IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco, e, in particolare, il comma 33; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE n. 3 del 1° febbraio 2001; 
  Vista  la  determinazione  n.  1353/2014  del  12  novembre   2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  283  del  5  dicembre  2014,
relativa alla specialita' medicinale SOVALDI; 
  Vista la determinazione n. 544/2015 dell'8 maggio 2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13  maggio  2015,  relativa  alla
specialita' medicinale HARVONI; 
  Visti gli accordi negoziali stipulati in data 29 gennaio  2015  tra
AIFA e la societa'  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio per le specialita' medicinali SOVALDI e HARVONI, in cui  si
prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni
ivi specificate; 
  Vista la decisione del CPR dell'AIFA, adottata nella seduta del  30
settembre - 1° ottobre 2015, di accettare  le  restituzioni  previste
sulla base dell'accordo prezzo/volume di Sovaldi  e  Harvoni  tramite
emissione  di  note  di  credito,  anziche'  tramite  payback,   gia'
consentito ed attuato con Det. AIFA n. 982/2015; 
  Considerata  la  rilevante  posizione  debitoria  delle   strutture
sanitarie  ospedaliere,  nei  confronti  della  Gilead,  per  fatture
relative all'acquisto di SOVALDI/HARVONI che, in alcune Regioni,  non
sono state ancora evase e per le quali  non  e'  possibile  procedere
alla restituzione tramite payback, non essendo le stesse ancora state
pagate/saldate; 
  Vista la determinazione n. 1427/2015 del 4 novembre  2015  relativa
all'Attivita' di rimborso alle regioni in attuazione  del  meccanismo
prezzo/volume", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  12  novembre
2015, Serie generale n. 264; 
  Considerato che la nota di credito e' una  rettifica  in  riduzione
del prezzo di fatturazione dell'acquisto di farmaci  effettuato,  che
puo' essere utilizzato dai centri acquirenti in  compensazione  delle
fatture; 
  Considerata  l'esigenza   di   scongiurare   il   rischio   di   un
rallentamento nell'accesso ai pazienti eleggibili al trattamento  con
questo medicinale innovativo,  in  termini  di  tutela  della  salute
pubblica; 
  Considerate  le  conseguenze  negative,   in   termini   economici,
derivanti dal rischio di un rallentamento nell'accesso per i pazienti
a SOVALDI/HARVONI, per effetto dell'impossibilita'  di  scorrere  gli
scaglioni  della  scontistica  prevista  dall'accordo   prezzo/volume
sottoscritto con Gilead; 
  Considerato che l'importo complessivo e il dettaglio  regionale  da
corrispondere attraverso emissione di note di  credito  a  carico  di
Gilead  in  base  alla  curva  prezzo/volume   dell'accordo,   rimane
inalterato, garantendo, al pari del payback, la completa applicazione
dell'accordo prezzo/volume, la tracciabilita'  e  la  verifica  degli
importi dovuti; 
  Visto l'esito della  riunione  del  17  dicembre  2015  del  Gruppo
tecnico interregionale Farmaceutica che ha  ritenuto  vantaggioso  il
meccanismo della nota di credito; 
  Visto il parere dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato pervenuto con PEC in data 24 dicembre 2015, identificato  con
n. S2415 reso ai sensi dell'art. 21-bis della legge 10 ottobre  1990,
n. 287, ove l'Autorita' ha rappresentato la necessita'  di  stabilire
un effettivo nesso causale tra il nuovo meccanismo  di  emissione  di
note di credito  da  parte  di  Gilead  per  l'acquisto  dei  farmaci
Sovaldi/Harvoni e l'esistenza di debiti per forniture  pregresse  dei
medesimi prodotti farmaceutici, si' da  indicare  in  maniera  chiara
l'effetto meramente compensatorio perseguito dalla determinazione  n.
1427/2015  e  l'inesistenza  di  condizionamenti   anticoncorrenziali
suscettibili di condizionare gli acquisti futuri  dei  nuovi  farmaci
per il trattamento dell'epatite C da parte delle Regioni; 
  Ritenuto opportuno provvedere alla riforma della determinazione  n.
1427/2015 sopra richiamata  conformemente  a  quanto  rilevato  dalla
suddetta  Autorita'  Garante,  al   fine   di   una   revisione   del
provvedimento che non ne comporti una eliminazione completa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                Applicazione meccanismo prezzo/volume 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del meccanismo  prezzo/volume  per  le
specialita' medicinali  SOVALDI  e  HARVONI,  l'azienda  farmaceutica
dovra' provvedere all'emissione di note  di  credito  alle  strutture
sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli  importi  dovuti  alle
Regioni  riportati  nell'allegato  elenco  (all.  1),  che  e'  parte
integrante della presente determinazione,  congiuntamente  alla  nota
metodologica recante le modalita' di  calcolo  degli  importi  stessi
(all. 2).