IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni; Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", ed in particolare gli articoli 87, 89 e 719, recante disposizioni sulla formazione universitaria degli ufficiali; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'art. 6, commi 6 e 7; Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visti il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999; il decreto ministeriale 29 luglio 2011, recante determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro-settori concorsuali, di cui all'art. 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonche' il decreto ministeriale 12 giugno 2012, concernente la rideterminazione dei settori concorsuali; Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2001 di determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza; Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea; Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 "Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240"; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica"; Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059 concernente adeguamenti e integrazioni al citato decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 14; Considerata l'opportunita' di procedere all'istituzione di una classe delle lauree e di una classe delle lauree magistrali nell'area delle discipline e delle scienze della difesa e della sicurezza, al fine anche di fornire i criteri generali per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio universitari adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 e dell'art. 719, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010; Ritenuto di assumere in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi di cui all'allegato, le proposte a cui si e' pervenuti in incontri informali con i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze; Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004 e visto il parere della stessa Conferenza del 23 novembre 2005; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle sedute del 12/13 ottobre 2005 e dell'11 gennaio 2006; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nella seduta del 12/13 dicembre 2005; Considerato il lungo tempo trascorso dalla data di acquisizione dei pareri della CRUI, del CUN e del CNSU e tenuto altresi' conto del cambio di legislatura; Ritenuto opportuno acquisire nuovamente i predetti pareri; Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270/2004; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nell'adunanza del 10 settembre 2008; Visti i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), resi nell'adunanza del 3/4 luglio 2008 e nell'adunanza del 3 novembre 2008; Acquisiti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, resi rispettivamente il 19 aprile 2011 e 13 aprile 2011; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza di cui all'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le universita' statali e non statali, ivi comprese le universita' telematiche. 2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale, come modificato dall'art. 17, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 procedono all'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea e alla classe di laurea magistrale in Scienze della difesa e della sicurezza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe qualora le attivita' formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenziano per almeno 40 crediti, per quanto riguarda i corsi di laurea, e 30 crediti, per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale. 3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto. 4. In attuazione del comma 3, le universita' modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2016/2017 ed entro l'anno accademico 2017/2018. A decorrere dall'anno accademico 2017/2018 le classi di laurea e di laurea specialistica di cui al decreto interministeriale 12 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell'art. 7. 5. Le modifiche sono approvate dalle universita' in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea e di laurea magistrale con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico. 6. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea e di laurea magistrale ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di studio attivati nella medesima classe. 7. L'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea e di laurea specialistica afferenti alle classi di cui al decreto interministeriale 12 aprile 2001, fatto salvo quanto previsto nell'art. 7. 8. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 e' subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e dai relativi decreti attuativi.