe  dovuto
attenersi. Tra essi: 
      a) la previsione di tabelle differenziate per  la  gestione  di
singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in aziende; 
      b) l'applicazione del criterio della prevalenza della  gestione
piu' onerosa nel caso di patrimoni misti; 
      c) la definizione per  la  determinazione  del  compenso  degli
Amministratori giudiziari di scaglioni commisurati al valore dei beni
o dei beni costituiti in aziende; 
      d) la previsione dell'applicazione di maggiorazioni al compenso
in   relazione   al   livello   di   complessita'   dell'incarico   e
dell'amministrazione; 
      e) le modalita' di  calcolo  e  di  liquidazione  del  compenso
qualora siano nominati piu' amministratori. 
    Come evidenziato dalla  relazione  illustrativa  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  7  ottobre  2015,  n.  177,   per   la
liquidazione dei compensi agli  Amministratori  giudiziari  e'  stato
assunto  come  modello  di  riferimento  -  in  considerazione  degli
innegabili elementi di connessione dei  procedimenti  di  prevenzione
antimafia con le procedure fallimentari - l'impianto che  governa  la
determinazione del compenso spettante al curatore fallimentare  e  al
commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo,  pur
con alcuni necessari correttivi finalizzati ad adattare  i  parametri
di liquidazione  previsti  in  sede  fallimentare  alle  specificita'
proprie della disciplina in materia di misure di prevenzione. 
    Per la  determinazione  del  compenso,  il  cennato  decreto  del
Presidente della Repubblica ha quindi preso in esame -  nel  rispetto
di quanto stabilito dalla normativa di riferimento che non ha dettato
alcuna indicazione in merito al parametro temporale  per  il  calcolo
del compenso - il valore di stima dei beni risultante dalla relazione
dell'Amministratore giudiziario, operando  tuttavia  un  contenimento
dei parametri di liquidazione previsti per le procedure fallimentari,
in ragione soprattutto della diversa durata dei due incarichi  e  dei
differenti impegni  richiesti  all'Amministratore  giudiziario  e  al
curatore fallimentare. 
3. I compensi dei Commissari  nominati  ai  sensi  dell'art.  32:  il
  valore residuo del contratto da completare quale criterio cardine 
    Il parametro di riferimento individuato dal suddetto  Regolamento
per il calcolo del compenso spettante agli Amministratori  giudiziari
e' costituito dal valore del complesso aziendale  e  dal  valore  dei
beni oggetto dell'incarico. 
    Si tratta, evidentemente, di parametri  che  non  possono  essere
trasposti   automaticamente   nel    caso    del    "commissariamento
dell'impresa" in quanto, in  questa  seconda  fattispecie,  viene  in
rilievo solo un "frammento" dell'attivita' dell'impresa e non la  sua
totalita' come, invece, avviene nell'amministrazione delle aziende  e
dei beni sequestrati, ovvero nella curatela fallimentare. 
    Alla stregua di quanto sopra, si e'  convenuto,  nell'ambito  del
cennato  Gruppo   di   lavoro,   di   considerare   quale   parametro
oggettivamente valutabile, a cui poter fare riferimento ai fini della
quantificazione della remunerazione annua del Commissario, il  valore
residuo del contratto da completare. 
    La durata limitata che e' generalmente insita negli incarichi  in
argomento - i  quali,  come  recita  la  norma,  sono  preordinati  a
consentire la completa esecuzione di un contratto  gia'  in  corso  -
induce ragionevolmente a  rapportare  il  calcolo  del  compenso  dei
Commissari  nominati  dal  Prefetto  a  un  arco  temporale  annuale,
anziche'  alla  durata  complessiva  dell'incarico,  come   previsto,
invece, seppur non espressamente, per gli Amministratori Giudiziari. 
    Al  riguardo,  non  pare   superfluo   sottolineare   come   tale
impostazione sia in linea con il quadro normativo di riferimento che,
in primis, non fissa un parametro temporale per la determinazione dei
compensi e,  in  secundis,  non  impone  di  adottare,  anche  per  i
Commissari, i criteri di calcolo dei  compensi  dettati  dal  cennato
decreto del Presidente della Repubblica per gli Amministratori. 
    Come si e' gia' avuto modo di notare, infatti, l'art.  32,  comma
6, del decreto-legge n. 90/2014 si limita a fornire un'indicazione di
massima per la determinazione del compenso dei Commissari  stabilendo
che con il decreto di nomina  il  Prefetto  determina  tale  compenso
"sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'art.  8  del
decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14". 
    Sotto altro profilo si evidenzia che il riferimento al  parametro
temporale annuale consente di predeterminare in maniera oggettiva  il
valore  di  riferimento  sul  quale,  attraverso  l'applicazione   di
appositi scaglioni, calcolare l'importo del "compenso base annuo" del
Commissario. 
    Come  si  e'  detto,  il   citato   parametro   e'   tecnicamente
incomparabile  con   quelli   individuati   per   la   determinazione
dell'onorario dell'Amministratore giudiziario. 
    Cio'  ha  reso  necessario  formare  una  differente  griglia  di
scaglioni atta, in linea con il disegno  ispiratore  del  Regolamento
sui  compensi  degli  Amministratori  Giudiziari,  a  consentire   di
perseguire l'obiettivo di una  corretta,  proporzionata  ed  omogenea
quantificazione delle remunerazioni degli amministratori nominati dal
Prefetto, avendo riguardo al  contesto  particolarmente  difficile  e
delicato - quale puo' essere quello di un'impresa interessata al  suo
interno da fenomeni corruttivi o  da  tentativi  di  infiltrazione  o
condizionamento mafioso - in cui gli stessi sono chiamati ad operare. 
    E' stata, cosi', elaborata la seguente tabella suddivisa  in  tre
colonne: 
      - la prima colonna  indica  gli  scaglioni  di  riferimento  in
relazione al valore residuo del contratto o della  concessione.  Come
si potra' notare, sono stati individuati 11 scaglioni da un minimo di
500.000 euro a un massimo di oltre 100.000.000 di euro; 
      - la seconda colonna riporta la percentuale da  applicare  allo
scaglione per la determinazione del "compenso base'' (ad es. per  gli
importi rientranti nel primo scaglione, corrispondente  a  un  valore
residuo del contratto fino a 500.000 euro, la percentuale e' del 2%); 
      - la terza colonna indica il compenso base ottenuto  applicando
la percentuale indicata (nell'esempio di  cui  sopra  2%)  al  valore
residuo del contratto o della concessione (per 500.000 euro e' pari a
10.000 euro). 
 
                              Tabella 1 
 
====================================================================
|  Scaglioni   |                                     |             |
|    valore    |                                     |Compenso base|
|residuale del |                                     |per scaglione|
|  contratto   | Percentuale Valorizzazione compenso |   massimo   |
+==============+=====================================+=============+
|da 0 a 500.000|                                     |             |
|euro          |                2,00%                | 10.000,00   |
+--------------+-------------------------------------+-------------+
|da 500.000,01 |                                     |             |
|e fino a      |                                     |             |
|1.000.000     |               1,80%                 | 19.000,00   |
+--------------+-------------------------------------+-------------+
|da            |                                     |             |
|1.000.000,01 e|                                     |             |
|fino a        |                                     |             |
|2.000.000     |                1,40%                | 33.000,00   |
+--------------+-------------------------------------+-------------+
|da            |                                     |             |
|2.000.000,01 e|                                     |             |
|fino a        |                                     |             |
|3.000.000     |                1,00%                | 43.000,00   |
+--------------+-------------------------------------+-------------+
|da            |                                     |             |
|3.000.000,01 e|                                     |             |
|fino a        |                                     |             |
|5.000.000     |                0,60%                | 55.000,00   |
+--------------+-------------------------------------+-------------+
|da            |                                     |             |
|5.000.000,01 e|                                     |             |
|fino a        |                                     |             |
|10.000.000    |                0,10%                |  60.000,00  |
+--------------+-------------------------------------+-------------+
|da            |                                     |             |
|10.000.000,01 |                                     |             |
|e fino a      |                                     |             |
|20.000.000    |               0,07%                 | 67.000,00   |
+--------------+-------------------------------------+-------------+
|da            |                                     |             |
|20.000.000,01 |                                     |             |
|e fino a      |                                     |             |
|30.000.000    |                0,05%                |  72.000,00  |
+--------------+-------------------------------------+-------------+
|da            |                                     |             |
|30.000.000,01 |                                     |             |
|e fino a      |                                     |             |
|50.000.000    |                0,04%                |  80.000,00  |
+--------------+-------------------------------------+-------------+
|da            |                                     |             |
|50.000.000,01 |                                     |             |
|e fino a      |                                     |             |
|100.000.000   |                0,03%                |  95.000,00  |
+--------------+-------------------------------------+-------------+
|oltre i       |                                     |             |
|100.000.000,01|                0,02%                |             |
+--------------+-------------------------------------+-------------+
 
    Come si puo' notare, le percentuali della griglia degli scaglioni
progressivi, che decrescono  in  corrispondenza  dell'incremento  del
valore residuo del contratto, risultano significativamente piu' basse
di quelle adottate nel "Regolamento"; cio' in ragione della  notevole
differenza dei valori posti a base del calcolo dei compensi  relativi
ai due istituti. 
    L'applicazione degli scaglioni percentuali indicati nella Tabella
1 al valore residuo del contratto determinano il compenso base  annuo
dell'amministratore nominato dal Prefetto. 
    Ne consegue che, laddove l'incarico abbia durata inferiore  a  12
mesi, il compenso base annuo andra' suddiviso  in  ratei  mensili  al
fine di parametrarne il valore alla effettiva durata dell'incarico. 
    Riguardo  alle  modalita'  di  calcolo,  si   rammenta   che   le
percentuali,  in  ossequio  al  criterio  di   progressivita'   degli
scaglioni,  vanno  applicate  alla  somma  eccedente   lo   scaglione
precedente. 
    Al  fine  di  agevolare  il  compito  dell'operatore,  e'   stata
predisposta, a titolo esemplificativo,  la  seguente  tabella,  nella
quale  e'  stato  ipotizzato  un  contratto  del  valore  residuo  di
1.500.000 euro. 
 
                              Tabella 2 
 
=====================================================================
|             |                                      |Compenso base |
|             |                                      |per un valore |
|  Scaglioni  |                                      |residuale del |
|   valore    |                                      |contratto pari|
|residuale del|                                      |a 1.500.000,00|
|  contratto  |  Percentuale Valorizzazione compenso |      €       |
+=============+======================================+==============+
|Sui primi    |                                      |              |
|500.000,00   |                                      |              |
|euro         |                2,00%                 |  10.000,00   |
+-------------+--------------------------------------+--------------+
|da 500.000,01|                                      |              |
|€ e fino a   |                                      |              |
|1.000.000,00 |                                      |              |
|euro         |                1,80%                 |   9.000,00   |
+-------------+--------------------------------------+--------------+
|da           |                                      |              |
|1.000.000,01 |                                      |              |
|e fino a     |                                      |              |
|1.500.000,00 |                                      |              |
|euro         |                1,40%                 |   7.000,00   |
+-------------+--------------------------------------+--------------+
|COMPENSO BASE|                                      |              |
|COMPLESSIVO: |                                      |  26.000.00   |
+-------------+--------------------------------------+--------------+
 
    Pertanto, si applichera' la percentuale del 2% sui primi  500.000
euro, la percentuale dell'1,80% per la parte eccedente  i  500.000  e
fino a 1.000.000 di euro, e infine la percentuale dell'1,40%  per  la
somma residua eccedente euro 1.000.000.  La  somma  di  tali  importi
costituira' il compenso base (pari a 26.000 euro). 
    Il valore residuo del contratto, determinato tenendo conto  degli
stati di avanzamento (per i lavori) e dello stato di esecuzione  (per
forniture e servizi) e' attestato dallo stesso amministratore con una
specifica relazione, asseverata dalla Stazione appaltante. 
    Si  e'  ritenuto   imprescindibile   delimitare   tale   compenso
all'interno di un "range" al fine di evitare che limiti troppo  bassi
possano rendere gli onorari  non  adeguati  alla  complessita'  degli
incarichi e alla  elevata  professionalita'  richiesta  per  il  loro
espletamento, ovvero che valori troppo alti,  peraltro  ulteriormente
incrementabili  a  seguito  dell'applicazione  delle   maggiorazioni,
possano incidere in misura sproporzionata sul patrimonio aziendale. 
    Sono stati cosi' stabiliti un tetto minimo di 10 mila euro e  uno
massimo di 120 mila euro; vale a  dire  che,  qualora  l'applicazione
degli scaglioni percentuali dovesse portare  a  valori  del  compenso
base piu' bassi del primo o  piu'  alti  del  secondo,  tali  importi
verrebbero ricondotti a dette soglie. 
    In linea con quanto stabilito dalle Tabelle di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015 n. 177, al  compenso  base
come  sopra  determinato  puo'  essere  applicata  una  maggiorazione
percentuale  non  superiore  al  50%  in  relazione  alla  gravosita'
dell'incarico, ferma restando la possibilita', in casi di eccezionale
complessita' dell'impegno, di un aumento del compenso fino al 100%. 
    Affinche' possa essere disposto tale incremento devono  ricorrere
almeno alcuni dei  seguenti  presupposti,  mutuati  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  sopra  citato,  ai  quali  sono  stati
aggiunti  ulteriori  parametri  afferenti  piu'  specificatamente  al
settore degli appalti pubblici: 
      -  complessita'  dell'incarico  o   concrete   difficolta'   di
gestione; 
      - necessita' e frequenza dei controlli esercitati; 
      - sollecitudine con cui devono essere condotte le attivita'  in
relazione alle caratteristiche dell'appalto; 
      - sussistenza di subappalti; 
      - elevato numero di fornitori e/o dipendenti; 
      - molteplicita' dei luoghi di esecuzione dell'opera; 
      - specifiche professionalita' richieste; 
      - ricorso all'opera di coadiutori; 
      - incarico relativo a piu' contratti. 
    Della sussistenza di tali elementi dovra' essere fornita adeguata
motivazione nell'atto di determinazione del compenso. 
    Tra le situazioni che possono giustificare  l'applicazione  della
maggiorazione del 100%  rientra  certamente  il  conferimento  di  un
incarico  avente  ad  oggetto   l'esecuzione   di   piu'   contratti,
soprattutto  allorquando  il  loro  numero  sia  elevato,  tanto   da
assorbire quasi per intero l'attivita' contrattuale dell'impresa. 
    Per una piu'  agevole  applicazione  delle  tabelle,  sono  stati
elaborati  alcuni  esempi,  riportati  nell'Appendice  del   presente
documento (Vedi esempio A, A1 e A2). 
4. Determinazione del compenso negli incarichi collegiali 
    Come noto, l'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014 stabilisce  che
il Prefetto puo' nominare da uno a tre Commissari. 
    Nel caso di incarichi collegiali, la determinazione del  compenso
prevede,  in  linea  con  quanto  previsto  dal  Regolamento,  alcuni
correttivi. 
    Il compenso base, infatti, in questo caso deve  essere  calcolato
apportando alla remunerazione del  Commissario,  determinata  con  le
modalita' previste nel paragrafo precedente, un aumento fino al 70% e
dividendo il risultato per il numero  dei  Commissari.  Sul  compenso
base, cosi' definito,  potranno  essere  calcolate  le  maggiorazioni
facendo riferimento ai criteri e alle modalita' previste nel caso  di
incarico conferito ad un solo Coinmissario (Vedi Esempio B, B1  e  B2
dell'Appendice). 
    Relativamente al tema delle maggiorazioni  occorre  far  rilevare
che, ove le ragioni che inducano a prevedere il riconoscimento di  un
aumento  del  compenso  siano  riferibili  non  alla  totalita'   dei
Commissari, ma a uno solo o a due membri del  collegio,  l'incremento
dovra' essere operato solo nei riguardi di questi  (Vedi  Esempio  B3
dell'Appendice). 
5. Determinazione dei compensi nel caso di  incarico  esteso  a  piu'
  contratti o concessioni della stessa impresa 
    Si verifica con una certa frequenza che i contratti che l'impresa
ha in essere con la Pubblica  Amministrazione  e  che,  quindi,  sono
suscettibili di  rientrare  nel  mandato  del  medesimo  Commissario,
vengono rilevati solo in un secondo momento  e  dopo  la  nomina  del
Commissario. Anzi, in questi casi, e' lo stesso Commissario ad essere
opportunamente incaricato di individuare  i  rapporti  negoziali  che
l'impresa ha in corso con le Pubbliche Amministrazioni. 
    In questo senso sono gia' diversi i casi in cui il Commissario  o
i Commissari incaricati si sono  trovati  a  gestire  piu'  contratti
d'appalto,  anche  di  elevato  valore  e  con  numerosi   dipendenti
interessati. 
    E'  una  situazione  questa,  peraltro,  non   disciplinata   dal
Regolamento  sui  compensi  degli  Amministratori   giudiziari,   che
giustifica l'elevazione anche fino al massimo della maggiorazione sui
compensi, come gia' evidenziato nel paragrafo precedente. 
    Nel caso in esame, il compenso base sara' determinato dalla somma
dei singoli compensi previsti per ciascuno  dei  valori  residui  dei
contratti sui quali si estende il mandato del Commissario. 
    Ad esso andranno poi  applicate  le  maggiorazioni  previste  dal
paragrafo 3. 
6. Le concessioni pluriennali  e  la  determinazione  del  valore  da
  assumere quale criterio cardine 
    Nel caso in cui l'incarico di commissariamento abbia  ad  oggetto
la  prosecuzione  di  una  prestazione  dedotta  in  una  concessione
pluriennale, il fattore temporale  da  assumere  quale  parametro  di
riferimento per calcolare il "compenso base" e' il rateo annuale  del
contratto. Esso e' determinato  suddividendo  il  valore  complessivo
della concessione per la sua durata (es. concessione  del  valore  di
20.000.000 di euro della durata di 20 anni avra' il valore annuale di
1.000.000 di euro). 
    L'importo cosi' individuato  andra'  moltiplicato  per  gli  anni
mancanti allo scadere della concessione al fine  di  determinarne  il
valore complessivo residuo. 
    Ottenuto tale dato, sara' possibile,  utilizzando  la  tabella  1
soprarichiamata, individuare gli scaglioni di riferimento nonche'  la
pertinente percentuale di calcolo  del  "compenso  base",  sul  quale
potranno  essere  calcolate  le  maggiorazioni  secondo  il  medesimo
procedimento descritto per il contratto di appalto. 
7. Determinazione dei compensi degli esperti 
    Com'e' noto, nelle ipotesi di una minore compromissione che abbia
ad oggetto figure apicali ma diverse dagli organi di  amministrazione
in senso tecnico, il Presidente dell'ANAC, d'intesa con il  Prefetto,
puo'  reputare   sufficiente   l'inserimento   nell'impresa   di   un
"presidio", composto di esperti in numero non superiore a  tre,  allo
scopo di ricondurne la gestione su binari di legalita' e  trasparenza
(art. 32, comma 8, decreto-legge n. 90/2014, c.d. tutorship). 
    L'obiettivo perseguito dalla misura, come si  e'  avuto  modo  di
chiarire con le  linee  guida  del  15  luglio  2014  e  di  ribadire
successivamente con quelle del 27 gennaio 2015, e'  di  favorire  una
revisione del modello di "governance" della societa'. 
    La natura giuridica di questa  misura  di  sostegno  -  volta  ad
affiancare l'organo  di  amministrazione  della  societa'  ma  non  a
sostituirlo  -  comporta  evidenti  limiti  alla  sua  applicabilita'
laddove l'impresa sia stata raggiunta da un'informazione antimafia di
tenore interdittivo. 
    Cio' posto, si osserva che l'art. 32, comma 9, del  decreto-legge
n. 90/2014 prevede che agli esperti spetti un compenso "non superiore
al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14". 
    In  questo  contesto,  si  ritiene  che,  nonostante  la  diversa
estensione del perimetro di azione degli esperti  rispetto  a  quello
dei Commissari nominati dal Prefetto riorientare la governance  della
societa' per i primi, portare a compimento il contratto o i contratti
in  relazione  ai  quali  si  sono  verificate  le   condizioni   per
l'applicazione dell'art. 32 per i secondi  potra'  farsi  riferimento
per la determinazione dell'onorario da riconoscere agli esperti  alle
tabelle e alle modalita' di calcolo sopra descritte (computando anche
le eventuali maggiorazioni), riducendo l'importo cosi' ottenuto a una
percentuale non superiore al 50%. 
    Ai fini dell'individuazione della soglia percentuale  massima  da
applicare al compenso  degli  esperti,  si  dovra'  tener  conto,  in
particolare, delle dimensioni aziendali (volume di affari e numero di
dipendenti) e della complessita' della struttura di governance. 
8. Soglia massima 
    In relazione alla necessita' di evitare una quantificazione delle
remunerazioni dei Commissari e  degli  esperti  non  coerente  con  i
principi e le regole che  presiedono  ai  rapporti  di  lavoro  nelle
Pubbliche Amministrazioni,  si  e'  ritenuto  di  stabilire,  in  via
analogica, una soglia massima al compenso, pari a euro 240.000  lordi
annui, coincidente con l'importo massimo  degli  emolumenti  e  delle
retribuzioni  da  riconoscere,  con  oneri  a  carico  delle  finanze
pubbliche, a soggetti che intrattengono rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali di  cui  all'art.
23-ter del decreto-legge 201/2011. 
    Si evidenzia che, ai fini  del  rispetto  di  detta  soglia,  non
rileva  il  rimborso   delle   spese   effettivamente   sostenute   e
documentate, ne' di quelle forfettarie, di cui si dira' nel paragrafo
successivo. 
9. Rimborso delle spese e nomina dei coadiutori 
    All'importo del compenso,  quantificato  secondo  le  indicazioni
sopra riportate per le diverse tipologie di incarichi, andra' sommato
il rimborso forfettario delle  spese  generali  da  determinarsi,  in
linea con quanto previsto dal citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, in misura pari ad una percentuale variabile fino  al  10%
del compenso base. 
    Al riguardo, ai fini della graduazione dell'importo del  rimborso
forfettario delle spese generali, i  Prefetti  terranno  conto  degli
oneri, anche di natura non economica, sostenuti  dai  Commissari  per
l'esecuzione dell'incarico. 
    All'importo cosi' determinato, andra' infine  aggiunto  anche  il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate,  incluse
le spese di viaggio e di soggiorno ed i  compensi  per  i  coadiutori
eventualmente nominati dai Commissari. 
    Relativamente al rimborso delle spese di viaggio e di  soggiorno,
si ritiene opportuno prendere quale valore di riferimento ai fini del
rimborso quello individuato dalla normativa vigente per  le  missioni
effettuate in Italia dal personale dirigente in  servizio  presso  le
Amministrazioni dello Stato. 
    Gli incarichi dei coadiutori dovranno  essere  conferiti,  previa
autorizzazione rilasciata dal Prefetto, per un periodo non  superiore
a sei mesi, prorogabile generalmente per non piu'  di  una  volta  (e
comunque per un periodo non superiore  alla  durata  del  contratto),
qualora permangano le ragioni che ne abbiano determinato la nomina. 
    Appare utile ribadire che la nomina dei coadiutori  ha  carattere
eventuale ed eccezionale, ritenendo  che  la  possibilita',  prevista
dalla legge, di nominare fino a tre Commissari, consenta in linea  di
massima di poter assorbire compiutamente le competenze  professionali
richieste   per   assicurare   il    completamento    dell'esecuzione
contrattuale. 
    La possibilita' di  fare  ricorso  ai  coadiutori  da  parte  del
Commissario sara' quindi ammessa ogni qualvolta emerga -  sulla  base
di oggettive circostanze, in considerazione,  ad  esempio,  dell'alto
livello di specializzazione  richiesto,  ovvero  di  dimostrate,  non
altrimenti superabili  esigenze  -  la  necessita'  che  l'opera  del
Commissario sia affiancata da quella di uno o piu'  collaboratori  di
comprovata professionalita' in relazione alla  natura  del  contratto
per il quale e' stato conferito l' incarico. 
    Il compenso da riconoscere al coadiutore non potra'  superare  il
10% di quello stabilito per il Commissario e dovra'  essere  comunque
rapportato  all'effettivo  periodo  di   durata   dell'incarico   del
coadiutore medesimo. 
    Ai fini  della  quantificazione  del  compenso,  le  SS.LL.,  nel
rispetto della soglia  sopra  indicata,  dovranno  tenere  conto  dei
criteri che il paragrafo 3 individua ai fini dell'applicazione  delle
maggiorazioni sull'onorario del Commissario. 
10. Modalita' di liquidazione dei compensi 
    Si rammenta che gli oneri relativi  ai  compensi  spettanti  agli
amministratori nominati dal Prefetto, quantificati secondo i  criteri
evidenziati nei paragrafi  precedenti,  sono  a  carico  dell'impresa
commissariata. 
    Al fine di procedere alla "liquidazione" del proprio compenso, il
Commissario  dovra'  essere  previamente  autorizzato  dal  Prefetto,
dietro presentazione di un'apposita relazione sull'attivita'  svolta.
nella  quale  dovra'  essere  dato  atto  del  raggiungimento   degli
obiettivi perseguiti. 
    Alla  relazione  dovra'   essere   allegata   la   documentazione
rilasciata   dalla   Stazione   appaltante   comprovante   l'avvenuta
certificazione degli stati di avanzamento (negli appalti di lavori) e
l'attestazione  della  regolare  esecuzione  delle  prestazioni  (nei
contratti di servizi o di forniture). 
    Quanto alla cadenza temporale delle  liquidazioni  degli  acconti
sui compensi, si ritiene che negli appalti  di  lavori  esse  possano
avvenire in concomitanza  con  il  pagamento  dei  singoli  stati  di
avanzamento, mentre per forniture e  servizi  con  la  cadenza  delle
liquidazioni delle prestazioni previste  dai  relativi  contratti  e,
comunque, con una cadenza non inferiore a tre mesi. 
    Con la stessa scansione  temporale  potranno  essere  autorizzate
anche  le  liquidazioni  delle  spese  generali  e  degli  emolumenti
spettanti ai coadiutori. 
    Relativamente  alla  liquidazione  del  saldo  del  compenso,  il
Commissario dovra' presentare al Prefetto  una  relazione  conclusiva
sull'intera   attivita'    svolta,    anch'essa    corredata    dalla
certificazione dell'Ente appaltante. 
    Il  medesimo  iter  procedurale  dovra'  essere  seguito  per  la
liquidazione dei compensi spettanti ai coadiutori. 
    Resta inteso che tali compensi saranno soggetti, sotto il profilo
fiscale e contributivo, al regime previsto  dalla  normativa  vigente
relativamente alle figure professionali nominate. 
11. Misure straordinarie di  gestione,  sostegno  e  monitoraggio  di
  imprese esercenti attivita' sanitaria  per  il  Servizio  sanitario
  nazionale 
    Com'e' noto, il decreto-legge  13  novembre  2015,  n.  179,  non
convertito, i cui effetti sono  stati  fatti  salvi  dalla  legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  ha  previsto  anche  per  le  imprese  che
esercitano attivita'  sanitaria  per  conto  del  Servizio  sanitario
nazionale  in  base  agli  accordi  contrattuali  di   cui   all'art.
8-quinquies del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  le
straordinarie misure di gestione, sostegno e monitoraggio  introdotte
dall'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014. 
    In considerazione della peculiarita' della  fattispecie  e  della
varieta' delle prestazioni che possono essere dedotte  negli  accordi
contrattuali cui rimanda il  cennato  art.  8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' in corso un  approfondimento
con il Ministero della salute all'esito del quale  verranno  diramate
apposite  linee  guida  per  la  determinazione   dei   compensi   da
riconoscere a Commissari, Esperti e Coadiutori. 
    Nelle more, laddove all'esito  delle  valutazioni  effettuate  ai
sensi dell'art. 32 corrimi 1 e 2-bis del suddetto decreto, emerga  la
necessita' di adottare il provvedimento di commissariamento ovvero di
nominare uno o piu' esperti, si raccomanda di rinviare  a  successivo
atto la determinazione del compenso  non  ritenendo  possibile,  allo
stato, estendere le indicazioni dettate dalle presenti linee guida  a
tali peculiari fattispecie. 
12. Norma transitoria 
    Le  presenti  linee  guida  si  applicano  ai  provvedimenti   di
cornrnissariamento e/o di nomina di  esperti  o  coadiutori  adottati
successivamente alla data della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale e a quelli, adottati prima di tale data, per i quali non e'
stato quantificato il compenso. 
    Per i provvedimenti per i quali il compenso e' stato  determinato
con il provvedimento di nomina  o  con  atto  successivo,  i  criteri
adottati cessano di avere efficacia dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono  sostituiti,  per
la residua durata dell'incarico, da quelli indicati nei paragrafi che
precedono. In tali casi, si procedera' ad  effettuare  il  conguaglio
tra l'importo precedentemente liquidato e quello determinato, in base
ai parametri sopra richiamati, per la residua durata dell'incarico  e
cio'  anche  nel  caso  in  cui  nel  provvedimento  di  nomina  tale
conguaglio non sia stato previsto. 

(1) Del gruppo di lavoro hanno fatto parte insieme ai  rappresentanti
    del   Ministero   dell'interno   e    dell'Autorita'    nazionale
    anticorruzione,  anche  i  rappresentanti  del  Ministero   della
    giustizia, del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del
    Ministero dello  sviluppo  economico  e  del  Dipartimento  della
    funzione pubblica.