IL RAGIONIERE GENERALE 
                             dello stato 
 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive  modificazioni,
riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti
ed organismi pubblici, la quale prevede all'art. 1, che  con  decreto
del Ministero dell'economia, viene fissato il tasso di  interesse  da
corrispondere  sulle  somme  versate  nelle   contabilita'   speciali
fruttifere in  una  misura  compresa  tra  il  valore  dell'interesse
corrisposto per i depositi sui libretti postali di risparmio e quello
previsto per i buoni ordinari del Tesoro a scadenza trimestrale; 
  Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2014, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 3 novembre 2014, che ha  fissato  nella
misura dello 0,24% lordo il tasso d'interesse da corrispondere  sulle
predette contabilita' speciali fruttifere a decorrere dal 1°  gennaio
2014; 
  Vista la nota DT 100013 dell'11  dicembre  2015  con  la  quale  il
Dipartimento del Tesoro segnala la necessita' di  adeguare  il  tasso
d'interesse  sulle  contabilita'  speciali  fruttifere  in  relazione
all'attuale livello dei tassi d'interesse di riferimento; 
  Visto il decreto  legislativo  del  30  marzo  2001  n.  165,  come
modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  A  decorrere  dal  1°  luglio  2015  il  tasso  d'interesse   annuo
posticipato da corrispondere, ai  sensi  dell'art.  1,  terzo  comma,
della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, sulle
somme depositate nelle contabilita' speciali fruttifere degli enti ed
organismi pubblici e' determinato nella misura dello 0,05% lordo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 22 dicembre 2015 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco