IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  2173/2005  del  Consiglio  del  20
dicembre 2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT
per le importazioni di legname nella Comunita' europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 20 ottobre  2010  che  stabilisce  gli  obblighi  degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1024/2008  della  Commissione  del  17
ottobre 2008 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n.
2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione  di  un  sistema  di
licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  363/2012  della  Commissione
del 23 febbraio 2012 sulle norme procedurali per il riconoscimento  e
la revoca  del  riconoscimento  degli  organismi  di  controllo  come
previsto nel regolamento (UE) n. 995/2010 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  che  stabilisce  gli  obblighi  degli  operatori  che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   607/2012   della
Commissione del 6 luglio 2012  sulle  disposizioni  particolareggiate
relative al sistema di dovuta  diligenza  e  alla  frequenza  e  alla
natura dei controlli sugli organismi di controllo, in conformita'  al
regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli  operatori  che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati; 
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2014,  n.  178  entrato  in
vigore il 25 dicembre 2014, recante «Attuazione del regolamento  (CE)
n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze  FLEGT
per  le  importazioni  di  legname  nella  Comunita'  europea  e  del
regolamento (UE)  n.  995/2010  che  stabilisce  gli  obblighi  degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati»; 
  Visto l'art. 6, comma 10, del decreto legislativo 30 ottobre  2014,
n. 178 entrato  in  vigore  il  25  dicembre  2014,  afferente  nello
specifico i criteri da individuare, con decreto del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentarie  e  forestali,   per   disporre   la
conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione  o  la
vendita mediante asta pubblica  per  il  legno  o  prodotti  da  esso
derivati che sono stati oggetto del provvedimento di confisca; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 27 dicembre 2012, n.  18799,  con  il  quale  e'  stata
istituita l'Autorita' Nazionale Competente in materia FLEGT/EUTR; 
  Considerata la grande importanza del settore legno  per  l'economia
nazionale e la necessita' di rendere operative le disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, nonche'  al  fine  di
consentire la predisposizione del programma dei controlli di  cui  al
regolamento  (UE)  n.  995/2010  da  parte  dell'Autorita'  nazionale
competente in materia FLEGT/EUTR; 
  Ritenuta la necessita' di definire dei criteri da adottare  per  la
conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione  o  la
vendita mediante asta pubblica, per  il  legno  o  prodotti  da  esso
derivati, oggetto del provvedimento di confisca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto adottato ai sensi dell'art. 6, commi 9 e  10
del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, entrato in vigore il
25  dicembre  2014,  recante  «Attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per
le importazioni di legname nella Comunita' europea e del  regolamento
(UE) n. 995/2010 che stabilisce  gli  obblighi  degli  operatori  che
commercializzano legno e prodotti da  esso  derivati»,  stabilisce  i
criteri secondo cui, per  il  legno  o  prodotti  da  esso  derivati,
oggetto  del   provvedimento   di   confisca,   viene   disposta   la
conservazione ai fini didattici o scientifici o la distruzione  o  la
vendita mediante asta pubblica.