IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» in particolare l'art. 2; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 - supplemento ordinario - n. 275 e successive modificazioni; Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre e 18 dicembre 2015 e del Senato Accademico in data 16 dicembre 2015, con le quali i predetti Organi hanno approvato alcune modifiche allo Statuto dell'Ateneo; Dato atto che le suddette modifiche statutarie sono state trasmesse, con nota prot. n. 32173 del 23 dicembre 2015, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il controllo di legittimita' e di merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9 e 10 della legge n. 169/1989; Vista la nota ministeriale, prot. n. 1128 del 26 gennaio 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni e la richiesta di riformulare le disposizioni contenute negli articoli 24 e 26 dello Statuto laddove richiamato l'istituto della prorogatio prima della pubblicazione delle stesse in Gazzetta Ufficiale; Decreta: Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 - supplemento ordinario - n. 275 e successive modificazioni, e' cosi' modificato: Titolo II - Governo dell'Ateneo Capo I - Organi di Governo Sezione I - Rettore Art. 20. Natura e funzioni (Omissis). Al comma 2, lettera e) ultimo rigo, dopo le parole «dei conti e» sono aggiunte le parole «dei componenti il». Titolo II - Governo dell'Ateneo Capo I - Organi di Governo Sezione II - Senato Accademico (Omissis). Art. 24. Composizione e organizzazione (Omissis). Al comma 4, ultimo rigo, dopo le parole «non eletti» sono aggiunte le parole «fatta salva, per i rappresentanti degli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale, specialistica o magistrale, la permanenza in carica per l'ipotesi di nuova immatricolazione, come disciplinata dal Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici». (Omissis). Sezione III - Consiglio di Amministrazione Art. 25. Natura e funzioni (Omissis). Al comma 2, la lettera l) viene sostituita dalle seguenti parole: l) designa i membri del Nucleo di Valutazione, secondo le modalita' stabilite dall'art. 31 dello Statuto. (Omissis). Art. 26. Composizione e organizzazione (Omissis). Al comma 6, ultimo rigo, dopo le parole «nuova designazione» sono aggiunte le parole «fatta salva la permanenza in carica per l'ipotesi di nuova immatricolazione, come disciplinata dal Regolamento elettorale per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici». (Omissis). Titolo II - Governo dell'Ateneo Capo II - Organi di Gestione, di controllo, consultivi e di garanzia (Omissis). Sezione II - Organi di controllo, consultivi e di garanzia (Omissis). Art. 31. Nucleo di Valutazione Al comma 1, al terzo rigo, dopo le parole «di supporto,» sono aggiunte le parole «delle politiche di assicurazione della qualita' dell'Ateneo e delle altre competenze previste dalle disposizioni di legge.». (Omissis). Il comma 3 e 4 vengono cosi' modificati: 3. Il Nucleo di Valutazione e' composto da sei membri, nominati dal Rettore: due docenti di ruolo dell'Ateneo, di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante degli studenti, eletto dal Consiglio degli Studenti e tre componenti esterni ai ruoli dell'Ateneo. 4. Le componenti interna ed esterna devono possedere e attestare specifici requisiti di professionalita' ed esperienza in materia di valutazione. I requisiti di professionalita' ed esperienza sono precisati nel regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione. 5. I componenti di ruolo dell'Ateneo e i componenti esterni sono designati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, sulla base di nominativi proposti dal Rettore in numero doppio rispetto al numero di candidati da eleggere. 6. I componenti esterni ed interni restano in carica per tre anni, ad eccezione del rappresentante degli studenti che resta in carica per due anni, e possono essere immediatamente riconfermati per una sola volta. 7. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione sono stabilite con regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. A seguito dei nuovi commi 3, 4 ne consegue il cambiamento della numerazione dei commi che seguono. Titolo III - Organizzazione delle strutture di ricerca e didattiche Cap. I - Dipartimenti (Omissis). Art. 42. Commissione paritetica studenti-docenti (Omissis). Il comma 2 e 3 vengono cosi' modificati: 2. La Commissione paritetica e' convocata in prima seduta dal Direttore del Dipartimento ed elegge al suo interno il Presidente. La Commissione e' composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso, e si riunisce almeno due volte l'anno. 3. La nomina del Presidente e componente della Commissione paritetica e' incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento, Presidente della struttura di raccordo e Presidente di corso di laurea. A seguito dei nuovi commi 2, 3 ne consegue il cambiamento della numerazione dei commi che seguono. Titolo III Organizzazione delle Strutture di ricerca e didattiche Capo II - Strutture di Raccordo (Omissis). Art. 50. Commissione paritetica studenti-docenti (Omissis). Il comma 2 e 3 vengono cosi' modificati: 2. La Commissione paritetica e' convocata in prima seduta dal Presidente della struttura di raccordo ed elegge al suo interno il Presidente. La Commissione e' composta dai rappresentanti degli studenti nella struttura di raccordo medesima e da un pari numero di docenti nominati dal Consiglio, e si riunisce almeno due volte all'anno. 3. La nomina del Presidente e componente della Commissione paritetica e' incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento, Presidente della struttura di raccordo e Presidente di corso di laurea. A seguito dei nuovi commi 2, 3 ne consegue il cambiamento della numerazione dei commi che seguono. Titolo III Organizzazione delle Strutture di ricerca e didattiche Capo III - Articolazione in sedi e altre Strutture Art. 51. Centri organismi e strutture di ricerca, alta formazione e servizio Gli articoli 51 e 52 vengono cosi' modificati: 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera la costituzione o la partecipazione a centri organismi e strutture di ricerca, alta formazione e servizio anche interdipartimentali, interuniversitari e internazionali. 2. Ai centri, agli organismi e alle strutture di cui al comma 1 puo' essere riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e dal regolamento generale di Ateneo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sassari, 1° febbraio 2016 Il rettore: Carpinelli