IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 60, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' 2014), che ha disposto  che,  per  i  contributi
erogati a decorrere dal 1°  gennaio  2014,  le  imprese  italiane  ed
estere operanti nel territorio nazionale che abbiano  beneficiato  di
contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni  dalla
concessione degli stessi, delocalizzino  la  propria  produzione  dal
sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con
conseguente riduzione del  personale  di  almeno  il  50  per  cento,
decadono dal beneficio stesso  e  hanno  l'obbligo  di  restituire  i
contributi in conto capitale ricevuti; 
  Visto il comma 61 del medesimo articolo  della  legge  n.  147  del
2013, che  prevede  che  siano  i  soggetti  erogatori  dei  predetti
contributi a disciplinare le modalita' e i tempi di restituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto legislativo n.
123 del 1998, che prevede le forme  nelle  quali  sono  attribuiti  i
benefici determinati  dagli  interventi  di  sostegno  pubblico  alle
imprese, tra le quali il contributo in conto capitale; 
  Ritenuto di dover impartire, ai sensi del citato comma 61 dell'art.
1 della legge n. 147 del 2013, le opportune direttive agli uffici del
Ministero dello  sviluppo  economico  titolari  dei  procedimenti  di
concessione di contributi in conto capitale, ai fini  dell'attuazione
della normativa in  materia  di  delocalizzazione  sopra  richiamata,
disciplinando, in particolare le modalita' e i tempi di  restituzione
dei contributi; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  recante  "Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                       la seguente direttiva: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente  direttiva,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) "contributo in conto capitale": forma  di  beneficio  prevista
dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,
concesso ed erogato per la realizzazione di progetti e  opere  e  per
l'acquisto di beni  strumentali  con  effetto  durevole  sull'impresa
beneficiaria, calcolato in percentuale sul totale  dell'investimento,
non prevedente restituzione di capitale o pagamento di interessi; 
    b) "delocalizzazione": avvio, entro tre anni dalla concessione da
parte del Ministero dello sviluppo  economico  di  un  contributo  in
conto capitale e presso un'unita' produttiva ubicata in uno Stato non
appartenente all'Unione europea,  della  produzione  di  uno  o  piu'
prodotti gia' realizzati, con il sostegno pubblico, presso  un'unita'
produttiva  ubicata  in  Italia,  da  parte  della  medesima  impresa
beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi
sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi  dell'art.  2359
del codice civile, in  concomitanza  con  la  riduzione  dei  livelli
produttivi presso la predetta  unita'  in  Italia  e  la  conseguente
riduzione dell'occupazione pari almeno al 50 per cento; 
    c)  "uffici  del  Ministero":  gli  uffici  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  titolari  di  procedimenti  di  concessione   di
contributi in conto capitale.