IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che ha disposto che, per i contributi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti; Visto il comma 61 del medesimo articolo della legge n. 147 del 2013, che prevede che siano i soggetti erogatori dei predetti contributi a disciplinare le modalita' e i tempi di restituzione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede le forme nelle quali sono attribuiti i benefici determinati dagli interventi di sostegno pubblico alle imprese, tra le quali il contributo in conto capitale; Ritenuto di dover impartire, ai sensi del citato comma 61 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, le opportune direttive agli uffici del Ministero dello sviluppo economico titolari dei procedimenti di concessione di contributi in conto capitale, ai fini dell'attuazione della normativa in materia di delocalizzazione sopra richiamata, disciplinando, in particolare le modalita' e i tempi di restituzione dei contributi; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; A d o t t a la seguente direttiva: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva, sono adottate le seguenti definizioni: a) "contributo in conto capitale": forma di beneficio prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concesso ed erogato per la realizzazione di progetti e opere e per l'acquisto di beni strumentali con effetto durevole sull'impresa beneficiaria, calcolato in percentuale sul totale dell'investimento, non prevedente restituzione di capitale o pagamento di interessi; b) "delocalizzazione": avvio, entro tre anni dalla concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un contributo in conto capitale e presso un'unita' produttiva ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione europea, della produzione di uno o piu' prodotti gia' realizzati, con il sostegno pubblico, presso un'unita' produttiva ubicata in Italia, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in concomitanza con la riduzione dei livelli produttivi presso la predetta unita' in Italia e la conseguente riduzione dell'occupazione pari almeno al 50 per cento; c) "uffici del Ministero": gli uffici del Ministero dello sviluppo economico titolari di procedimenti di concessione di contributi in conto capitale.