IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 5; 
  Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997,  n.  127  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, ed  in  particolare  l'art.
11, commi 1 e 2; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66   "Codice
dell'ordinamento militare", ed in particolare gli articoli 87,  89  e
719,  recante  disposizioni  sulla  formazione  universitaria   degli
ufficiali; 
  Visti  gli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art.  6,
commi 6 e 7; 
  Visto il regolamento di cui  al  decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
  Visti  il  decreto  ministeriale  4  ottobre  2000,  e   successive
modificazioni, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento  dei
settori scientifico-disciplinari  e  la  definizione  delle  relative
declaratorie, ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  23
dicembre 1999;  il  decreto  ministeriale  29  luglio  2011,  recante
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in  macro-settori
concorsuali, di cui all'art. 15, legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
nonche' il  decreto  ministeriale  12  giugno  2012,  concernente  la
rideterminazione dei settori concorsuali; 
  Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001 di determinazione
delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie
nelle scienze della difesa e della sicurezza; 
  Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati
di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre  2003  e  di
Bergen del 20 maggio 2005, relativi  all'armonizzazione  dei  sistemi
dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea; 
  Preso atto, in particolare,  di  quanto  il  Comunicato  di  Bergen
prevede circa gli schemi di riferimento  per  i  titoli  e  circa  la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di  risultati  di
apprendimento attesi; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  aprile  2004,  prot.  9/2004,
relativo all'anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione
dell'efficienza  delle  universita'  e  conseguente  introduzione  di
meccanismi premiali nella distribuzione di  risorse  pubbliche  sulla
base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione  di  un
sistema  di  accreditamento  periodico   delle   universita'   e   la
valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non
confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma  1,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240"; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   30   gennaio   2013,   n.   47
"Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico  delle  sedi  e
dei corsi di studio e valutazione periodica"; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059 concernente
adeguamenti e integrazioni al citato decreto ministeriale 30  gennaio
2013, n. 47; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in  particolare  l'art.
14; 
  Considerata l'opportunita'  di  procedere  all'istituzione  di  una
classe delle lauree e di una classe delle lauree magistrali nell'area
delle discipline e delle scienze della difesa e della  sicurezza,  al
fine anche di fornire i criteri generali  per  la  definizione  degli
ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari adeguati  alla
formazione degli ufficiali delle  Forze  armate  e  del  Corpo  della
guardia di finanza, ai sensi dell'art. 4 del regolamento  di  cui  al
decreto ministeriale n. 270/2004 e dell'art. 719, comma 1 del decreto
legislativo n. 66/2010; 
  Ritenuto di assumere  in  via  di  principio,  a  fondamento  della
stesura delle singole classi di cui all'allegato, le proposte  a  cui
si e' pervenuti in incontri informali con i Ministeri della difesa  e
dell'economia e delle finanze; 
  Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI)
per quanto riguarda il termine  di  cui  all'art.  13,  comma  2  del
decreto ministeriale n. 270/2004  e  visto  il  parere  della  stessa
Conferenza del 23 novembre 2005; 
  Visti i pareri del Consiglio universitario  nazionale  (CUN),  resi
nelle sedute del 12/13 ottobre 2005 e dell'11 gennaio 2006; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
(CNSU), reso nella seduta del 12/13 dicembre 2005; 
  Considerato il lungo tempo trascorso dalla data di acquisizione dei
pareri della CRUI, del CUN e del CNSU e  tenuto  altresi'  conto  del
cambio di legislatura; 
  Ritenuto opportuno acquisire nuovamente i predetti pareri; 
  Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI)
per quanto riguarda il termine  di  cui  all'art.  13,  comma  2  del
regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270/2004; 
  Visti i pareri del Consiglio universitario  nazionale  (CUN),  resi
nell'adunanza del 10 settembre 2008; 
  Visti i pareri del Consiglio nazionale degli studenti  universitari
(CNSU), resi nell'adunanza del 3/4 luglio 2008 e nell'adunanza del  3
novembre 2008; 
  Acquisiti i pareri della  VII  Commissione  permanente  del  Senato
della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera  dei
Deputati, resi rispettivamente il 19 aprile 2011 e 13 aprile 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce,  ai  sensi  dell'art.  4  del
regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.  270,
le classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della
difesa e della sicurezza di  cui  all'allegato,  che  ne  costituisce
parte integrante, e si applica a tutte le universita' statali  e  non
statali, ivi comprese le universita' telematiche. 
  2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del predetto decreto
ministeriale, come modificato dall'art. 17, comma 3, lettera  a)  del
decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 procedono  all'istituzione
dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla  classe  di
laurea e alla classe di laurea magistrale in Scienze della  difesa  e
della sicurezza. Non possono essere istituiti due  diversi  corsi  di
studio afferenti alla medesima classe qualora le attivita'  formative
dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenziano per  almeno
40 crediti, per quanto riguarda i corsi di laurea, e 30 crediti,  per
quanto riguarda i corsi di laurea magistrale. 
  3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio di cui al  comma  1,  sono  redatti  in
conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del  regolamento  di
cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270  e  del  presente
decreto. 
  4. In attuazione del comma 3, le universita' modificano  i  vigenti
regolamenti didattici di  ateneo  a  decorrere  dall'anno  accademico
2016/2017 ed entro l'anno accademico 2017/2018. A decorrere dall'anno
accademico 2017/2018 le classi di laurea e di laurea specialistica di
cui al decreto interministeriale 12 aprile 2001  (Gazzetta  Ufficiale
n. 128 del 5 giugno 2001) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto
nell'art. 7. 
  5. Le modifiche sono approvate dalle universita' in tempo utile per
assicurare l'avvio dei corsi di laurea e di laurea magistrale  con  i
nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico. 
  6. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea  e
di laurea  magistrale  ma  devono  comunque  prevedere  l'adeguamento
contemporaneo di tutti i corsi  di  studio  attivati  nella  medesima
classe. 
  7.  L'attivazione  di  corsi  di  laurea  e  di  laurea  magistrale
afferenti alle classi di cui al presente decreto  deve  prevedere  la
contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei  paralleli  corsi
di laurea e di laurea specialistica afferenti alle classi di  cui  al
decreto interministeriale 12 aprile 2001, fatto salvo quanto previsto
nell'art. 7. 
  8. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui  al  comma  2  e'
subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 19 e dai relativi decreti attuativi.