IL DIRETTORE GENERALE 
                    per lo studente, lo sviluppo 
        e l'internazionalizzazione della formazione superiore 
 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la  disciplina  del
riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a); 
  Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.  127
del 1997 con decreto 10 gennaio 2002,  n.  38,  recante  il  riordino
della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Visto il regolamento adottato con decreto 3 novembre 1999,  n.  509
recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; 
  Visto il decreto 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle
classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3  al
predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in  Scienze
della mediazione linguistica; 
  Visto il decreto 22 ottobre 2004,  n.  270  che  ha  sostituito  il
predetto decreto 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto il decreto 16 marzo 2007 concernente la determinazione  delle
classi di laurea adottato in esecuzione del decreto 22 ottobre  2004,
n. 270; 
  Visto il decreto 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in
«Scienze della mediazione linguistica» di cui all'all. 3 al decreto 4
agosto 2000 e' stata dichiarata corrispondente alla classe L12; 
  Visto il decreto 6 febbraio  2015  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  commissione
tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in
ordine alle istanze di  riconoscimento  delle  scuole  superiori  per
mediatori linguistici ai sensi dell'art.  3  del decreto  n.  38  del
2002; 
  Vista l'istanza presentata  dalla  SPM  2004  S.r.l.  con  sede  in
Tivoli, Via A. del Re n. 18 per l'istituzione di una Scuola Superiore
per mediatori linguistici con  sede  in  Roma,  per  i  fini  di  cui
all'art. 4 del decreto n. 38 del 2002; 
  Considerato  che  la  commissione  tecnico-consultiva  ha  rilevato
l'inadeguatezza del piano didattico, che non rispetta  il  numero  di
esami previsti e che comprende argomenti non coerenti con  i  settori
scientifico-disciplinari,   oltre   all'inadeguatezza    del    piano
finanziario, della  dotazione  tecnica,  nonche'  dei  curricula  dei
docenti, salvo alcune eccezioni. 
 
                              Decreta: 
 
  L'istanza presentata dalla SPM 2004 S.r.l. con sede in Tivoli,  Via
A. del Re n. 18,  per  l'istituzione  di  una  Scuola  superiore  per
mediatori linguistici con sede in Roma, per i fini di cui all'art.  4
del decreto n. 38 del 2002, e' respinta. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 gennaio 2016 
 
                                        Il direttore generale: Melina