IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea; Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008 della Commissione del 17 ottobre 2008 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea; Visto il regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo, in conformita' al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 entrato in vigore il 25 dicembre 2014, recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati»; Visto l'art. 6, comma 10, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 entrato in vigore il 25 dicembre 2014, afferente nello specifico i criteri da individuare, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali, per disporre la conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica per il legno o prodotti da esso derivati che sono stati oggetto del provvedimento di confisca; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 dicembre 2012, n. 18799, con il quale e' stata istituita l'Autorita' Nazionale Competente in materia FLEGT/EUTR; Considerata la grande importanza del settore legno per l'economia nazionale e la necessita' di rendere operative le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, nonche' al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell'Autorita' nazionale competente in materia FLEGT/EUTR; Ritenuta la necessita' di definire dei criteri da adottare per la conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, per il legno o prodotti da esso derivati, oggetto del provvedimento di confisca; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto adottato ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, entrato in vigore il 25 dicembre 2014, recante «Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati», stabilisce i criteri secondo cui, per il legno o prodotti da esso derivati, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica.