IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo  1995,  n.  194  che,  in
attuazione della direttiva  91/414/CEE,  disciplina  l'immissione  in
commercio dei prodotti fitosanitari; 
  Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4  del  predetto
decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  settembre  1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto  decreto  legislativo
194/95; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  novembre  1996  che,  in
attuazione  del  citato  decreto  legislativo  194/95,  disciplina  i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce  i  requisiti   necessari   al   riconoscimento   ufficiale
dell'idoneita'  a  condurre   prove   di   campo   finalizzate   alla
registrazione dei prodotti fitosanitari; 
  Vista l'istanza presentata in data  17  dicembre  2014  dal  Centro
«Consiglio per la ricerca in agricoltura  e  l'analisi  dell'economia
agraria - Centro di Ricerca per la  Patologia  Vegetale  (CREA-PAV)»,
con sede legale in Via C.G. Bertero, 22 - 00156 Roma; 
  Visto  l'esito  favorevole  della  verifica  della  conformita'  ad
effettuare prove di  campo  a  fini  registrativi,  finalizzate  alla
produzione di dati di efficacia di prodotti  fitosanitari  effettuata
in data 10-11 dicembre  2015  presso  il  Centro  «Consiglio  per  la
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro  di
Ricerca per la Patologia Vegetale (CREA-PAV)»; 
  Considerato che il suddetto Centro ha  dichiarato  di  possedere  i
requisiti prescritti dalla normativa  vigente,  a  far  data  dal  17
dicembre 2014, a fronte di apposita documentazione presentata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Centro «Consiglio per la ricerca in agricoltura  e  l'analisi
dell'economia agraria - Centro di Ricerca per la  Patologia  Vegetale
(CREA-PAV)», con sede legale in Via C.G. Bertero, 22 - 00156 Roma  e'
riconosciuto idoneo  ad  effettuare  prove  ufficiali  di  campo  con
prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: 
    Efficacia dei prodotti fitosanitari  (di  cui  all'Allegato  III,
punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); 
    Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di  resistenza  (di  cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); 
    Incidenza  sulla  resa  quantitativa  e/o  qualitativa  (di   cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); 
    Fitotossicita' nei confronti delle  piante  e  prodotti  vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
194/95); 
    Osservazioni riguardanti gli effetti  collaterali  indesiderabili
(di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95). 
  Detto riconoscimento riguarda le prove di  campo  di  efficacia  di
prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': 
    Colture arboree; 
    Colture erbacee; 
    Colture forestali; 
    Colture ornamentali; 
    Colture orticole; 
    Concia sementi; 
    Patologia vegetale.