IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ed in particolare gli articoli 6 e 16; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  Universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario» in particolare l'art. 2; 
  Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di  Sassari,  emanato
con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  298  del  23  dicembre  2011  -  supplemento
ordinario - n. 275 e successive modificazioni; 
  Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24  novembre
e 18 dicembre 2015 e del Senato Accademico in data 16 dicembre  2015,
con le quali i predetti Organi hanno approvato alcune modifiche  allo
Statuto dell'Ateneo; 
  Dato  atto  che  le  suddette  modifiche  statutarie   sono   state
trasmesse, con nota prot. n. 32173 del 23 dicembre 2015, al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo di
legittimita' e di merito, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  6,
commi 9 e 10 della legge n. 169/1989; 
  Vista la nota ministeriale, prot. n. 1128 del 26 gennaio 2016,  con
la quale  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni e la richiesta  di
riformulare le disposizioni contenute negli articoli 24  e  26  dello
Statuto laddove richiamato l'istituto della  prorogatio  prima  della
pubblicazione delle stesse in Gazzetta Ufficiale; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo Statuto dell'Universita' degli studi  di  Sassari,  emanato  con
decreto rettorale n. 2845  del  7  dicembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  298  del  23  dicembre  2011  -  supplemento
ordinario - n. 275 e successive modificazioni, e' cosi' modificato: 
 
                   Titolo II - Governo dell'Ateneo 
 
 
                     Capo I - Organi di Governo 
 
 
                         Sezione I - Rettore 
 
 
                              Art. 20. 
 
 
                          Natura e funzioni 
 
 
                             (Omissis). 
 
  Al comma 2, lettera e) ultimo rigo, dopo le parole  «dei  conti  e»
sono aggiunte le parole «dei componenti il». 
 
                   Titolo II - Governo dell'Ateneo 
 
 
                     Capo I - Organi di Governo 
 
 
                   Sezione II - Senato Accademico 
 
 
                             (Omissis). 
 
 
                              Art. 24. 
 
 
                    Composizione e organizzazione 
 
 
                             (Omissis). 
 
  Al comma 4, ultimo rigo, dopo le parole «non eletti» sono  aggiunte
le parole «fatta salva, per i rappresentanti degli studenti  iscritti
ad un corso di  laurea  triennale,  specialistica  o  magistrale,  la
permanenza in carica per l'ipotesi di  nuova  immatricolazione,  come
disciplinata  dal   Regolamento   elettorale   per   l'elezione   dei
rappresentanti degli studenti negli organi accademici». 
 
                             (Omissis). 
 
 
             Sezione III - Consiglio di Amministrazione 
 
 
                              Art. 25. 
 
 
                          Natura e funzioni 
 
 
                             (Omissis). 
 
  Al comma 2, la lettera l) viene sostituita dalle seguenti parole: 
    l) designa  i  membri  del  Nucleo  di  Valutazione,  secondo  le
modalita' stabilite dall'art. 31 dello Statuto. 
 
                             (Omissis). 
 
 
                              Art. 26. 
 
 
                    Composizione e organizzazione 
 
 
                             (Omissis). 
 
  Al comma 6, ultimo rigo, dopo le parole «nuova  designazione»  sono
aggiunte le parole «fatta salva la permanenza in carica per l'ipotesi
di  nuova  immatricolazione,  come   disciplinata   dal   Regolamento
elettorale per l'elezione dei  rappresentanti  degli  studenti  negli
organi accademici». 
 
                             (Omissis). 
 
 
                   Titolo II - Governo dell'Ateneo 
 
 
       Capo II - Organi di Gestione, di controllo, consultivi 
                            e di garanzia 
 
 
                             (Omissis). 
 
 
                  Sezione II - Organi di controllo, 
                      consultivi e di garanzia 
 
 
                             (Omissis). 
 
 
                              Art. 31. 
 
 
                        Nucleo di Valutazione 
 
  Al comma 1, al terzo rigo,  dopo  le  parole  «di  supporto,»  sono
aggiunte le parole «delle politiche di assicurazione  della  qualita'
dell'Ateneo e delle altre competenze previste dalle  disposizioni  di
legge.». 
  (Omissis). 
  Il comma 3 e 4 vengono cosi' modificati: 
    3. Il Nucleo di Valutazione e' composto da sei  membri,  nominati
dal Rettore: due  docenti  di  ruolo  dell'Ateneo,  di  cui  uno  con
funzioni di Presidente, un rappresentante degli studenti, eletto  dal
Consiglio  degli  Studenti  e  tre  componenti   esterni   ai   ruoli
dell'Ateneo. 
    4. Le componenti interna ed esterna devono possedere e  attestare
specifici requisiti di professionalita' ed esperienza in  materia  di
valutazione. I  requisiti  di  professionalita'  ed  esperienza  sono
precisati  nel  regolamento  per  il  funzionamento  del  Nucleo   di
Valutazione. 
    5. I componenti di ruolo dell'Ateneo e i componenti esterni  sono
designati  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  sentito  il   Senato
Accademico, sulla base di nominativi proposti dal Rettore  in  numero
doppio rispetto al numero di candidati da eleggere. 
    6. I componenti esterni ed interni  restano  in  carica  per  tre
anni, ad eccezione del rappresentante degli  studenti  che  resta  in
carica per due anni, e possono essere immediatamente riconfermati per
una sola volta. 
    7. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento  del  Nucleo
di Valutazione sono stabilite con regolamento adottato dal  Consiglio
di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 
  A seguito dei nuovi commi 3, 4 ne  consegue  il  cambiamento  della
numerazione dei commi che seguono. 
 
 Titolo III - Organizzazione delle strutture di ricerca e didattiche 
 
 
                        Cap. I - Dipartimenti 
 
 
                             (Omissis). 
 
 
                              Art. 42. 
 
 
               Commissione paritetica studenti-docenti 
 
 
                             (Omissis). 
 
  Il comma 2 e 3 vengono cosi' modificati: 
    2. La Commissione paritetica e' convocata  in  prima  seduta  dal
Direttore del Dipartimento ed elegge al suo interno il Presidente. La
Commissione  e'  composta  dai  rappresentanti  degli  studenti   nel
Consiglio del Dipartimento e da un pari numero di  docenti,  nominati
dal Consiglio stesso, e si riunisce almeno due volte l'anno. 
    3. La  nomina  del  Presidente  e  componente  della  Commissione
paritetica  e'  incompatibile  con  la   carica   di   Direttore   di
Dipartimento, Presidente della struttura di raccordo e Presidente  di
corso di laurea. 
  A seguito dei nuovi commi 2, 3 ne  consegue  il  cambiamento  della
numerazione dei commi che seguono. 
 
                             Titolo III 
 
 
       Organizzazione delle Strutture di ricerca e didattiche 
 
 
                   Capo II - Strutture di Raccordo 
 
 
                             (Omissis). 
 
 
                              Art. 50. 
 
 
               Commissione paritetica studenti-docenti 
 
 
                             (Omissis). 
 
  Il comma 2 e 3 vengono cosi' modificati: 
    2. La Commissione paritetica e' convocata  in  prima  seduta  dal
Presidente della struttura di raccordo ed elegge al  suo  interno  il
Presidente. La  Commissione  e'  composta  dai  rappresentanti  degli
studenti nella struttura di raccordo medesima e da un pari numero  di
docenti nominati dal  Consiglio,  e  si  riunisce  almeno  due  volte
all'anno. 
    3. La  nomina  del  Presidente  e  componente  della  Commissione
paritetica  e'  incompatibile  con  la   carica   di   Direttore   di
Dipartimento, Presidente della struttura di raccordo e Presidente  di
corso di laurea. 
  A seguito dei nuovi commi 2, 3 ne  consegue  il  cambiamento  della
numerazione dei commi che seguono. 
 
                             Titolo III 
 
 
       Organizzazione delle Strutture di ricerca e didattiche 
 
 
         Capo III - Articolazione in sedi e altre Strutture 
 
 
                              Art. 51. 
 
 
              Centri organismi e strutture di ricerca, 
                     alta formazione e servizio 
 
  Gli articoli 51 e 52 vengono cosi' modificati: 
    1. Il Consiglio di  Amministrazione,  previo  parere  del  Senato
Accademico, delibera la costituzione o  la  partecipazione  a  centri
organismi e strutture di ricerca, alta formazione  e  servizio  anche
interdipartimentali, interuniversitari e internazionali. 
    2. Ai centri, agli organismi e alle strutture di cui al  comma  1
puo' essere riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il
Senato   Accademico,   autonomia   finanziaria,   amministrativa    e
gestionale, nelle forme e nei  limiti  previsti  dal  regolamento  di
amministrazione, finanza e contabilita' e dal regolamento generale di
Ateneo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Sassari, 1° febbraio 2016 
 
                                               Il rettore: Carpinelli