IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                   degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica  ed   in   particolare   l'art.   80   concernente   "Misure
transitorie"; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59",  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
"Ripartizione   delle    competenze"    e    l'art.    119    recante
"Autorizzazioni"; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183"; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
"Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
"Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
"Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  "Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; 
  Vista la domanda presentata in data 16  ottobre  2015  dall'impresa
Cheminova  Agro  Italia,  con  sede  legale  in  Bergamo,  via  F.lli
Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione  all'immissione
in commercio del prodotto  fitosanitario  denominato  GHIBLI  40  OD,
contenete la sostanza attiva  nicosulfuron,  uguale  al  prodotto  di
riferimento denominato Chaman registrato al n. 12686 con D.D. in data
24  aprile  2008,  modificato  successivamente  con  decreti  di  cui
l'ultimo in data 3 dicembre 2013, dell'Impresa medesima; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
ri-registrato in conformita' all'Allegato III del decreto legislativo
194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato  VI
sulla base del dossier AEH-26; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Chaman registrato al n. 12686; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 29  aprile  2008  di  recepimento
della direttiva 2008/40/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva Nicosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio". 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2018, l'impresa Cheminova Agro Italia, con sede  legale  in  Bergamo,
via F.lli Bronzetti, 32/28, e' autorizzata ad immettere in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato GHIBLI 40 OD con la composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto e' importato in confezioni pronte per  l'impiego  dagli
stabilimenti delle Imprese estere: 
      Laboratorios Sirga S.A. - C/Jaime I, 7 - Pol. Ind. Mediterraneo
- 46560 Masalfasar (Valencia - Spagna); 
      Schirm  GmbH  -  Mecklenburger  Strasse  229.  D-23568   Lübeck
(Germania); 
      Gat Microencapsulation AG -  Gewerbezone  1  -  2490  Ebenfurth
(Austria). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16528. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione "Banca Dati" dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 14 dicembre 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco